Cassazione Penale, Sentenza n. 36201/2022 del 26/09/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La parte civile ha impugnato la sentenza d'appello che aveva confermato l'assoluzione dell'imputato dal reato di minaccia, sostenendo la violazione di legge penale e il vizio di motivazione per l'esclusione dell'elemento oggettivo del reato. In particolare si è dedotto che il Tribunale avrebbe errato nel ritenere irrilevante la portata minacciosa delle espressioni "Ti spezzo in due parti, faccio una buca e ti pesto con i piedi" sulla base del fatto che la persona offesa non fosse concretamente intimidita e per avere dato rilievo alla bilateralità e reciprocità del comportamento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato nella parte relativa alla violazione di legge penale e lo ha accolto nei limiti esposti. Ha richiamato il principio secondo cui il reato di minaccia richiede la prospettazione di un male ingiusto idoneo a limitare la libertà psichica della vittima, senza necessità che l'intimidazione si sia concretamente manifestata; la idoneità va valutata con criterio medio nel contesto concreto. Ha censurato il ragionamento del Tribunale che aveva escluso la sussistenza del reato sulla base della mancata intimidazione della vittima e della reciproca provocazione. La sentenza impugnata è stata annullata limitatamente agli effetti civili e rinviata per nuovo giudizio al Giudice civile competente in grado di appello.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Indica i motivi consentiti per il ricorso per cassazione; il ricorso è stato valutato nei limiti dei motivi ammessi (violazione di legge penale).
art. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Limita il ricorso per cassazione contro sentenze di appello rese per reati di competenza del giudice di pace, specificando i motivi ammissibili.
art. 39-bis, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274
Richiamato in relazione alle limitazioni procedurali sul ricorso per cassazione per sentenze concernenti il giudice di pace.
art. 612, cod. pen. (delitto di minaccia)
La Corte interpreta la norma sottolineando che è essenziale la prospettazione di un male ingiusto idoneo a limitare la libertà morale della vittima; non è necessaria la concreta intimidazione della persona offesa e l'indeterminatezza del male non esclude il reato se desumibile dal contesto.
Richiamato come norma che può rendere rilevante lo stato d'ira del reo solo ai fini della circostanza attenuante, non per escludere la materialità del reato.
art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176
Norma richiamata in relazione alla presentazione della requisitoria scritta del Procuratore generale presso la Corte; non incide sul merito ma sul procedimento di presentazione degli atti.
Massime di principio
- Per il reato di minaccia è sufficiente l'attitudine obiettiva della condotta a intimorire (valutata con criterio medio e in relazione al contesto); non è necessario che la vittima sia effettivamente intimidita.
- La percezione soggettiva della vittima (es. non essersi sentita intimidita e aver reagito) non elimina di per sé l'idoneità minacciosa della condotta e non può costituire base esclusiva per escludere il reato.
- La bilateralità del comportamento e la provocazione reciproca possono rilevare ai fini delle circostanze attenuanti (es. stato d'ira) ma non valgono automaticamente ad escludere l'elemento materiale del reato di minaccia.
- In procedimenti originati dal giudice di pace i motivi di cassazione sono limitati per legge; va dunque verificata la ritualità del motivo proposto in cassazione.
- Se la decisione di merito errando valorizza parametri soggettivi della vittima per escludere la minaccia, la sentenza può essere annullata per violazione di legge e, se del caso, disgiunti gli effetti civili con rinvio al giudice civile competente.
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