Sentenza del 16/03/2018 n. 6507 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto che aveva annullato gli avvisi di liquidazione emessi in seguito alla revoca dell'agevolazione fiscale prevista dagli artt. 15 e 17 del D.P.R. n. 601/1973. L'agevolazione consisteva nell'applicazione dell'imposta sostitutiva, anziché delle ordinarie imposte di registro, bollo e ipotecarie, su un'operazione di apertura di credito con garanzia ipotecaria. Secondo l'Amministrazione, il contratto di finanziamento era collegato a un contratto di conto corrente contenente una clausola che consentiva alla banca di recedere ad nutum e senza preavviso. Pertanto, il finanziamento non avrebbe garantito ab origine una durata minima di 18 mesi, requisito necessario per il beneficio fiscale. L'Agenzia ha inoltre contestato la violazione del divieto di domande ed eccezioni nuove in appello, l'errata interpretazione dell'art. 15 del D.P.R. n. 601/1973, la mancata considerazione dell'operazione nel suo complesso, la violazione dei criteri di interpretazione contrattuale e la contraddittorietà della motivazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo che la banca non avesse introdotto una domanda o un'eccezione nuova in appello, ma avesse soltanto sviluppato una diversa interpretazione giuridica dei medesimi fatti e contratti già dedotti. Ha invece accolto gli altri motivi di ricorso. La Corte ha stabilito che, ai fini dell'agevolazione, è determinante l'esistenza, fin dall'origine, di un vincolo negoziale per una durata minima di 18 mesi, indipendentemente dalla successiva durata effettiva del rapporto. La clausola di recesso ad nutum può escludere il beneficio anche quando è contenuta formalmente nel contratto di conto corrente, se tale contratto è collegato funzionalmente e operativamente al finanziamento e deve quindi essere valutato insieme ad esso. La sentenza della CTR è stata cassata e la causa è stata rinviata alla CTR del Veneto, in diversa composizione, affinché riesamini il collegamento tra i contratti e la sussistenza dei requisiti dell'agevolazione. Il giudice del rinvio dovrà decidere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
D.P.R. n. 601 del 1973, art. 15
ciò che assume rilievo determinante è l'assunzione di un vincolo negoziale per un arco di tempo minimo stabilito dalla legge, indipendentemente dalle vicende successive del rapporto
L'agevolazione fiscale per le operazioni di credito a medio e lungo termine richiede che il finanziamento sia vincolato, già al momento della stipula, per almeno 18 mesi. Una facoltà della banca di recedere unilateralmente e senza preavviso prima della scadenza priva il rapporto del requisito temporale, anche se il finanziamento viene poi concretamente mantenuto per oltre 18 mesi.
D.P.R. n. 601 del 1973, art. 17
Disciplina il regime dell'imposta sostitutiva applicabile alle operazioni di finanziamento agevolate ai sensi dell'art. 15.
D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 18, 24 e 57
Le disposizioni riguardano il contenuto degli atti del processo tributario, le difese delle parti e il divieto di proporre domande ed eccezioni nuove in appello. La Corte ha escluso la violazione perché la banca aveva prospettato una diversa argomentazione interpretativa sui fatti già dedotti.
Codice di procedura civile, art. 112
Impone al giudice di pronunciarsi nei limiti della domanda e delle eccezioni proposte. La Corte ha ritenuto che la CTR non avesse deciso ultra o extra petita, avendo esaminato la medesima domanda di annullamento degli avvisi sulla base dell'interpretazione dei contratti.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5
Individua i motivi di ricorso per cassazione relativi, rispettivamente, alla violazione di legge, ai vizi processuali e ai vizi della motivazione denunciati dall'Agenzia delle Entrate.
Codice di procedura civile, art. 366, n. 6
Richiede la specifica indicazione degli atti e dei documenti su cui il ricorso si fonda. La Corte ha ritenuto sufficientemente specifici e autosufficienti i motivi dal secondo al quinto.
D.P.R. n. 131 del 1986, art. 20, nella formulazione vigente ratione temporis
Ai fini dell'imposta di registro, l'operazione può essere valutata considerando il collegamento e l'interdipendenza tra gli atti negoziali, anziché limitarsi alla loro qualificazione formale o alla separata presentazione.
Delibera CICR 4 marzo 2003
È richiamata con riferimento al contratto tipo e al documento di sintesi relativi al conto corrente, elementi utilizzabili per valutare il complessivo regolamento negoziale.
Codice civile, criteri legali di interpretazione contrattuale
I contratti collegati devono essere interpretati tenendo conto delle clausole nel loro insieme, della volontà complessiva delle parti e della funzione economica unitaria dell'operazione.
Massime di principio
- Per ottenere un'agevolazione fiscale subordinata a una durata minima, il requisito deve risultare dal vincolo contrattuale originario e non può essere dimostrato soltanto dalla durata effettiva successiva del rapporto.
- Contratti formalmente distinti possono essere considerati unitariamente quando sono collegati per funzione, operatività, documentazione, clausole di prevalenza o comune causa economica.
- Una clausola di recesso contenuta nel conto corrente può incidere anche sull'agevolazione relativa a un finanziamento separato se il conto corrente costituisce lo strumento necessario o funzionalmente collegato all'erogazione e al rimborso del finanziamento.
- Ai fini fiscali, la qualificazione formale dei contratti e la loro separata registrazione non sono necessariamente decisive: occorre verificare l'operazione economica complessiva e la volontà negoziale effettiva.
- La valutazione dell'operazione deve considerare tutte le clausole rilevanti, comprese quelle di prevalenza, risoluzione, recesso e collegamento tra i diversi documenti contrattuali.
- In appello non costituisce domanda o eccezione nuova la diversa interpretazione giuridica dei medesimi fatti e documenti già introdotti nel giudizio di primo grado.
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