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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20869/2025 del 23/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (concessionario tributi)

La controversia

La lite nasce da un avviso di accertamento per imposta comunale sulla pubblicità relativo a cartelli e scritte apposte su cabine fotografiche automatiche. La società concessionaria del servizio di accertamento e riscossione, per conto del Comune, contestava la decisione della Commissione tributaria regionale che aveva confermato l’annullamento dell’atto, ritenendo che la scritta presente sulle cabine fosse una mera insegna di esercizio o avviso al pubblico, esente dall’imposta ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. n. 507/1993, purché entro i limiti dimensionali previsti. Con l’unico motivo di ricorso si denunciava violazione e falsa applicazione dell’art. 17, comma 1-bis, d.lgs. n. 507/1993 e dell’art. 2-bis d.l. n. 13/2002, assumendo che l’esenzione non potesse operare per insegne collocate su cabine fotografiche automatiche, perché tali scritte non contraddistinguono la sede dell’attività e hanno funzione pubblicitaria. La società resistente ha contrastato il ricorso con controricorso.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il motivo di ricorso. Ha richiamato un orientamento consolidato secondo cui le scritte e i cartelli apposti su apparecchiature automatiche di scatto e stampa di foto collocate in luoghi pubblici o aperti al pubblico non sono riconducibili alla nozione di insegna di esercizio e svolgono invece funzione pubblicitaria. Ha inoltre precisato che l’esenzione dell’art. 17, comma 1-bis, non è applicabile alle cabine fotografiche automatiche, perché esse non possono essere considerate sede dell’impresa, né è configurabile un rapporto pertinenziale stabile con la sede sociale. Per questo motivo la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

Massime di principio

  • In tema di imposta comunale sulla pubblicità, le scritte e i cartelli apposti su apparecchiature automatiche collocate in luogo pubblico o aperto al pubblico non integrano di regola una mera insegna di esercizio esente, ma costituiscono messaggi pubblicitari imponibili quando rendono noto al pubblico il servizio offerto.
  • L’esenzione prevista per le insegne di esercizio presuppone che il cartello contraddistingua la sede in cui si svolge l’attività; non basta che il dispositivo sia strumentale all’erogazione del servizio o che si trovi nel luogo in cui il servizio viene fruito dal cliente.
  • Per le società di capitali, la sede rilevante ai fini dell’esenzione non coincide con ciascuna postazione periferica dell’attività, ma con il luogo in cui si svolgono in concreto amministrazione e direzione dell’ente.
  • Non è configurabile un rapporto pertinenziale stabile tra singole apparecchiature diffuse sul territorio e la sede sociale tale da estendere ad esse l’esenzione prevista per l’insegna di esercizio.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiCommerciale
IstitutiOnere della prova

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