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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43922/2022 del 18/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Donadio impugna la conferma, in appello, della sua responsabilità penale per falso per soppressione (art. 490 cod. pen.) e delle correlate statuizioni civili. Denuncia principalmente la mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale rispetto a dichiarazioni testimoniali ritenute decisive, vizi di motivazione, violazione dell'art. 603 c.3 (e richiamo al comma 3bis introdotto dalla legge 103/2017) e violazione della presunzione di innocenza (art. 6 CEDU) in relazione a norme UE e della Carta dei diritti. Sottolinea che la Corte di Cassazione aveva annullato la condanna per intervenuta prescrizione e aveva disposto l'annullamento anche delle statuizioni civili con rinvio per nuovo giudizio sulla mancata rinnovazione della prova dichiarativa; la Corte d'appello in sede di rinvio tuttavia ha ritenuto non necessaria la rinnovazione e ha confermato le statuizioni civili.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha accertato l'errore della Corte di Appello nel non uniformarsi al principio di diritto e alle conclusioni della Sezione della Cassazione che aveva giudicato la mancata rinnovazione dell'istruttoria decisiva. Ha annullato la sentenza impugnata e ha rinviato ad altra Sezione della Corte di Appello di Napoli per nuovo giudizio sulle statuizioni civili, ordinando che il giudice del rinvio si uniformi ai principi decisi dalla Cassazione. Quindi annullamento con rinvio per nuovo esame.

Norme richiamate

  • art. 490 cod. pen.

    Norma incriminatrice relativa al falso per soppressione; era il reato ascritto ai ricorrenti e oggetto della valutazione di responsabilità penale, poi estinto per prescrizione.

  • art. 603 cod. proc. pen. comma 3

    art. 603 comma 3 cod. proc. pen.

    Regola la rinnovazione dell'istruttoria; la Cassazione ha ritenuto che la mancata rinnovazione delle prove dichiarative decisive costituisse vizio che imponeva intervento del giudice del rinvio.

  • art. 603 cod. proc. pen. comma 3bis (legge 103/2017)

    art. 603 comma 3bis cod. proc. pen.; legge 103/2017

    Il comma 3bis, introdotto dalla legge 103/2017, disciplina la rinnovazione dell'istruttoria alla luce di decisioni delle Sezioni Unite; il ricorrente ne invoca l'applicazione per sottolineare l'obbligo di rinnovare prove dichiarative ritenute decisive.

  • art. 533 cod. proc. pen. comma 1

    art. 533 comma 1 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente in relazione al canone del giudizio di condanna 'al di là di ogni ragionevole dubbio'; il vizio di motivazione e la valutazione delle prove sono stati posti al centro del controllo di legittimità.

  • art. 6 CEDU

    Invocato come parametro interposto (ex art. 117 Cost.), per rimarcare la tutela della presunzione di innocenza e il divieto che la decisione civile successiva traduca in pratica una condanna sostanziale senza idonea garanzia processuale.

  • art. 578 cod. proc. pen.

    Richiamato nel contesto dell'interpretazione delle garanzie processuali e del rapporto con norme UE (Direttiva 2016/343) e la Carta dei diritti.

  • Direttiva 2016/343/UE

    Richiamata quale fonte sovranazionale che tutela la presunzione di innocenza e le garanzie del procedimento penale, utilizzata come parametro interposto per valutare la conformità della decisione nazionale.

  • Carta dei Diritti Fondamentali UE art. 48

    Utilizzata insieme alla Direttiva e alla CEDU per sostenere il principio della presunzione di innocenza e regole processuali nella fase penale.

  • legge 103/2017

    Ha introdotto il comma 3bis nell'art. 603 c.p.p.; evocata per sostenere l'obbligo di rinnovazione delle prove dichiarative alla luce della giurisprudenza di legittimità.

  • art. 117 Cost.

    Richiamato come norma che impone il rispetto dei vincoli derivanti dagli obblighi internazionali e dall'ordinamento dell'Unione nel processo interno (uso della CEDU e norme UE come parametri).

Massime di principio

  • Quando la Corte di Cassazione annulla una sentenza di merito su questioni di diritto o di rinnovazione probatoria e rinvia il giudizio, il giudice del rinvio è vincolato ad uniformarsi ai principi già statuTi dalla Cassazione: non può ignorare o ribaltare la motivazione della Cassazione salvo casi eccezionali (incostituzionalità sopravvenuta o pronuncia della CGUE che muti il quadro giuridico).
  • La mancata rinnovazione dell'istruttoria su prove dichiarative ritenute decisive costituisce vizio che può comportare l'annullamento; se le testimonianze sentite in primo grado sono decisive sulla condotta, il giudice d'appello deve disporre la rinnovazione a pena di vizio di legittimità.
  • L'estinzione del reato per prescrizione estingue la responsabilità penale ma non automaticamente quella civile; tuttavia il giudizio civile derivante dal processo penale non può tradursi in una condanna de facto quando il processo penale è stato annullato per vizi che incidono sulla prova: il giudice civile sul rinvio deve rispettare le statuizioni della Cassazione e le garanzie di cui all'art. 6 CEDU.
  • L'applicazione del comma 3bis dell'art. 603 c.p.p. e delle decisioni delle Sezioni Unite rinforza l'obbligo di rinnovare l'istruttoria quando le testimonianze decisive non sono state riesaminate; in casi analoghi occorre valutare l'applicabilità temporale della norma e l'effetto sulle garanzie processuali.
  • In situazioni simili è essenziale distinguere lo scrutinio delle prove a livello penale (standard 'oltre ogni ragionevole dubbio') dalla responsabilità civile (standard di probabilità più bassa): tuttavia il giudice non può utilizzare la diversità di standard per aggirare vincoli derivanti da vizi processuali gravi che hanno portato all'annullamento penale.
  • Se la Corte territoriale in sede di rinvio ritiene che non sia necessaria ulteriore istruttoria, deve comunque motivare espressamente e coerentemente il «perché» alla luce del principio di uniformità con la decisione della Cassazione; una motivazione che semplicemente 'condivide' la precedente decisione impugnata senza affrontare il vizio segnalato dalla Cassazione è insufficiente.

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