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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36685/2026 del 19/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L’imputato ha impugnato la sentenza del 27 aprile 2026 del Tribunale di Macerata, giudice d’appello, che aveva parzialmente riformato la sentenza del 13 ottobre 2025 del Giudice di pace di Camerino, rideterminando la pena in 1.500 euro di multa e confermando nel resto la responsabilità per due episodi di minaccia, del 4 e del 7 aprile 2023, e per percosse, del 4 aprile 2023, commessi a Camerino ai danni della persona offesa. Primo motivo: deduceva la nullità assoluta e insanabile del decreto di citazione per inosservanza del termine di trenta giorni previsto dall’art. 20 d.lgs. n. 274 del 2000, poiché un decreto notificato il 3 marzo 2025 convocava l’imputato per il 10 marzo 2025, lamentando anche pregiudizi difensivi connessi alla cittadinanza straniera. Secondo motivo: denunciava l’incertezza sull’autorità giudiziaria davanti alla quale comparire, perché il decreto indicava il Giudice di pace di Macerata mentre una nota del pubblico ministero, notificata contestualmente, indicava quello di Camerino. Terzo motivo: denunciava violazione degli artt. 192 e 533 cod. proc. pen. e vizio di motivazione sulla responsabilità, contestando l’attendibilità della persona offesa, il valore del riconoscimento fotografico investigativo confermato in dibattimento, la valutazione della deposizione del teste che aveva riconosciuto l’imputato soltanto con ragionevole approssimazione a causa del tempo trascorso, la rilevanza dell’avvistamento dell’imputato alla guida di un’automobile e l’utilizzo di ulteriori condotte non contestate. Quarto motivo: censurava la determinazione della pena, ritenuta prossima al massimo, insufficientemente motivata e fondata anche su elementi estranei ai fatti contestati.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. Il primo motivo è infondato: il termine a comparire è assistito da nullità generale a regime intermedio, non assoluta, e la nullità non era stata tempestivamente eccepita in primo grado; inoltre, il primo decreto era stato notificato il 24 dicembre 2024, rispettando il termine, mentre quello del 3 marzo 2025 comunicava soltanto la variazione del giudice. Il secondo motivo è infondato, poiché la nota notificata contestualmente al decreto chiariva che l’autorità competente era il Giudice di pace di Camerino e rendeva univoca la convocazione. Il terzo motivo è inammissibile nella parte in cui sollecita una nuova valutazione delle prove: la motivazione di merito ha illustrato le ragioni di attendibilità della persona offesa e il convergere degli elementi dichiarativi; il riconoscimento fotografico investigativo può fondare la responsabilità se il testimone conferma in dibattimento di averlo effettuato, pur non potendo ripeterlo per il tempo trascorso. La censura sull’uso di ulteriori condotte per la responsabilità è infondata, perché non decisive rispetto alle prove dei fatti contestati; l’uso di circostanze ulteriori per valutare la personalità è compatibile con l’art. 133 cod. pen. Il quarto motivo è infondato: la pena è stata motivata con riferimento alle modalità dei fatti e alla personalità, con riconoscimento delle attenuanti generiche e aumento contenuto per la continuazione; la sua graduazione, non manifestamente irragionevole, rientra nella discrezionalità del giudice di merito. Resta ferma la condanna a 1.500 euro di multa.

Norme richiamate

  • art. 20 d.lgs. n. 274 del 2000

    In tema di citazione a giudizio davanti al giudice di pace, il mancato rispetto del termine di trenta giorni previsto dall'art. 20 d.lgs. n. 274 del 2000 determina, infatti, una nullità a regime intermedio, sanabile ove la parte interessata compaia o rinunci espressamente a comparire.

    La violazione del termine a comparire nel procedimento davanti al giudice di pace determina una nullità a regime intermedio, sanabile secondo le regole applicabili, non una nullità assoluta.

  • art. 184 c.p.p.

    In generale, la violazione del termine a comparire comporta una nullità di ordine generale a regime intermedio, che è sanata ai sensi dell'art. 184 cod. proc. pen. se la parte interessata è comparsa e non l'ha fatta rilevare entro la deliberazione della sentenza di primo grado o, se verificatasi in appello, entro quella della sentenza d’appello, ex art. 180 cod. proc. pen.

    La nullità intermedia derivante dalla violazione del termine a comparire è sanata se la parte compare e non la eccepisce tempestivamente entro la deliberazione della sentenza del grado in cui si è verificata.

  • art. 180 c.p.p.

