Cassazione Penale, Ordinanza n. 01204/2026 del 13/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha quindi condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata aveva confermato la condanna per i reati di resistenza a pubblico ufficiale, minaccia a pubblico ufficiale e lesioni personali. I ricorrenti hanno proposto ricorso contro la decisione della Corte d'appello deducendo: il giudizio di responsabilità per il reato di resistenza a pubblico ufficiale; la qualificazione giuridica del fatto; il trattamento sanzionatorio e la dosimetria della pena; il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; l'esistenza di un unico reato. La Corte di cassazione ha ritenuto che le censure fossero in parte non specificamente dedotte in appello, in parte meramente riproduttive di doglianze già esaminate e respinte dai giudici di merito, e comunque volte a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e dei fatti, senza un effettivo confronto con la motivazione della sentenza impugnata.
Norme richiamate
Richiamato come una delle norme incriminatrici poste a base della condanna confermata in appello.
Richiamato come una delle norme incriminatrici poste a base della condanna confermata in appello.
Richiamato come una delle norme incriminatrici poste a base della condanna confermata in appello.
È la base della condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende conseguente all'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità sono inammissibili le censure non specificamente dedotte in appello, salvo che si tratti di questioni nuove rilevabili d'ufficio nei limiti consentiti.
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre doglianze già esaminate dai giudici di merito senza confrontarsi in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata.
- Non può essere devoluta in cassazione una richiesta sostanzialmente diretta a ottenere una nuova valutazione delle prove o una diversa ricostruzione dei fatti, poiché tale scrutinio è estraneo al giudizio di legittimità.
- La doglianza sul trattamento sanzionatorio o sulle attenuanti generiche deve essere sorretta da specificità argomentativa e da effettivo confronto con le ragioni poste a base della decisione impugnata, altrimenti è inammissibile.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 13 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 01105/2026 del 13/01/2026
- ordinanza_penale · 13 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 01111/2026 del 13/01/2026
- ordinanza_penale · 13 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 01117/2026 del 13/01/2026
- ordinanza_penale · 13 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 01118/2026 del 13/01/2026
- ordinanza_penale · 13 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 01123/2026 del 13/01/2026
- ordinanza_penale · 13 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 01124/2026 del 13/01/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →