Sentenza del 16/03/2018 n. 520 - Comm. Trib. Prov. Agrigento
TIA - aree in cui si formano rifiuti speciali -Esclusione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl principio affermato è favorevole all'esclusione dalla tassazione delle sole porzioni di superficie direttamente destinate alla formazione ordinaria di rifiuti speciali, tossici o nocivi. Non risulta tuttavia indicato nel testo l'esito concreto del giudizio, né se il ricorso sia stato accolto o respinto.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la determinazione della superficie imponibile ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TIA/TARSU). Il principio richiamato stabilisce che devono essere escluse dalla superficie tassabile le porzioni di aree che, per specifiche caratteristiche strutturali e per la loro destinazione, producono normalmente rifiuti speciali, tossici o nocivi, inclusi quelli derivanti da lavorazioni artigianali. Tali rifiuti devono essere smaltiti a proprie spese dai soggetti che li producono, secondo la normativa vigente.
Norme richiamate
Art. 62, comma 3, D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507
Sono escluse dalla determinazione della superficie tassabile le porzioni di aree dove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano di regola rifiuti speciali, tossici o nocivi.
La norma consente di escludere dalla superficie imponibile le aree concretamente e strutturalmente destinate alla produzione ordinaria di rifiuti speciali, tossici o nocivi, il cui smaltimento è a carico del produttore. L'esclusione riguarda le porzioni di superficie interessate, non necessariamente l'intero immobile o l'intera attività.
Massime di principio
- L'esclusione dalla tassa non opera automaticamente per tutta l'attività o per l'intero locale: deve riguardare le specifiche aree in cui si formano ordinariamente rifiuti speciali.
- È necessario dimostrare sia la destinazione concreta della superficie sia le caratteristiche strutturali che rendono normale la produzione di rifiuti speciali.
- Le aree che producono rifiuti urbani o assimilati restano, in linea generale, soggette a tassazione.
- Il produttore dei rifiuti speciali deve provvedere direttamente al loro smaltimento e sostenere i relativi costi secondo la normativa applicabile.
- La delimitazione delle superfici escluse deve essere precisa e documentabile, ad esempio mediante planimetrie, descrizione delle lavorazioni, registri o documentazione relativa allo smaltimento.
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