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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7737/2025 del 26/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato per cassazione l'ordinanza che ha rigettato la richiesta di sostituzione della custodia cautelare in carcere con misura meno afflittiva. Il motivo principale denunciava vizio di motivazione in relazione agli artt. 125, 274 e 275 cod. proc. pen., sostenendo che il lungo periodo di detenzione già scontato avrebbe dovuto essere valutato come elemento idoneo a superare la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari prevista per i reati di cui all'art. 275, comma 3 (associazione finalizzata al traffico di stupefacenti). In una memoria successiva è stato aggiunto un motivo nuovo, contestando la mancata motivazione sulla proporzionalità e sull'idoneità di misure alternative alla carcerazione, alla luce della riforma del 2015 che richiede attualità e concretezza del pericolo di fuga e di recidiva.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione: i motivi erano formulati in modo non sufficientemente specifico e, in sostanza, miravano a una rivalutazione della sussistenza delle esigenze cautelari, rivalutazione preclusa in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen. Sul piano sostanziale la Corte ha richiamato la presunzione prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p., applicabile anche nella valutazione sulla sostituzione della misura, e ha osservato che il giudice del riesame può limitarsi a constatare l'assenza di elementi idonei a superare tale presunzione, salvo che la difesa non abbia allegato circostanze specifiche capaci di dimostrarne il superamento. La Corte ha inoltre chiarito che il mero decorso del tempo non è sufficiente a superare la presunzione, sebbene il tempo debba essere considerato se rilevante e in assenza di ulteriori condotte sintomatiche di pericolosità. Nel caso concreto il Tribunale del riesame aveva correttamente ritenuto attuali le esigenze cautelari in ragione della gravità indiziaria (coltivazione massiva: 4.352 piante, quantitativo stimato in principio attivo e dosi), della condanna già inflitta (8 anni e 10 mesi) e dell'impossibilità pratica di applicare gli arresti domiciliari o il braccialetto elettronico per la convivenza con figli coinvolti e liberi nei movimenti. Il motivo nuovo è stato dichiarato inammissibile per essere introdotto tardivamente e perché l'inammissibilità originaria impedisce l'esame di nuovi motivi (art. 585, comma 4). Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 275, comma 3 cod. proc. pen.

    «è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari o che, in relazione al caso concreto, le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure»

    La Corte conferma che per i reati indicati in tale comma vige una presunzione relativa a favore dell'applicazione della custodia cautelare; la presunzione vale anche in sede di sostituzione della misura e può essere superata solo con elementi specifici che dimostrino l'insussistenza o la soddisfacibilità delle esigenze cautelari con misure meno afflittive.

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Richiama le esigenze cautelari (pericolo di fuga, di inquinamento probatorio, di reiterazione) che devono essere concrete e attuali; la Corte precisa che, dopo la riforma del 2015, tali esigenze richiedono attualità e concretezza.

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Invocato in relazione al vizio di motivazione: la Corte ritiene il motivo generico e volto a una rivalutazione dei fatti, profilo non ammissibile in cassazione.

  • art. 299 cod. proc. pen.

    Richiama la disciplina della revoca o della sostituzione delle misure cautelari per fatti sopravvenuti; la Corte sottolinea che per i reati di cui all'art. 275, comma 3 la custodia resta applicata salvo elementi che dimostrino il contrario.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Limita l'esame in sede di legittimità: la Corte non può travalicare i limiti di impugnazione per operare una nuova valutazione delle esigenze cautelari.

  • art. 585, comma 4 cod. proc. pen.

    Impedisce l'esame di motivi nuovi se il ricorso originario è inammissibile; la proposizione di nuovi motivi non può sanare il vizio radicale dell'impugnazione originaria.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede le conseguenze economiche della declaratoria di inammissibilità: la Corte ha disposto le spese e il versamento alla Cassa delle ammende.

  • d.P.R. n. 309 del 1990, art. 74

    Indica il reato associativo finalizzato al traffico illecito di sostanze stupefacenti; la corte ha ritenuto di particolare gravità gli elementi indiziari relativi alla coltivazione e al quantitativo sequestrato.

  • legge n. 47 del 16/04/2015 (riforma)

    La riforma ha inciso sul requisito dell'attualità delle esigenze cautelari; la Corte ricorda che il tempo trascorso va valutato ma il suo mero decorso non è di per sé sufficiente a superare la presunzione.

Massime di principio

  • Per i reati elencati dall'art. 275, comma 3 c.p.p. vige una presunzione relativa in favore della custodia cautelare che si applica anche alle richieste di sostituzione della misura: la difesa deve fornire elementi specifici per superarla.
  • Il giudice del riesame può limitarsi a constatare l'assenza di elementi idonei a superare la presunzione quando la difesa non allega circostanze concrete e specifiche; non è sempre richiesta una motivazione particolarmente sviluppata in assenza di allegazioni difensive specifiche.
  • Il mero decorso del tempo in stato di custodia non è di per sé idoneo a far venir meno le esigenze cautelari; tuttavia il tempo deve essere considerato e può concorrere a superare la presunzione se è rilevante e non sussistono condotte successive indicative di pericolosità.
  • Non è possibile in cassazione ottenere una rivalutazione dei fatti o delle prove: i motivi che mirano a rimettere in discussione la valutazione di merito sulle esigenze cautelari sono inammissibili per il limite dell'art. 606 c.p.p.
  • Motivi nuovi proposti in corso di causa non sanano l'inammissibilità dei motivi originari; l'introduzione tardiva di argomentazioni è preclusa se il ricorso originario è viziato.
  • Il giudice deve valutare la concreta applicabilità e la proporzionalità delle misure alternative (es. arresti domiciliari, braccialetto elettronico) alla luce della situazione familiare e dei rischi pratici che rendano inefficace o inidonea la misura alternativa.

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