Cassazione Civile, Ordinanza n. 23106/2023 del 28/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
Più medici, alcuni quali attori originari e altri quali intervenienti autonomi, avevano chiesto la condanna delle amministrazioni statali al pagamento di un’equa remunerazione per la frequenza di corsi di specializzazione medica, o in subordine il risarcimento del danno da mancata attuazione delle direttive comunitarie in materia. Il Tribunale aveva accolto le domande. In appello la Corte veneziana aveva parzialmente riformato la decisione: aveva rigettato la domanda di uno dei medici, aveva riconosciuto agli altri un importo maggiore rispetto a quello stabilito in primo grado, ma aveva condannato soltanto la Presidenza del Consiglio dei Ministri, escludendo la legittimazione passiva dei Ministeri. La Presidenza del Consiglio ricorreva in cassazione con tre motivi: primo, deduceva la violazione di giudicato esterno rispetto alla posizione di un medico, producendo una sentenza di merito anteriore alla sentenza impugnata; secondo, censurava il riconoscimento del risarcimento a due medici che avevano iniziato la specializzazione in anni anteriori al 1982, sostenendo che non spettasse loro alcuna somma; terzo, contestava la quantificazione dell’indennizzo in euro 11.103 annui, sostenendo che dovesse applicarsi l’importo di euro 6.713,94 annui previsto dalla legge n. 370 del 1999 per i corsi iniziati prima dell’anno accademico 1991/1992. I medici resistevano e proponevano a loro volta ricorso incidentale: contestavano l’accoglimento dell’appello delle amministrazioni sulla posizione di uno di essi, sostenevano che il corso frequentato fosse assimilabile a una specializzazione riconosciuta dalle direttive comunitarie, eccepivano l’erronea esclusione della legittimazione passiva dei Ministeri e chiedevano anche interessi e rivalutazione sulle somme dovute.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo del ricorso principale relativo al preteso giudicato esterno, perché il giudicato era anteriore alla sentenza impugnata e non era stato utilmente dedotto nei gradi di merito, con conseguente inammissibilità della produzione documentale in cassazione. Ha invece accolto il secondo motivo, chiarendo che anche per i medici che avevano iniziato la specializzazione prima del 29 gennaio 1982, ma l’avevano proseguita oltre il 1° gennaio 1983, il diritto alla remunerazione adeguata sussiste dal 1° gennaio 1983 fino alla conclusione del corso, purché si trattasse di specializzazioni riconducibili alla disciplina comunitaria; pertanto, la Corte d’appello dovrà accertare concretamente la durata e la collocazione temporale della frequenza e ricalcolare la somma spettante. Ha inoltre accolto il terzo motivo, ritenendo errata la liquidazione sulla base dell’importo del d.lgs. n. 257 del 1991: per i corsi frequentati in epoca anteriore all’anno accademico 1991/1992 si applica invece l’importo di euro 6.713,94 annui previsto dalla legge n. 370 del 1999. I primi tre motivi del ricorso incidentale sono stati dichiarati inammissibili per difetti di specificità, autosufficienza e per il contrasto con orientamenti consolidati; i motivi quarto e quinto sono stati assorbiti dall’accoglimento del ricorso principale. La sentenza è stata cassata in relazione ai motivi accolti e la causa rinviata alla Corte d’appello di Venezia in diversa composizione anche per le spese.
Norme richiamate
Il giudicato esterno, per essere utilmente opposto in cassazione, deve riguardare una decisione divenuta definitiva nel momento processualmente rilevante; se il relativo documento non è stato prodotto nei gradi di merito, la produzione in cassazione è inammissibile quando il giudicato è anteriore alla sentenza impugnata.
Richiamato insieme all'art. 2909 c.c. per il regime del giudicato esterno.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Norma sul vizio di violazione di legge invocata nei motivi di ricorso principale e incidentale.
La produzione in cassazione del documento attestante un giudicato già formato in epoca anteriore alla sentenza impugnata è preclusa; il divieto non opera solo per i documenti relativi a giudicati sopravvenuti.
direttiva 75/362/CEE
Insieme alle direttive successive, impone la remunerazione adeguata per alcune formazioni mediche specialistiche riconosciute a livello europeo.
direttiva 75/363/CEE
Deve essere interpretata, come modificata dalla direttiva 82/76/CEE, nel senso che la remunerazione adeguata spetta anche per corsi iniziati prima della direttiva del 1982 e proseguiti dopo il 1° gennaio 1983, se la specializzazione è tra quelle indicate dalla disciplina comunitaria.
direttiva 82/76/CEE
L'obbligo di remunerazione adeguata decorre dal 1° gennaio 1983, anche in difetto di tempestiva trasposizione nazionale.
direttiva 93/16/CEE
Richiamata nel quadro complessivo della disciplina europea dei medici specializzandi.
legge 11 agosto 1999, n. 370, art. 11
Fissa l'importo dell'indennizzo per i medici specializzandi rilevante per i corsi iniziati in epoca anteriore all'anno accademico 1991/1992.
D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257, art. 8, comma 2
Le disposizioni del decreto si applicano dall'anno accademico 1991/1992; la disciplina introdotta non si estende agli specializzandi già iscritti a corsi precedenti, neppure per gli anni successivi.
D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257, art. 6
È applicabile soltanto ai medici iscritti a corsi di specializzazione a decorrere dall'anno accademico 1991/1992.
art. 117 Cost.
Richiamato in relazione all'obbligo dello Stato di conformarsi alle direttive comunitarie.
Richiamato per il profilo risarcitorio da inadempimento dell'obbligo di attuazione delle direttive.
Richiamato per il diritto al ristoro del danno comprensivo delle conseguenze immediate e dirette.
Richiamato per la domanda di interessi e rivalutazione sulle somme dovute a titolo risarcitorio.
Le questioni nuove non dedotte in primo grado non possono essere introdotte per la prima volta in appello.
art. 366, primo comma, nn. 3 e 6, c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve contenere esposizione sommaria dei fatti e specifica indicazione degli atti e documenti su cui si fonda, a pena di inammissibilità.
La non contestazione opera solo sui fatti allegati in modo specifico e correttamente riportati nel processo e nel ricorso.
Richiamato nel motivo incidentale in tema di oneri difensivi e contestazione dei fatti.
Richiamato per l'asserita omessa pronuncia sulla domanda di interessi e rivalutazione.
art. 4 L. 25 marzo 1958, n. 260
Richiamato per la legittimazione passiva delle amministrazioni statali.
Richiamato nel motivo sulla legittimazione passiva dei Ministeri.
art. 360 bis, primo comma, n. 1, c.p.c.
Usato per dichiarare inammissibile la censura contro un orientamento di legittimità consolidato non efficacemente contrastato.
Massime di principio
- Il giudicato esterno può essere fatto valere in cassazione solo se la relativa decisione è sopravvenuta rispetto al momento in cui il giudizio di merito si è chiuso; se invece il giudicato è anteriore e il documento non è stato prodotto nei gradi di merito, la produzione in cassazione è preclusa dall'art. 372 c.p.c., ferma la possibilità di farlo valere con revocazione.
- In materia di medici specializzandi, il diritto alla remunerazione adeguata sussiste anche per corsi iniziati prima dell'entrata in vigore della direttiva del 1982, ma la decorrenza non può essere anteriore al 1° gennaio 1983 e il riconoscimento presuppone che la specializzazione rientri tra quelle contemplate dalla disciplina comunitaria.
- Per i corsi di specializzazione medica iniziati prima dell'anno accademico 1991/1992, la quantificazione dell'indennizzo non va fatta sulla base del d.lgs. n. 257 del 1991, ma secondo l'importo previsto dalla legge n. 370 del 1999, pari a euro 6.713,94 per anno.
- La disciplina sull'applicazione del d.lgs. n. 257 del 1991 è limitata ai medici iscritti ai corsi di specializzazione dall'anno accademico 1991/1992; chi fosse già iscritto a un corso precedente resta escluso, anche per gli anni successivi.
- Nel ricorso per cassazione, la deduzione di questioni che presuppongono un'accurata ricostruzione del processo richiede il rispetto rigoroso degli oneri di specificità e autosufficienza: occorre indicare e trascrivere gli atti rilevanti, altrimenti la censura è inammissibile.
- La non contestazione dei fatti rileva solo per gli elementi fattuali specificamente allegati e non esonera la parte dall'onere di provare o allegare gli elementi costitutivi misti di fatto e diritto della pretesa.
- Per la tutela risarcitoria dei medici specializzandi, la legittimazione passiva spetta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri quale articolazione dello Stato, non ai singoli Ministeri evocati senza titolo passivo specifico.
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