Sentenza del 16/03/2018 n. 530 - Comm. Trib. Prov. Agrigento
AVV. ACCERTAMENTO - SCISSIONE DEL MOMENTO PERFEZIONATIVO DELLA NOTIFICAZIONE PER IL RICHIEDENTE E PER IL DESTINATARIO.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la tempestività dell'atto impositivo e, in particolare, il momento rilevante per verificare l'interruzione della prescrizione o il rispetto del termine di decadenza. In applicazione del principio della scissione degli effetti della notificazione, per il notificante l'atto si considera perfezionato quando viene consegnato all'ufficiale giudiziario o all'ufficio postale, senza attendere la consegna al destinatario. Tale regola si applica anche agli effetti sostanziali, poiché il notificante non deve subire conseguenze negative derivanti da ritardi o circostanze estranee al proprio potere di impulso.
La decisione
Il principio affermato è favorevole al soggetto che ha richiesto la notificazione: ai fini della tempestività dell'interruzione della prescrizione e del rispetto della decadenza, rileva la data di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario o all'ufficio postale, e non quella della successiva ricezione da parte del destinatario. Tuttavia, dal solo estratto fornito non è possibile ricostruire l'esito concreto del giudizio né stabilire con certezza quale parte abbia formalmente vinto.
Norme richiamate
Art. 1, comma 161, legge n. 296/2006
La norma disciplina i termini entro cui gli enti locali devono notificare gli avvisi di accertamento tributario. Il rispetto del termine deve essere valutato considerando, per il notificante, la data di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario o all'ufficio postale.
Principio della scissione del momento perfezionativo della notificazione
La notificazione produce effetti in momenti distinti: per il notificante al momento della consegna dell'atto al soggetto incaricato della notificazione; per il destinatario al momento della ricezione o della legale conoscibilità dell'atto. La scissione opera anche per gli effetti sostanziali, inclusi prescrizione e decadenza.
Massime di principio
- Quando il rispetto di un termine dipende dall'iniziativa del notificante, occorre considerare la data in cui l'atto è stato consegnato all'ufficiale giudiziario o all'ufficio postale, non necessariamente la data di ricezione da parte del destinatario.
- Il ritardo nella consegna al destinatario, se non dipende dal notificante, non dovrebbe pregiudicare la tempestività dell'atto ai fini dell'interruzione della prescrizione o del rispetto della decadenza.
- È essenziale conservare la prova della data di consegna dell'atto per la notificazione, come ricevuta postale, relata o attestazione dell'ufficiale giudiziario.
- La regola della scissione deve essere verificata insieme alla disciplina specifica dell'atto e del termine applicabile, poiché non ogni vizio della notificazione è automaticamente irrilevante.
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