Cassazione Civile, Ordinanza n. 20869/2025 del 23/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (concessionario tributi)
La controversia
La lite nasce da un avviso di accertamento per imposta comunale sulla pubblicità relativo a cartelli e scritte apposte su cabine fotografiche automatiche. La società concessionaria del servizio di accertamento e riscossione, per conto del Comune, contestava la decisione della Commissione tributaria regionale che aveva confermato l’annullamento dell’atto, ritenendo che la scritta presente sulle cabine fosse una mera insegna di esercizio o avviso al pubblico, esente dall’imposta ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. n. 507/1993, purché entro i limiti dimensionali previsti. Con l’unico motivo di ricorso si denunciava violazione e falsa applicazione dell’art. 17, comma 1-bis, d.lgs. n. 507/1993 e dell’art. 2-bis d.l. n. 13/2002, assumendo che l’esenzione non potesse operare per insegne collocate su cabine fotografiche automatiche, perché tali scritte non contraddistinguono la sede dell’attività e hanno funzione pubblicitaria. La società resistente ha contrastato il ricorso con controricorso.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo di ricorso. Ha richiamato un orientamento consolidato secondo cui le scritte e i cartelli apposti su apparecchiature automatiche di scatto e stampa di foto collocate in luoghi pubblici o aperti al pubblico non sono riconducibili alla nozione di insegna di esercizio e svolgono invece funzione pubblicitaria. Ha inoltre precisato che l’esenzione dell’art. 17, comma 1-bis, non è applicabile alle cabine fotografiche automatiche, perché esse non possono essere considerate sede dell’impresa, né è configurabile un rapporto pertinenziale stabile con la sede sociale. Per questo motivo la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 17, comma 1-bis, d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507
"le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati"
L’esenzione non si applica alle scritte poste su cabine fotografiche automatiche, perché tali strutture non costituiscono la sede dell’impresa e le scritte hanno funzione pubblicitaria, non di mera insegna di esercizio.
Richiamato come norma denunciata nel motivo di violazione di legge, in relazione alla disciplina dell’imposta comunale sulla pubblicità.
art. 5 d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507
Le scritte sui dispositivi automatici sono considerate aventi funzione pubblicitaria ai sensi della disciplina sull’imposta sulla pubblicità.
Le postazioni delle apparecchiature sono qualificate come singoli beni facenti parte dell’azienda, ma non come sede dell’impresa.
art. 1, comma 1, lett. a), L. 31 agosto 2022, n. 130
Richiamato per l’individuazione del giudice del rinvio, ossia la Corte di giustizia tributaria di secondo grado.
Massime di principio
- In tema di imposta comunale sulla pubblicità, le scritte e i cartelli apposti su apparecchiature automatiche collocate in luogo pubblico o aperto al pubblico non integrano di regola una mera insegna di esercizio esente, ma costituiscono messaggi pubblicitari imponibili quando rendono noto al pubblico il servizio offerto.
- L’esenzione prevista per le insegne di esercizio presuppone che il cartello contraddistingua la sede in cui si svolge l’attività; non basta che il dispositivo sia strumentale all’erogazione del servizio o che si trovi nel luogo in cui il servizio viene fruito dal cliente.
- Per le società di capitali, la sede rilevante ai fini dell’esenzione non coincide con ciascuna postazione periferica dell’attività, ma con il luogo in cui si svolgono in concreto amministrazione e direzione dell’ente.
- Non è configurabile un rapporto pertinenziale stabile tra singole apparecchiature diffuse sul territorio e la sede sociale tale da estendere ad esse l’esenzione prevista per l’insegna di esercizio.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 23 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 20789/2025 del 23/07/2025
- ordinanza_civile · 23 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 20790/2025 del 23/07/2025
- ordinanza_civile · 23 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 20791/2025 del 23/07/2025
- ordinanza_civile · 23 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 20796/2025 del 23/07/2025
- ordinanza_civile · 23 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 20799/2025 del 23/07/2025
- ordinanza_civile · 23 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 20800/2025 del 23/07/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →