Cassazione Penale, Sentenza n. 31905/2023 del 24/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 2/12/2022 che aveva confermato il provvedimento cautelare (ordinanza GIP 4/11/2022) per: a) partecipazione, promozione e organizzazione di un'associazione con finalità terroristica/eversione dell'ordine democratico (art.270-bis c.p., cd. "Ordine di Hagal"); b) propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa (art.604-bis c.p.). Il ricorrente deduceva vizi di motivazione e la mancata autonoma valutazione da parte del GIP, nonché la genericità degli indizi (sostenendo che si trattava di un rapporto di amicizia e non di formale adesione o ruolo organizzativo) e l'assenza delle esigenze cautelari.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per manifesta infondatezza e genericità dei motivi. Ha ritenuto legittima la tecnica redazionale del giudice che incorpora parti della richiesta del PM, purché emerga una autonoma e visibile elaborazione valutativa: nel caso il Tribunale aveva adeguatamente motivato la valutazione autonoma. Sono stati ritenuti concreti e gravi gli indizi ricavabili dalle conversazioni intercettate e dai materiali social (propaganda antisemita, attività di proselitismo, ruolo organizzativo nell'inquadramento di nuovi adepti), nonché la sussistenza di elementi che legittimano il timore di reiterazione. Conseguentemente il ricorso è inammissibile; il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
L'associazione con finalità terroristica/eversione può essere riconosciuta anche sulla base di elementi strutturali (selezione aderenti, sede, autofinanziamento) e funzionali (programma criminoso, progettualità di passare all'azione); la prova indiziaria trattandosi di misure cautelari può fondarsi su conversazioni intercettate e contenuti social purché il giudice motivi autonomamente.
La propagazione di contenuti antisemiti e la partecipazione a canali con ampia platea può integrare il reato di propaganda e istigazione per motivi di discriminazione; il superamento della soglia di pericolosità può risultare dalla numerosità degli aderenti e dalla persistenza dell'attività.
Richiamata la composizione del Tribunale in sede di riesame (Tribunale della libertà) che ha esaminato la conferma della misura cautelare.
art.292 co.1 lett. c (richiami giurisprudenziali e legge n.47/2015)
Il dovere di autonoma valutazione del GIP non impedisce l'incorporazione nella decisione di parti della richiesta del PM; ciò che è richiesto è una "visibile" elaborazione autonoma volta a mostrare perché dalle fonti citate si ricavano i gravi indizi e le esigenze cautelari.
Norma invocata per la comminazione della sanzione pecuniaria a carico del ricorrente per l'inammissibilità del ricorso.
art.94 disp. att. cod. proc. pen.
Rinvio alle incombenze di cancelleria successive alla decisione (adempimenti formali).
Massime di principio
- Il giudice può riportare integralmente contenuti delle indagini oppure parti della richiesta del PM, purché emerga una autonoma e visibile valutazione delle ragioni che collegano le fonti probatorie ai gravi indizi e alle esigenze cautelari.
- La partecipazione assidua a canali social e l'attività di proselitismo, unitamente a elementi strutturali (selezione aderenti, sede, autofinanziamento) e funzionali (programmi violenti, contatti con gruppi esteri, possesso di armi), possono costituire gravissimi indizi per l'applicazione dell'art.270-bis anche in sede cautelare.
- Le deduzioni generiche che non si confrontano punto per punto con i contenuti motivazionali della decisione di merito sono suscettibili di essere ritenute inammissibili o manifestamente infondate in sede di legittimità.
- Per superare il rischio di reiterazione e le esigenze cautelari occorre apportare elementi concreti che neutralizzino le presunzioni legali o i fatti ostativi (ad es. prova di disimpegno concreto dall'attività associativa, assenza di ruolo organizzativo, smentita documentale dei contatti contestati).
- La qualifica di semplice "amicizia" o la negazione di formale adesione non è di per sé sufficiente a escludere la responsabilità quando emergano elementi indicativi di ruolo organizzativo e proselitismo; tali affermazioni devono essere supportate da prove concrete e specifiche.
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