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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20332/2022 del 25/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso in Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Perugia - confermativa della pronuncia del Tribunale di Perugia - relativa al reato di guida in stato di ebbrezza (fatto del 10/01/2016). Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione per: mancata notificazione di atti, rigetto della richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova, e mancata escussione del medico ematologo ai sensi dell'art. 507 c.p.p. che aveva effettuato gli accertamenti sui liquidi organici.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rilevato d'ufficio l'intervenuta causa estintiva del reato per prescrizione (termine spirato il 10/01/2021) ai sensi dell'art. 129 c.p.p. Ha ritenuto superfluo approfondire le censure del ricorrente, essendo la prescrizione causa di estinzione che impedisce la valutazione di eventuali nullità o vizi di merito. Non sussistono le condizioni per un'assoluzione di merito ai sensi dell'art. 129, comma 2, c.p.p., per cui la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione; ha disposto inoltre l'eliminazione delle sanzioni amministrative accessorie applicate e la trasmissione di copia della sentenza al Prefetto di Perugia per quanto di competenza ai sensi dell'art. 224, comma 3, del Codice della Strada.

Norme richiamate

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Rilevata d'ufficio la causa estintiva del reato per prescrizione e disposta l'annullamento senza rinvio della sentenza; la prescrizione impedisce in Cassazione la valutazione delle nullità e dei vizi di merito, salvo diversa applicazione per l'assoluzione di merito prevista dal comma 2 ove ricorrano i presupposti.

  • art. 507 cod. proc. pen.

    Norma evocata dal ricorrente in ordine alla necessità di escussione del perito/medico ematologo; la Corte non ha approfondito la questione in ragione dell'intervenuta prescrizione, che ha reso superflua la verifica di tale vizio procedurale.

  • art. 224 cod. della strada (c.d.s.)

    La Corte ha disposto la trasmissione di copia della sentenza al Prefetto di Perugia per gli adempimenti di competenza previsti da tale norma in relazione alle sanzioni amministrative accessorie connesse al reato di guida.

Massime di principio

  • La prescrizione estintiva del reato, se ormai intervenuta, porta all'annullamento della sentenza impugnata senza rinvio e rende superflua l'analisi di nullità o vizi processuali in Cassazione.
  • Per ottenere una pronuncia di assoluzione di merito ai sensi dell'art. 129, comma 2, c.p.p., devono sussistere elementi manifesti e tali da imporre l'assoluzione; in mancanza, si procede all'annullamento per estinzione del reato.
  • Le censure procedurali (es. mancata notificazione, omissione di escussione di testi o consulenti) possono perdere rilevanza se sopravviene una causa estintiva; tuttavia tali vizi vanno comunque valutati in sede di merito se la prescrizione non è ancora maturata o non rilevabile d'ufficio.
  • La presenza di un valido rapporto processuale di impugnazione consente alla Corte di Cassazione di rilevare d'ufficio la prescrizione e dichiarare la non punibilità ex art. 129 c.p.p.
  • L'estinzione del reato comporta anche la rimozione delle sanzioni amministrative accessorie applicate; può inoltre rendersi necessaria la comunicazione agli organi amministrativi competenti (es. Prefetto) per le conseguenze previste dal Codice della Strada.

Testo integrale

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