    In generale, la violazione del termine a comparire comporta una nullità di ordine generale a regime intermedio, che è sanata ai sensi dell'art. 184 cod. proc. pen. se la parte interessata è comparsa e non l'ha fatta rilevare entro la deliberazione della sentenza di primo grado o, se verificatasi in appello, entro quella della sentenza d’appello, ex art. 180 cod. proc. pen.

    La nullità intermedia deve essere eccepita entro la deliberazione della sentenza d’appello quando si è verificata in quel grado; diversamente, opera la sanatoria prevista dalla disciplina processuale.

  • art. 192 c.p.p.

    Il Tribunale ha indicato le ragioni per le quali ha ritenuto attendibile la persona offesa, richiamandone la querela acquisita, la conferma dibattimentale e il riconoscimento fotografico eseguito a breve distanza dai fatti e ha, inoltre, valorizzato il riconoscimento effettuato dal teste Severini ad ulteriore conferma della fondatezza dell’accusa.

    La valutazione della prova dichiarativa e degli elementi di riscontro spetta al giudice di merito; in cassazione non può essere sostituita da una diversa lettura delle risultanze in assenza di travisamento decisivo o di vizi logici della motivazione.

  • art. 533 c.p.p.

    Il ricorso contrappone a tale ricostruzione una lettura alternativa delle medesime risultanze, insistendo sulla diversa precisione dei ricordi a distanza di tempo e sull'asserita irrilevanza di singoli elementi di riscontro. Si tratta di censure estranee al sindacato di legittimità, non emergendo dalla motivazione un travisamento decisivo, né una manifesta illogicità o la sua contradditorietà.

    Le censure che propongono una diversa valutazione del materiale probatorio non sono sindacabili in cassazione se non evidenziano un travisamento decisivo o un vizio manifesto della motivazione.

  • art. 133 c.p.

    Quanto ai fatti di ulteriore violenza utilizzati per valutare la personalità dell'imputato, la censura appare infondata, noto essendo che tali circostanze rientrino tra i parametri di cui all'art. 133 cod. pen.

    Circostanze relative a ulteriori condotte possono essere considerate ai fini della valutazione della personalità dell’imputato e della commisurazione della pena, pur non costituendo oggetto dell’imputazione.

  • art. 52 d.lgs. n. 274 del 2000

    Il Tribunale ha individuato la cornice edittale applicabile ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 274 del 2000 e ha motivato la determinazione della pena base facendo riferimento alle modalità dei fatti e alla personalità dell'imputato, riconoscendo poi le attenuanti generiche e applicando un contenuto aumento per la continuazione.

    La pena nel procedimento davanti al giudice di pace va determinata entro la cornice prevista dalla disposizione, con motivazione riferita ai criteri concretamente applicati.

  • art. 132 c.p.

    La graduazione della pena rientra, infatti, nella discrezionalità del giudice di merito, esercitata secondo i criteri degli artt. 132 e 133 cod. pen., ed è sindacabile in cassazione solo quando sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico.

    La graduazione della pena appartiene alla discrezionalità del giudice di merito e può essere censurata in cassazione soltanto se arbitraria o illogica.

  • art. 616 c.p.p.

    Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

    Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Massime di principio

  • La violazione del termine a comparire nel giudizio davanti al giudice di pace integra una nullità generale a regime intermedio, non una nullità assoluta; se la parte compare e non la eccepisce tempestivamente entro la deliberazione della sentenza del grado interessato, la nullità è sanata.
  • La sola indicazione errata del giudice in un decreto di citazione non rende necessariamente incerta la vocatio in ius quando un atto notificato contestualmente chiarisce in modo univoco l’autorità davanti alla quale l’imputato deve comparire.
  • Il riconoscimento fotografico eseguito nelle indagini preliminari è utilizzabile e può concorrere a fondare l’affermazione di responsabilità anche senza una ricognizione formale in dibattimento, quando il testimone conferma in dibattimento il precedente riconoscimento e spiega l’impossibilità di ripeterlo con il tempo trascorso.
  • La diversa lettura delle dichiarazioni e degli elementi probatori proposta dal ricorrente non consente un nuovo giudizio di merito in cassazione, se la motivazione è coerente e non presenta travisamenti decisivi o manifesta illogicità.
  • La determinazione della pena è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, che deve motivare secondo i criteri legali; la quantificazione è sindacabile in cassazione solo se manifestamente arbitraria o illogica.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveMinaccePena e commisurazioneCircostanze del reato
RamiProcesso penaleDelitti contro la personaParte generale
IstitutiNullità processualeContinuazione

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