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Sentenza

Sentenza del 16/03/2018 n. 15 - Comm. Trib. II grado di Bolzano

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Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società, operante nel settore immobiliare, aveva versato l'imposta proporzionale di registro dell'1%, per complessivi 19.747,97 euro, su contratti di locazione di immobili strumentali, applicando contestualmente l'IVA sui canoni. Ha chiesto il rimborso dell'imposta di registro sostenendo che il suo cumulo con l'IVA fosse incompatibile con l'articolo 401 della direttiva 2006/112/CE, in quanto avrebbe costituito una duplicazione dell'imposta sul volume d'affari.

La decisione

La Commissione tributaria di primo grado aveva accolto il ricorso della società. In appello, dopo il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea, quest'ultima ha stabilito che l'articolo 401 della direttiva IVA non osta all'applicazione di un'imposta di registro proporzionale sui contratti di locazione di immobili strumentali anche quando gli stessi contratti siano soggetti a IVA. L'imposta di registro non ha infatti natura di imposta sul volume d'affari: si applica solo a una categoria limitata di operazioni, non è riscossa in ogni fase della produzione o distribuzione e non è detraibile. La Commissione tributaria di secondo grado ha quindi accolto l'appello dell'Agenzia delle entrate, respinto la pretesa di rimborso e compensato integralmente le spese di giudizio.

Norme richiamate

  • Articolo 401 della direttiva 2006/112/CE (direttiva IVA)

    Consente il mantenimento o l'istituzione di imposte, diritti e tasse gravanti sulle forniture di beni, sulle prestazioni di servizi o sulle importazioni, purché non abbiano natura di imposte sul volume d'affari.

    La norma non vieta qualsiasi imposizione cumulativa con l'IVA, ma solo tributi che presentino le caratteristiche essenziali dell'IVA e che ne compromettano il funzionamento. L'imposta di registro sugli immobili strumentali non è un'imposta generale sul volume d'affari e può quindi cumularsi con l'IVA.

  • Articolo 40 del DPR 26 aprile 1986, n. 131

    Prevede, al comma 1, la regola generale dell'incompatibilità tra atti soggetti a IVA e imposta di registro proporzionale e, al comma 1-bis, l'eccezione per le locazioni di immobili strumentali soggette a imposta di registro proporzionale anche se assoggettate a IVA.

    La disciplina nazionale introduce validamente un'eccezione per le locazioni di immobili strumentali, consentendo l'applicazione contemporanea dell'IVA e dell'imposta di registro.

  • Articolo 5, comma 1, lettera a-bis), della tariffa, parte prima, allegata al DPR 26 aprile 1986, n. 131

    Costituisce la base normativa nazionale per l'applicazione dell'imposta di registro proporzionale ai contratti di locazione di immobili strumentali.

  • Ordinanza della Corte di giustizia UE del 12 ottobre 2017, causa C-549/16

    L'articolo 401 della direttiva IVA deve essere interpretato nel senso che non osta a un'imposta di registro proporzionale sui contratti di locazione di beni strumentali, anche quando tali contratti siano parimenti soggetti a IVA.

    Il cumulo tra IVA e imposta di registro è compatibile con il diritto dell'Unione quando l'imposta nazionale non possiede le caratteristiche essenziali dell'IVA.

Massime di principio

  • Il fatto che due tributi gravino sulla stessa operazione non determina automaticamente una duplicazione vietata dal diritto dell'Unione.
  • Per verificare la compatibilità con l'articolo 401 della direttiva IVA occorre confrontare il tributo nazionale con le caratteristiche essenziali dell'IVA: generalità, proporzionalità al prezzo, applicazione in ogni fase della filiera e detraibilità dell'imposta assolta nelle fasi precedenti.
  • Un'imposta applicata a una categoria circoscritta di operazioni e non detraibile, come l'imposta di registro, normalmente non è qualificabile come imposta sul volume d'affari e può coesistere con l'IVA.
  • In presenza di una specifica eccezione prevista dalla normativa nazionale, la locazione di immobili strumentali può essere soggetta sia a IVA sia a imposta di registro proporzionale.
  • Un precedente favorevole di primo grado non garantisce il rimborso quando un successivo chiarimento della Corte di giustizia UE conferma la compatibilità della disciplina nazionale con il diritto europeo.

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