Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36201/2022 del 26/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La parte civile ha impugnato la sentenza d'appello che aveva confermato l'assoluzione dell'imputato dal reato di minaccia, sostenendo la violazione di legge penale e il vizio di motivazione per l'esclusione dell'elemento oggettivo del reato. In particolare si è dedotto che il Tribunale avrebbe errato nel ritenere irrilevante la portata minacciosa delle espressioni "Ti spezzo in due parti, faccio una buca e ti pesto con i piedi" sulla base del fatto che la persona offesa non fosse concretamente intimidita e per avere dato rilievo alla bilateralità e reciprocità del comportamento.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato nella parte relativa alla violazione di legge penale e lo ha accolto nei limiti esposti. Ha richiamato il principio secondo cui il reato di minaccia richiede la prospettazione di un male ingiusto idoneo a limitare la libertà psichica della vittima, senza necessità che l'intimidazione si sia concretamente manifestata; la idoneità va valutata con criterio medio nel contesto concreto. Ha censurato il ragionamento del Tribunale che aveva escluso la sussistenza del reato sulla base della mancata intimidazione della vittima e della reciproca provocazione. La sentenza impugnata è stata annullata limitatamente agli effetti civili e rinviata per nuovo giudizio al Giudice civile competente in grado di appello.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Per il reato di minaccia è sufficiente l'attitudine obiettiva della condotta a intimorire (valutata con criterio medio e in relazione al contesto); non è necessario che la vittima sia effettivamente intimidita.
  • La percezione soggettiva della vittima (es. non essersi sentita intimidita e aver reagito) non elimina di per sé l'idoneità minacciosa della condotta e non può costituire base esclusiva per escludere il reato.
  • La bilateralità del comportamento e la provocazione reciproca possono rilevare ai fini delle circostanze attenuanti (es. stato d'ira) ma non valgono automaticamente ad escludere l'elemento materiale del reato di minaccia.
  • In procedimenti originati dal giudice di pace i motivi di cassazione sono limitati per legge; va dunque verificata la ritualità del motivo proposto in cassazione.
  • Se la decisione di merito errando valorizza parametri soggettivi della vittima per escludere la minaccia, la sentenza può essere annullata per violazione di legge e, se del caso, disgiunti gli effetti civili con rinvio al giudice civile competente.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.