Cassazione Penale, Ordinanza n. 11010/2026 del 23/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La Corte d'appello di Napoli, quale giudice dell'esecuzione, aveva rigettato l'istanza di applicazione della disciplina del reato continuato ex art. 81 c.p. tra i fatti oggetto di quattro diverse sentenze di condanna. Il ricorrente ha impugnato tale ordinanza deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo l'erroneità della valutazione con cui era stata esclusa la sussistenza del vincolo della continuazione. In particolare, il ricorso mirava a contestare la conclusione secondo cui i reati sarebbero stati espressione di autonome risoluzioni criminose e a sollecitare una diversa lettura del compendio probatorio ricavato dalle sentenze in esecuzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che l'ordinanza impugnata avesse correttamente applicato i criteri elaborati dalla giurisprudenza per il riconoscimento della continuazione, evidenziando l'assenza di elementi idonei a dimostrare che, sin dal primo reato, fossero state programmate anche le condotte successive; ha valorizzato, inoltre, la distanza temporale tra i fatti, la diversità dei luoghi di consumazione, la diversa natura dei reati e la non totale coincidenza dei concorrenti. Le doglianze del ricorrente sono state giudicate generiche e, soprattutto, dirette a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio, operazione non consentita in sede di legittimità. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Per il riconoscimento della continuazione occorre che emerga, anche solo nelle linee generali, una programmazione unitaria dei reati successivi già al momento della consumazione del primo; in difetto, fatti distanti nel tempo, nel luogo, nella natura e nei concorrenti sono espressione di autonome risoluzioni criminose.
Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il vincolo della continuazione non può essere riconosciuto quando non risultino elementi dai quali desumere che l'agente avesse già programmato, almeno nelle linee essenziali, anche i reati successivi al primo.
- La distanza temporale significativa tra i fatti, la diversità dei luoghi di commissione, la diversa natura dei reati e la non coincidenza integrale dei concorrenti sono indici che possono escludere l'unitarietà del disegno criminoso.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare la censura di motivazione in una richiesta di rivalutazione del compendio probatorio operato dal giudice di merito o dell'esecuzione.
- Le doglianze che si limitano a proporre una lettura alternativa delle sentenze o degli atti posti a base della decisione sono inammissibili se la motivazione impugnata non presenti manifeste illogicità.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, di regola, la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo che emerga assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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