Cassazione Civile, Ordinanza n. 22547/2025 del 04/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (comproprietario)
La controversia
La lite nasce dalla domanda di divisione di una strada privata in comunione, gravata da servitù di passaggio e funzionale all'accesso di un complesso immobiliare. In primo grado il tribunale aveva ritenuto il bene comodamente divisibile, rimettendo la causa in istruttoria per la formazione delle porzioni e poi dichiarando esecutivo il progetto divisionale. La Corte d'appello, invece, ha riformato la decisione non definitiva, ha ritenuto il bene non comodamente divisibile e ha assegnato l'intero alla società, titolare della quota maggiore, valorizzando anche l'obbligo assunto verso il Comune di trasferire l'area. Il ricorrente ha impugnato la sentenza con otto motivi: 1) violazione dell'art. 336, comma 2, c.p.c., sostenendo che il giudicato sulla sentenza definitiva impedisse la riforma della non definitiva; 2) violazione degli artt. 718 e 1114 c.c. per avere la Corte escluso la divisibilità nonostante la previa autonoma individuazione catastale in tre mappali; 3) violazione dell'art. 720 c.c. per erroneo giudizio di indivisibilità; 4) omesso esame di fatto decisivo, cioè la divisione in porzioni distinte sin dalla costruzione e l'uso libero da parte dei proprietari; 5) carenza assoluta di motivazione sul giudizio di indivisibilità; 6) violazione degli artt. 713 e 1111 c.c. per avere la Corte rilevato d'ufficio una pretesa carenza di interesse del ricorrente all'assegnazione in natura; 7) omesso esame circa la quantificazione del conguaglio, che avrebbe dovuto essere parametrata alla stima dell'Agenzia del territorio; 8) omessa motivazione sulla quantificazione del valore della quota e del conguaglio. La Cassazione ha respinto il primo motivo, ma ha accolto il quinto, ritenendo assorbiti gli altri, perché la motivazione della Corte territoriale era solo apparente: si era limitata a richiamare in astratto il criterio della non comoda divisibilità senza confrontarlo con la concreta situazione dei luoghi e senza confutare le ragioni del tribunale sulla divisibilità. È stato quindi disposto l'annullamento con rinvio alla Corte d'appello di Genova in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il quinto motivo di ricorso, ha respinto il primo motivo e ha dichiarato assorbiti gli altri. La sentenza impugnata è stata cassata limitatamente al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Genova, in diversa composizione, che dovrà rivalutare il tema della divisibilità del bene alla luce delle risultanze istruttorie e dei limiti dell'art. 1112 c.c., provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto che la motivazione della decisione d'appello fosse meramente apparente, poiché espressa in termini generali e non riferita al caso concreto, e quindi sindacabile in cassazione.
Norme richiamate
La riforma della sentenza non definitiva comporta la caducazione della sentenza definitiva dipendente, anche se passata in giudicato.
Richiamato come parametro del diritto alla divisione in natura tra condividenti.
Richiamato in tema di divisione dei beni comuni e valutazione della divisibilità.
In caso di non comoda divisibilità il bene può essere assegnato a uno o più condividenti o venduto all'incanto.
È ancora censurabile in cassazione la motivazione apparente o mancante in senso sostanziale.
Richiamato dal ricorrente a sostegno del diritto del condividente alla divisione.
Richiamato dal ricorrente per affermare il diritto di ciascun comproprietario a domandare lo scioglimento della comunione.
Il giudice di rinvio dovrà rivalutare la divisibilità tenendo conto dei limiti posti da questa norma.
Massime di principio
- In tema di divisione di beni comuni, la sentenza non definitiva che accerti la divisibilità o indivisibilità del bene può essere riformata in appello anche se successivamente sia divenuta definitiva la sentenza dipendente, poiché la decisione sul progetto divisionale resta subordinata all'esito della statuizione pregiudiziale sulla divisibilità.
- La nozione di non comoda divisibilità non può essere affermata in astratto: il giudice deve confrontarsi con le concrete caratteristiche del bene, con la sua funzionalità, con la destinazione originaria, con l'eventuale autonomia delle porzioni e con la necessità di evitare costi eccessivi o soluzioni tecnicamente complesse.
- È motivazione solo apparente quella che si limita a enunciare una formula generale senza applicarla al caso concreto e senza confrontarsi con le risultanze probatorie e con le specifiche ragioni poste a base della decisione di primo grado.
- La censura ex art. 360, n. 5 c.p.c. può colpire non solo l'assenza grafica della motivazione, ma anche una motivazione meramente apparente, perché non consente di comprendere l'effettivo percorso logico-giuridico seguito dal giudice.
- Nel giudizio di divisione, l'assegnazione del bene indivisibile o non comodamente divisibile deve essere sorretta da un accertamento concreto sulla divisibilità e non può fondarsi esclusivamente sulla maggiore quota di un condividente o su ragioni estranee alla struttura del bene.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 4 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 22394/2025 del 04/08/2025
- ordinanza_civile · 4 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 22395/2025 del 04/08/2025
- ordinanza_civile · 4 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 22396/2025 del 04/08/2025
- ordinanza_civile · 4 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 22397/2025 del 04/08/2025
- ordinanza_civile · 4 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 22398/2025 del 04/08/2025
- ordinanza_civile · 4 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 22399/2025 del 04/08/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →