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Cassazione Penale, Ordinanza n. 01204/2026 del 13/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha quindi condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza impugnata aveva confermato la condanna per i reati di resistenza a pubblico ufficiale, minaccia a pubblico ufficiale e lesioni personali. I ricorrenti hanno proposto ricorso contro la decisione della Corte d'appello deducendo: il giudizio di responsabilità per il reato di resistenza a pubblico ufficiale; la qualificazione giuridica del fatto; il trattamento sanzionatorio e la dosimetria della pena; il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; l'esistenza di un unico reato. La Corte di cassazione ha ritenuto che le censure fossero in parte non specificamente dedotte in appello, in parte meramente riproduttive di doglianze già esaminate e respinte dai giudici di merito, e comunque volte a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e dei fatti, senza un effettivo confronto con la motivazione della sentenza impugnata.

Norme richiamate

  • art. 337 c.p.

    Richiamato come una delle norme incriminatrici poste a base della condanna confermata in appello.

  • art. 341-bis c.p.

    Richiamato come una delle norme incriminatrici poste a base della condanna confermata in appello.

  • art. 582 c.p.

    Richiamato come una delle norme incriminatrici poste a base della condanna confermata in appello.

  • art. 616 c.p.p.

    È la base della condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende conseguente all'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità sono inammissibili le censure non specificamente dedotte in appello, salvo che si tratti di questioni nuove rilevabili d'ufficio nei limiti consentiti.
  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre doglianze già esaminate dai giudici di merito senza confrontarsi in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata.
  • Non può essere devoluta in cassazione una richiesta sostanzialmente diretta a ottenere una nuova valutazione delle prove o una diversa ricostruzione dei fatti, poiché tale scrutinio è estraneo al giudizio di legittimità.
  • La doglianza sul trattamento sanzionatorio o sulle attenuanti generiche deve essere sorretta da specificità argomentativa e da effettivo confronto con le ragioni poste a base della decisione impugnata, altrimenti è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniResistenza e oltraggio a pubblico ufficiale
RamiProcesso penaleReati contro la PA
IstitutiOnere della prova

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