Cassazione Penale, Sentenza n. 6816/2025 del 19/02/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza d'appello che, in sede predibattimentale e senza contraddittorio, aveva dichiarato estinto per prescrizione il reato ascritto al resistente (art. 186-bis cod. strada). Il ricorrente contestava sia la violazione del principio del contraddittorio che l'errata applicazione della disciplina della prescrizione per i reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019, richiamando l'applicazione delle cause di sospensione introdotte dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 (art. 1, comma 11).
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha affermato l'illegittimità della pronuncia predibattimentale di estinzione del reato in sede d'appello per violazione del contraddittorio (nullità assoluta) e ha condiviso l'osservazione sull'errata applicazione della normativa sulla prescrizione per i fatti commessi nel periodo indicato. Per tali ragioni la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Perugia per il prosieguo del giudizio.
Norme richiamate
Indica il reato ascritto all'imputato; nella sentenza è la fattispecie per la quale è stata dichiarata l'estinzione per prescrizione dall'appello.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Norma richiamata dal ricorrente per esercitare il rimedio in Cassazione; disciplina la legittimazione del Procuratore generale ad impugnare determinate decisioni d'appello.
Previene la pronuncia di proscioglimento predibattimentale nel rito ordinario di primo grado; la Corte ha richiamato la giurisprudenza che vieta analoghe pronunce predibattimentali in appello quando incidono sulla decisione finale senza contraddittorio.
artt. 598, 599 e 601 cod. proc. pen.
artt. 598, 599 e 601 cod. proc. pen.
Norme dell'impugnazione che, secondo la Corte, non rinviano alla disciplina del proscioglimento predibattimentale e quindi non legittimano pronunce de plano in appello che sopprimono il contraddittorio.
Richiamato per chiarire che la pronuncia predibattimentale non è ammissibile in appello in assenza del contraddittorio richiesto per dichiarare immediatamente una causa di non punibilità.
art. 178, comma 1, lett. b) e c), e art. 179, comma 1, cod. proc. pen.
art. 178, comma 1, lett. b) e c); art. 179, comma 1, cod. proc. pen.
Richiamati in tema di nullità assolute: la violazione del contraddittorio nelle pronunce terminali del processo determina nullità insanabile della decisione.
art. 111 Cost.
Principio costituzionale del giusto processo e del contraddittorio, ritenuto inderogabile e di rango costituzionale, la cui violazione irroga nullità della pronuncia.
art. 1, comma 11, legge 23 giugno 2017, n. 103
Introduzione di cause di sospensione della prescrizione applicabili, secondo la Corte, ai reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019; la mancata considerazione di tali sospensioni ha comportato errata determinazione del decorso prescrizionale.
Massime di principio
- In appello non è ammissibile una pronuncia predibattimentale che dichiari l'estinzione del reato per prescrizione senza assicurare il pieno contraddittorio: tale violazione comporta nullità assoluta e insanabile della sentenza.
- Il pubblico ministero ha interesse concreto e legittimazione a proporre ricorso in Cassazione contro sentenze d'appello che dichiarino de plano una causa di estinzione del reato, anche per correggere l'errata applicazione della legge sostanziale.
- Per i reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019 occorre tenere in considerazione le cause di sospensione introdotte dalla legge n. 103/2017 (art. 1, comma 11); la mancata applicazione di tali sospensioni può determinare un errore nella determinazione del termine di prescrizione.
- Se la Corte di legittimità riscontra violazione del contraddittorio e/o errata applicazione della legge sostanziale in una sentenza d'appello, può annullare senza rinvio e disporre la trasmissione degli atti ad altra Corte d'appello per il prosieguo del giudizio.
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