Cassazione Civile, Ordinanza n. 30950/2023 del 07/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di una proprietaria di fondo che chiedeva la condanna della confinante al ripristino della muratura perimetrale di una vasca di raccolta delle acque, destinata a uso irriguo, asseritamente danneggiata dall’immissione di materiali e rifiuti da parte della convenuta. La convenuta si difendeva sostenendo di essere unica proprietaria della vasca e, in subordine, proponeva domanda riconvenzionale di usucapione. Il Tribunale respingeva la domanda principale ritenendo non provata la proprietà della vasca in capo all’attrice; la Corte d’appello confermava. In Cassazione la ricorrente articolava sei motivi: (1) errata qualificazione della domanda come rivendicazione, sostenendo invece trattarsi di reintegrazione in forma specifica e/o negatoria servitutis, con violazione degli artt. 2058, 949, 99 e 112 c.p.c.; (2) errata ricostruzione della domanda e violazione delle regole sull’onere e valutazione della prova; (3) omesso esame di titoli che dimostrerebbero che la vasca ricade interamente nel suo terreno; (4) mancato rigetto della riconvenzionale di usucapione per difetto di prova; (5) erronea interpretazione dei titoli di provenienza, che avrebbero dovuto dimostrare la sua proprietà anche in ragione dell’ubicazione della vasca nel fondo e dell’uso irriguo; (6) erronea valorizzazione della sola "graffatura" catastale e delle risultanze della c.t.u., con omissione di una corretta prova della proprietà e della pertinenza del bene al suo fondo. Nel corso del procedimento la ricorrente ha precisato che la domanda non mirava alla rivendicazione della proprietà della vasca in sé, ma alla reintegrazione in forma specifica dei danni arrecati al bene.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto non condivisibile la proposta ex art. 380-bis c.p.c. e ha accolto il ricorso per quanto di ragione. Il punto decisivo è stato individuato nel mancato accertamento, da parte della Corte d’appello, di quale particella ospitasse la vasca e di chi fosse proprietario del suolo sottostante. La Cassazione ha affermato che la vasca, quale opera distinta dal terreno, segue in via generale il principio dell’accessione di cui all’art. 934 c.c., sicché il giudice di merito avrebbe dovuto prima verificare la proprietà del suolo e solo dopo esaminare i titoli di provenienza per accertare un’eventuale prova contraria. Per tale ragione la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Salerno in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
disciplinava la definizione camerale del ricorso sulla base di una proposta del relatore, non condivisa dal Collegio
richiamato dalla ricorrente a sostegno della domanda di reintegrazione in forma specifica
richiamato dalla ricorrente a sostegno della domanda negatoria e del ripristino del bene
richiamato in tema di corrispondenza tra domanda e pronuncia
richiamato in tema di corrispondenza tra chiesto e pronunciato
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
indicato quale parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
indicato quale parametro del motivo per omesso esame di fatti decisivi
richiamato in relazione all’onere della prova
richiamati in relazione alla valutazione della prova da parte del giudice di merito
richiamati dalla ricorrente per censurare l’interpretazione dei titoli di provenienza
richiamato come principio generale di accessione: l’opera appartiene al proprietario del suolo salvo titolo o legge contrari
Massime di principio
- Quando un bene immobile o un'opera insistono su un suolo determinato, il giudice deve prima accertare chi sia proprietario del suolo; solo in via successiva può verificare se dai titoli emerga una prova contraria al principio di accessione.
- La censura in cassazione che contesti la valutazione delle prove non può risolversi in una mera alternativa ricostruzione del fatto: occorre indicare specificamente quali elementi decisivi siano stati trascurati o mal valutati dal giudice di merito.
- L’interpretazione dei titoli di provenienza, ove siano possibili più letture plausibili, non è sindacabile in cassazione se la censura si limita a contrapporre una diversa lettura senza indicare la violazione concreta dei canoni ermeneutici.
- La qualificazione della domanda non è decisiva se il giudice di merito ha comunque escluso in fatto la prova del diritto azionato; tuttavia, il giudice deve esaminare il corretto presupposto proprietario del bene prima di respingere la domanda di ripristino o di tutela reale.
- Nel giudizio di legittimità non è consentito chiedere una rivalutazione del compendio istruttorio: l’apprezzamento delle prove testimoniali e documentali resta riservato al giudice di merito, salvo motivazione apparente o radicalmente illogica.
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