Cassazione Penale, Sentenza n. 40485/2025 del 16/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il P.G. ha impugnato la sentenza del Tribunale di Lagonegro che aveva assolto Macrì per il reato di cui all'art. 483 c.p. (falsità in atto pubblico), contestando che nell'atto pubblico di donazione fosse stata attestata falsamente la proprietà del terreno come acquistata per usucapione. L'impugnazione lamentava violazione di legge e mancata motivazione/omessa riqualificazione ai sensi dell'art. 521 c.p.p., richiamando orientamenti giurisprudenziali che riconoscono rilevanza penale alla falsa dichiarazione del privato quando tale falsità investe i presupposti essenziali dell'atto pubblico (titolo di acquisto della proprietà). Il P.G. chiedeva l'annullamento con rinvio della sentenza.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per intervenuta morte dell'imputato prima del passaggio in giudicato della sentenza impugnata. La Corte ha rilevato che la morte dell'imputato determina la cessazione del rapporto processuale penale e del rapporto processuale civile connesso, con conseguente venire meno anche delle eventuali statuizioni civilistiche, rendendo inammissibile l'impugnazione. Perciò la Corte non si è pronunciata nel merito sulle questioni sostanziali relative alla rilevanza penale della falsa dichiarazione in atto pubblico o sulla riqualificazione del fatto.
Norme richiamate
Norma richiamata come fattispecie contestata (falsità in atto pubblico). Il giudice di legittimità non ha deciso sul merito della interpretazione della norma perché il procedimento si è estinto per la morte dell'imputato; il P.G. sosteneva che la falsa indicazione del titolo di proprietà in atto pubblico rileva penalmente quando investe presupposti essenziali dell'atto.
Norma citata nell'ambito della possibile riqualificazione (connessa alla contestazione degli artt. 48 e 479 c.p.); la Corte non ha affrontato nel merito l'eventuale applicazione per effetto dell'estinzione del processo.
Norma richiamata come possibile fattispecie alternativa/connessione; non è stata materia di decisione nel merito per l'inammissibilità del ricorso a causa della morte dell'imputato.
Richiamato dal P.G. in relazione al potere/dovere del giudice di riqualificazione in sentenza; la Corte ha rilevato la questione ma non ha statuito sul fondamento perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile per morte dell'imputato.
Massime di principio
- La morte dell'imputato prima del passaggio in giudicato estingue il processo penale e anche le eventuali statuizioni civili connesse: l'impugnazione diventa inammissibile e il giudice non decide sul merito.
- Quando l'imputato muore, il processo penale si estingue d'ufficio e non è necessaria una specifica pronuncia per far venire meno le statuizioni civilistiche rese nel processo penale.
- Se esiste una questione rilevante di diritto (es. rilevanza penale di una falsa dichiarazione in atto pubblico e possibile riqualificazione) questa può rimanere inesaminata se sopravviene un evento estintivo; per ottenere una pronuncia sul merito può essere necessario promuovere un giudizio autonomo (es. civile) o valutare il timing delle impugnazioni.
- Il pubblico ministero e la parte civile devono considerare la precarietà temporale delle impugnazioni: la sopravvenuta morte dell'imputato può rendere inutile il gravame, pertanto è opportuno valutare azioni alternative (p.es. separata azione civile) se si vuole tutelare interessi civili.
- Il potere di riqualificazione previsto dall'art. 521 c.p.p. richiede motivazione esplicita se il giudice decide di non esercitarlo; tuttavia tale valutazione non può essere compiuta quando il procedimento si estingue per cause sopravvenute come la morte dell'imputato.
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