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Sentenza

Sentenza del 16/03/2018 n. 520 - Comm. Trib. Prov. Agrigento

TIA - aree in cui si formano rifiuti speciali -Esclusione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il principio affermato è favorevole all'esclusione dalla tassazione delle sole porzioni di superficie direttamente destinate alla formazione ordinaria di rifiuti speciali, tossici o nocivi. Non risulta tuttavia indicato nel testo l'esito concreto del giudizio, né se il ricorso sia stato accolto o respinto.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda la determinazione della superficie imponibile ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TIA/TARSU). Il principio richiamato stabilisce che devono essere escluse dalla superficie tassabile le porzioni di aree che, per specifiche caratteristiche strutturali e per la loro destinazione, producono normalmente rifiuti speciali, tossici o nocivi, inclusi quelli derivanti da lavorazioni artigianali. Tali rifiuti devono essere smaltiti a proprie spese dai soggetti che li producono, secondo la normativa vigente.

Norme richiamate

  • Art. 62, comma 3, D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507

    Sono escluse dalla determinazione della superficie tassabile le porzioni di aree dove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano di regola rifiuti speciali, tossici o nocivi.

    La norma consente di escludere dalla superficie imponibile le aree concretamente e strutturalmente destinate alla produzione ordinaria di rifiuti speciali, tossici o nocivi, il cui smaltimento è a carico del produttore. L'esclusione riguarda le porzioni di superficie interessate, non necessariamente l'intero immobile o l'intera attività.

Massime di principio

  • L'esclusione dalla tassa non opera automaticamente per tutta l'attività o per l'intero locale: deve riguardare le specifiche aree in cui si formano ordinariamente rifiuti speciali.
  • È necessario dimostrare sia la destinazione concreta della superficie sia le caratteristiche strutturali che rendono normale la produzione di rifiuti speciali.
  • Le aree che producono rifiuti urbani o assimilati restano, in linea generale, soggette a tassazione.
  • Il produttore dei rifiuti speciali deve provvedere direttamente al loro smaltimento e sostenere i relativi costi secondo la normativa applicabile.
  • La delimitazione delle superfici escluse deve essere precisa e documentabile, ad esempio mediante planimetrie, descrizione delle lavorazioni, registri o documentazione relativa allo smaltimento.

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