Cassazione Penale, Sentenza n. 35380/2026 del 05/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblico ministero)
La controversia
Il GIP del Tribunale di Bari, con provvedimento del 13 marzo 2026, aveva dichiarato il non luogo a provvedere sulla richiesta di archiviazione presentata dal Pubblico Ministero per intervenuta prescrizione del reato. Il GIP aveva ritenuto che una precedente richiesta del Pubblico Ministero di fissazione dell’udienza predibattimentale, ai sensi dell’art. 160 disp. att. c.p.p., costituisse esercizio dell’azione penale e fosse quindi irretrattabile. Il Pubblico Ministero ha proposto ricorso per cassazione deducendo l’abnormità del provvedimento: la richiesta di individuazione della data di comparizione non è atto di esercizio dell’azione penale e, pertanto, la successiva richiesta di archiviazione era legittima.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso. Ha rilevato che, sebbene il potere del GIP di provvedere sulla richiesta di archiviazione esista in astratto, nel caso concreto è stato esercitato sulla base del falso presupposto che la precedente richiesta di fissazione dell’udienza predibattimentale costituisse esercizio dell’azione penale. In caso di citazione diretta, l’azione penale è invece esercitata con l’emissione del decreto di citazione a giudizio ai sensi dell’art. 552 c.p.p. La Corte ha quindi ravvisato una carenza di potere in concreto, annullato senza rinvio il provvedimento impugnato e disposto la trasmissione degli atti. La decisione non riferisce una pronuncia sul merito della responsabilità dell’indagato.
Norme richiamate
Si è ritenuto, in particolare, di attribuire alla richiesta di individuazione della data di comparizione (rivolta dal PM a Giudice della udienza predibattimentale ai sensi degli artt.132 e 160 disp.att. proc.pen.) la natura di atto di esercizio dell’azione penale, con conseguente irretrattabilità. Ma dal sistema normativo detta natura non emerge, posto che la determinazione di esercizio dell’azione penale in caso di citazione diretta viene espressa con l’emissione del decreto di citazione a giudizio ai sensi dell’art.552 cod.proc.pen. .
La richiesta di individuazione della data di comparizione per l’udienza predibattimentale non costituisce esercizio dell’azione penale; per la citazione diretta, tale esercizio si manifesta con l’emissione del decreto di citazione a giudizio.
Ma dal sistema normativo detta natura non emerge, posto che la determinazione di esercizio dell’azione penale in caso di citazione diretta viene espressa con l’emissione del decreto di citazione a giudizio ai sensi dell’art.552 cod.proc.pen. .
Nel procedimento con citazione diretta, il decreto di citazione a giudizio è l’atto con cui viene esercitata l’azione penale.
Massime di principio
- La richiesta del pubblico ministero di individuazione della data di comparizione per l’udienza predibattimentale non equivale all’esercizio dell’azione penale e non rende per ciò solo irretrattabile la successiva determinazione del pubblico ministero.
- Nel procedimento a citazione diretta, l’azione penale è esercitata con l’emissione del decreto di citazione a giudizio previsto dall’art. 552 c.p.p.; non può attribuirsi tale effetto a un precedente atto di richiesta della fissazione dell’udienza.
- È affetto da abnormità per carenza di potere in concreto il provvedimento del giudice che, pur adottato nell’ambito di un potere astrattamente esistente, si fondi su un presupposto giuridico radicalmente erroneo e non previsto dal sistema normativo.
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