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Cassazione Penale, Ordinanza n. 01979/2025 del 16/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della persona offesa. Ha conseguentemente condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (imputato)

La controversia

La persona offesa ha impugnato l'ordinanza del Tribunale che aveva rigettato il reclamo avverso il decreto di archiviazione emesso dal GIP. Il ricorso denunciava, come unico motivo, la violazione del diritto al contraddittorio e della parità delle armi nella difesa della vittima del reato. La Corte ha però rilevato che, secondo la giurisprudenza di legittimità richiamata, contro l'ordinanza resa ai sensi dell'art. 410-bis c.p.p. sul reclamo della persona offesa avverso l'archiviazione è proponibile ricorso per cassazione solo per dedurre l'abnormità dell'atto, non anche i vizi di cui all'art. 606 c.p.p.; pertanto la censura dedotta non era ammissibile.

Norme richiamate

  • art. 595 c.p.

    È il reato per il quale il procedimento era stato archiviato; dal testo non emergono ulteriori profili sostanziali sulla fattispecie.

  • art. 410-bis c.p.p.

    L'ordinanza emessa sul reclamo avverso il provvedimento di archiviazione è impugnabile in cassazione solo per dedurre l'abnormità dell'atto.

  • art. 606 c.p.p.

    I vizi di ricorso previsti da questa norma non sono deducibili con ricorso per cassazione contro l'ordinanza resa ex art. 410-bis c.p.p., salvo il vizio di abnormità.

Massime di principio

  • Contro l'ordinanza resa ai sensi dell'art. 410-bis c.p.p. sul reclamo della persona offesa avverso l'archiviazione, il ricorso per cassazione è esperibile soltanto per dedurre l'abnormità dell'atto impugnato.
  • Non è consentito utilizzare il ricorso per cassazione avverso tale ordinanza per far valere i vizi di legittimità ordinari previsti dall'art. 606 c.p.p.
  • Se il ricorso per cassazione è proposto per motivi non deducibili nel peculiare rimedio contro l'ordinanza ex art. 410-bis c.p.p., esso va dichiarato inammissibile con le conseguenze economiche previste dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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