Sentenza del 16/03/2018 n. 243 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna
NON DISPONIBILE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato gli avvisi di accertamento relativi agli anni d’imposta 2005, 2006 e 2007, contestando, tra l’altro, la validità delle notifiche, l’assenza o illegittimità delle autorizzazioni alle indagini, la mancata redazione e notifica del processo verbale di constatazione, il difetto di motivazione e di prova delle maggiori pretese fiscali, la tardività dell’accertamento 2006, l’illegittimo raddoppio dei termini, la sottoscrizione degli atti, la motivazione per relationem, la ricostruzione dei ricavi immobiliari, l’indeducibilità di costi di sponsorizzazione e la legittimità degli atti di riscossione relativi al 2007.
La decisione
La Commissione tributaria regionale ha accolto gli appelli relativi agli anni 2005 e 2006, annullando le pretese per tali annualità. Per il 2005 ha ritenuto illegittimo l’avviso perché emesso dopo un controllo documentale senza redazione e notifica del PVC, necessario secondo l’orientamento giurisprudenziale richiamato. Per il 2006 ha ritenuto decaduto l’Ufficio dal potere di accertamento: il raddoppio dei termini non era applicabile perché non era stata adeguatamente dimostrata la sussistenza dei presupposti dell’obbligo di denuncia penale. Sono stati invece rigettati gli appelli relativi al 2007: la Commissione ha ritenuto corretta la ricostruzione dei maggiori ricavi immobiliari pari a euro 209.012,92 e ha confermato l’indeducibilità di euro 40.000 di sponsorizzazioni, di cui euro 15.000 ritenuti inesistenti e euro 25.000 non conformi alla disciplina applicabile. Le spese di giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 12 della legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente)
La Commissione ha ritenuto necessario il processo verbale di constatazione anche per il controllo svolto presso gli uffici dell’Amministrazione.
Secondo l’orientamento accolto, il PVC e il contraddittorio endoprocedimentale costituiscono garanzie applicabili anche quando l’accertamento deriva dall’esame della documentazione consegnata dal contribuente senza accesso presso la sua sede.
Art. 43 del D.P.R. n. 600/1973
La norma disciplina i termini entro i quali l’Amministrazione può notificare gli avvisi di accertamento. Il mancato rispetto del termine determina la decadenza dal potere impositivo.
Art. 37 del D.L. n. 223/2006
La disposizione è stata richiamata in relazione al raddoppio dei termini di accertamento, ma la sua applicazione non è automatica e presuppone la verifica dell’obbligo di denuncia penale.
Art. 32, comma 7, del D.P.R. n. 600/1973
Riguarda l’autorizzazione preventiva alle indagini finanziarie. I ricorrenti ne contestavano l’assenza per il 2005, mentre l’Ufficio sosteneva che le indagini fossero state autorizzate.
Art. 42 del D.P.R. n. 600/1973
Impone requisiti di motivazione e sottoscrizione degli avvisi di accertamento. Le contestazioni dei ricorrenti su tali profili sono state assorbite per le annualità accolte e rigettate per il 2007.
Art. 7 della legge n. 212/2000
È stato invocato in relazione alla motivazione per relationem e all’obbligo di allegare o rendere conoscibili gli atti richiamati nell’avviso.
Art. 41-bis del D.P.R. n. 600/1973
La controversia riguardava l’uso dell’accertamento parziale. Il motivo non è stato accolto.
Art. 29 del D.L. n. 78/2010
È stato richiamato in relazione agli atti impositivi esecutivi, alla sospensione della riscossione e all’indicazione di interessi e oneri. Le relative doglianze per il 2007 sono state rigettate.
Art. 4, comma 3, del D.M. n. 473/1999
La Commissione ha confermato l’indeducibilità di euro 25.000 di spese di sponsorizzazione perché non rispettavano le condizioni previste dalla norma; ulteriori euro 15.000 sono stati considerati riferiti a operazioni inesistenti.
Sentenza Corte costituzionale n. 247/2011
Il giudice tributario deve verificare concretamente, con valutazione riferita al momento dell’accertamento, se sussistessero i presupposti dell’obbligo di denuncia penale idonei a giustificare il raddoppio dei termini.
Sentenze della Corte di cassazione n. 10381/2011 e n. 20770/2013
Sono state richiamate a sostegno della necessità del PVC e del contraddittorio anche per controlli non eseguiti presso la sede del contribuente.
Massime di principio
- Un avviso di accertamento può essere annullato se, secondo l’orientamento applicabile, l’Amministrazione ha omesso un necessario PVC e il contraddittorio preventivo, anche quando il controllo è basato su documenti esaminati presso gli uffici fiscali.
- Il raddoppio dei termini di accertamento non opera per la sola indicazione di una possibile violazione penale: l’Amministrazione deve dimostrare elementi idonei a fondare l’obbligo di denuncia e il giudice tributario deve poterli verificare.
- La notifica oltre il termine decadenziale previsto dalla legge rende illegittimo l’accertamento, indipendentemente dalla fondatezza sostanziale della pretesa fiscale.
- Le contestazioni formali possono essere assorbite quando il giudice annulla l’avviso per una ragione preliminare, come la tardività o la violazione delle garanzie procedimentali.
- Per contestare ricavi ricostruiti induttivamente o analiticamente è necessario confrontarsi con le prove documentali e fornire giustificazioni specifiche; se il giudice ritiene attendibili i dati dell’Ufficio, le contestazioni generiche non sono sufficienti.
- Le spese di sponsorizzazione sono deducibili solo se effettive, documentate e conformi alle condizioni normative; le operazioni inesistenti o prive dei requisiti sostanziali possono essere integralmente disconosciute.
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