Cassazione Penale, Ordinanza n. 39027/2025 del 03/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale che aveva confermato la condanna di primo grado pronunciata dal Giudice di Pace per il reato di percosse. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge in ordine alla prova della sussistenza del reato, ma la Corte ha rilevato che, nei giudizi di appello relativi a reati di competenza del giudice di pace, il ricorso per cassazione è limitato ai motivi di cui all'art. 606, comma 1, lett. a), b) e c), con esclusione delle censure sulla prova nei termini prospettati. Ha inoltre osservato che il motivo riproduceva pedissequamente le doglianze già dedotte in appello e disattese, risultando quindi non specifico. Il secondo motivo ha lamentato un'errata valutazione delle prove, censura parimenti non deducibile in sede di legittimità per le stesse ragioni. Il terzo motivo ha denunciato l'erronea applicazione degli artt. 191 e 234 c.p.p., ma anche questa doglianza è stata ritenuta mera riproposizione di censure già esaminate e motivatamente respinte dal Tribunale, dunque non specifica. Il quarto motivo ha dedotto la prescrizione del reato; la Corte lo ha ritenuto manifestamente infondato perché, per i reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019, si applica la disciplina della sospensione della prescrizione introdotta dalla legge n. 103/2017, con conseguente mancata maturazione del termine alla data della decisione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che i primi tre motivi erano non deducibili in sede di legittimità o comunque aspecifici, in quanto sostanzialmente reiterativi di censure già respinte nel merito, e che il quarto motivo sulla prescrizione era manifestamente infondato per l'applicazione della disciplina di sospensione introdotta dalla legge n. 103/2017. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Il ricorso per cassazione contro sentenze di appello relative a reati di competenza del giudice di pace è ammesso solo per i motivi di cui all'art. 606, comma 1, lett. a), b) e c), con conseguente inammissibilità delle censure estranee a tale perimetro.
art. 606, comma 1, lettere a), b) e c), c.p.p.
Sono i soli motivi deducibili nel caso di ricorso avverso sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace.
La doglianza sulla sua violazione è stata ritenuta non specifica perché mera riproposizione di argomenti già esaminati e respinti dal giudice di merito.
La contestata erronea applicazione è stata ritenuta non deducibile in cassazione nei termini prospettati, perché coincidente con censure già disattese nel merito.
È richiamato ai fini del computo dei tempi rilevanti per verificare l'eventuale maturazione della prescrizione.
Per i reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019 si applica la disciplina della sospensione della prescrizione introdotta da tale legge, con effetto dilatorio sul termine prescrizionale.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione contro sentenze di appello relative a reati di competenza del giudice di pace, il controllo di legittimità è limitato ai motivi consentiti dall'art. 606, comma 1, lett. a), b) e c), c.p.p., restando precluse censure che mirino sostanzialmente a ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio.
- È inammissibile il motivo di ricorso che si limiti a riprodurre in modo pedissequo le doglianze già formulate in appello e respinte dal giudice di merito, perché difetta del requisito della specificità e non assolve alla funzione di critica argomentata della sentenza impugnata.
- Le censure sulla valutazione delle prove non sono deducibili in cassazione quando si risolvano in una richiesta di rivalutazione del merito, specie se il ricorso non evidenzia un vero vizio logico o giuridico della motivazione.
- La deduzione della prescrizione va verificata tenendo conto della disciplina temporale applicabile al fatto e delle eventuali sospensioni del decorso del termine, che possono impedire la maturazione dell'estinzione del reato alla data della decisione.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ove ne ricorrano i presupposti, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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