Sentenza del 16/03/2018 n. 42 - Comm. Trib. Prov. Asti
Limiti dimensionali delle insegne quale presupposto per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stato affermato che il limite di 5 metri quadrati deve essere riferito a ogni singolo sito in cui viene esercitata l'attività, e non alla superficie complessiva delle insegne collocate presso siti distinti. Pertanto, l'esenzione può operare autonomamente per ciascun sito, se la relativa insegna non supera tale limite.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità alle insegne riferite a più siti nei quali vengono svolte attività produttive di reddito, nella specie cabine per fotografie. Il punto controverso è se il limite dimensionale di 5 metri quadrati, previsto per l'esenzione dal tributo, debba essere calcolato cumulando le superfici delle insegne presenti nei diversi siti oppure considerando separatamente ciascun sito.
Norme richiamate
Disciplina dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni
Limite di 5 metri quadrati per l'esenzione delle insegne
Il limite dimensionale rilevante ai fini dell'esenzione deve essere verificato con riferimento a ciascun distinto sito di esercizio dell'attività, senza cumulare le superfici delle insegne installate in luoghi diversi.
Massime di principio
- Quando un'attività è esercitata in più sedi o siti distinti, i limiti dimensionali previsti per l'esenzione dall'imposta sulla pubblicità devono, in linea generale, essere valutati separatamente per ciascun sito, salvo una diversa previsione normativa.
- Non è corretto sommare automaticamente le superfici di insegne collocate in luoghi diversi solo perché appartengono allo stesso contribuente o alla medesima attività economica.
- Per applicare l'esenzione occorre verificare concretamente la superficie dell'insegna riferibile a ogni singolo luogo di esercizio e la sua funzione identificativa o pubblicitaria.
- In assenza del testo integrale della sentenza non è possibile individuare con certezza le parti processuali, gli estremi normativi completi e l'esito formale del giudizio; la ricostruzione del vincitore è basata esclusivamente sul principio riportato.
Testo integrale
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