Cassazione Civile, Ordinanza n. 29930/2023 del 27/10/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un provvedimento di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato disposto nei confronti della parte assistita. Il difensore ha proposto opposizione avverso tale revoca e la Corte d'appello di Torino ha accolto l'impugnazione, riammettendo al beneficio l'interessato. Il Ministero della giustizia ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 81, 83 e 100 c.p.c. e degli artt. 130, 133, 112 e 113 del d.P.R. 115/2002, sostenendo che la legittimazione a impugnare il decreto di revoca spetti solo alla parte interessata e non al difensore, il quale può agire in proprio solo per la liquidazione dei compensi e comunque, nel caso concreto, non aveva ricevuto procura per proporre l'opposizione. Il Ministero ha quindi chiesto la cassazione della decisione di merito per carenza di legittimazione attiva dell'opponente.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che, in materia di patrocinio a spese dello Stato, la legittimazione del difensore in proprio è limitata alla controversia sulla liquidazione dei compensi e non si estende all'opposizione contro il decreto di rigetto dell'istanza o di revoca dell'ammissione al beneficio. La legittimazione ad opporsi spetta esclusivamente alla parte interessata, titolare del diritto all'ammissione al patrocinio. Poiché nel caso concreto l'opposizione era stata proposta dal difensore e non dalla parte, il ricorso per cassazione è stato accolto e, decidendo nel merito senza necessità di ulteriori accertamenti, la Suprema Corte ha dichiarato inammissibile l'opposizione originaria. Le spese di merito e di legittimità sono state poste a carico della soccombente.
Norme richiamate
richiamato dal ricorrente per sostenere la necessità della legittimazione ad agire in capo a chi è titolare del diritto fatto valere
richiamato dal ricorrente in relazione alla procura e al potere di rappresentanza processuale
richiamato per affermare che l'azione richiede un interesse e una legittimazione attuali
richiamato come norma del sistema del patrocinio a spese dello Stato relativa ai compensi e alla posizione del difensore
richiamato nel quadro normativo del patrocinio a spese dello Stato
la Corte ne desume il diverso regime di legittimazione, poiché l'istanza può essere presentata dall'interessato e dal difensore
la Corte lo pone a confronto con l'art. 93 per affermare che l'opposizione spetta al solo interessato
richiamato come coerente con la disciplina della revoca del decreto di ammissione
richiamato come coerente con la disciplina della revoca del decreto di ammissione
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma sul motivo di ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di legge
Massime di principio
- In materia di patrocinio a spese dello Stato, il difensore è legittimato ad agire in proprio solo per le controversie concernenti la liquidazione dei propri compensi, non anche per impugnare il decreto di rigetto o di revoca dell'ammissione al beneficio.
- L'opposizione avverso il decreto di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato spetta esclusivamente alla parte interessata, quale titolare del diritto al beneficio; il difensore non può sostituirsi ad essa in via autonoma.
- La diversa formulazione delle norme del d.P.R. 115/2002 sulla presentazione dell'istanza e sull'opposizione consente di ricavare una differente legittimazione processuale: ampia nella fase di richiesta del beneficio, ristretta al solo interessato nella fase di contestazione della revoca.
- Se l'opposizione contro la revoca del patrocinio è proposta dal solo difensore, essa è inammissibile per difetto di legittimazione ad agire; in tal caso la Corte di cassazione può decidere nel merito senza rinvio quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.
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