Sentenza del 07/03/2019 n. 1043 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Registro - Cessione licenza taxi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva riqualificato la scrittura privata del 17 maggio 2011, con cui era stato concordato il trasferimento dell'attività di autista con auto pubblica e l'assenso alla voltura della licenza taxi, come cessione di azienda o di attività economica. Aveva quindi applicato l'imposta di registro proporzionale del 3% sul corrispettivo di 220.000 euro. I contribuenti hanno sostenuto che fosse stata trasferita soltanto la licenza amministrativa, non un complesso aziendale, poiché non erano stati ceduti l'autovettura, il tassametro, l'apparecchiatura radio taxi né altri beni organizzati, e perché la voltura dipendeva comunque da un provvedimento del Comune.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto gli appelli riuniti e riformato la sentenza di primo grado. Ha stabilito che la licenza taxi costituisce soltanto una componente dell'organizzazione aziendale e che, nel caso concreto, non era stato trasferito un complesso di beni organizzati idoneo all'esercizio dell'impresa. Inoltre, la voltura della licenza non era nella libera disponibilità negoziale delle parti, essendo subordinata alla verifica dei requisiti e al provvedimento dell'autorità comunale. Pertanto, l'operazione non è stata qualificata come cessione di azienda soggetta all'imposta di registro del 3%. L'Ufficio è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in 1.500 euro per ciascun contribuente, oltre oneri di legge.
Norme richiamate
Il complesso di beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa
La cessione d'azienda presuppone un complesso organizzato di beni, funzionalmente collegato e strumentale all'esercizio dell'impresa. Il mero trasferimento o assenso alla voltura di una licenza amministrativa, senza cessione degli altri elementi aziendali, non integra necessariamente una cessione d'azienda.
Art. 2 della Tariffa, Parte Prima, allegata al D.P.R. 131/1986
La disposizione prevede l'imposta di registro proporzionale per i trasferimenti qualificabili come cessioni di azienda o di complessi aziendali. Nel caso deciso, tale disciplina non è stata ritenuta applicabile perché non risultava trasferito un complesso aziendale.
Art. 15, comma 1, D.P.R. 131/1986
La norma è stata richiamata dai contribuenti tra le contestazioni mosse all'avviso di liquidazione, ma la decisione si è concentrata principalmente sulla diversa qualificazione dell'operazione e sull'assenza di una cessione d'azienda.
Art. 132, comma 1, n. 4, codice di procedura civile
Consente una motivazione concisa della sentenza, purché siano esposte le ragioni di fatto e di diritto rilevanti per la decisione.
Art. 118 disposizioni di attuazione del codice di procedura civile
Il giudice non è tenuto a esaminare analiticamente ogni argomentazione delle parti, potendo limitarsi alle questioni decisive per la controversia.
Art. 10 del Regolamento del Comune di Milano sulle licenze taxi, approvato con delibera consiliare n. 66 del 17 luglio 2000
Disciplina il trasferimento delle licenze taxi e lo subordina alla verifica dei requisiti del soggetto designato. La voltura è quindi completata dall'autorità comunale e non costituisce un bene liberamente trasferibile mediante il solo accordo privato.
Massime di principio
- Il trasferimento della sola licenza taxi, senza cessione dell'autovettura e degli ulteriori beni o strumenti organizzati per l'esercizio dell'attività, non comporta automaticamente una cessione d'azienda ai fini dell'imposta di registro.
- Per qualificare un'operazione come cessione d'azienda occorre verificare concretamente l'esistenza e il trasferimento di un complesso organizzato di beni idoneo a proseguire l'attività, non soltanto il valore economico del corrispettivo o l'eventuale avviamento.
- Quando il trasferimento della licenza dipende dalla verifica dei requisiti e da un provvedimento dell'autorità pubblica, la licenza non è pienamente nella disponibilità negoziale delle parti: l'accordo privato può regolare l'operazione, ma non sostituisce la voltura amministrativa.
- L'Amministrazione finanziaria non può riqualificare automaticamente ogni accordo relativo a una licenza taxi come cessione di attività o di azienda; deve dimostrare che siano stati trasferiti elementi aziendali organizzati oltre alla mera autorizzazione amministrativa.
- La valutazione fiscale dipende dal contenuto effettivo dell'atto e dei beni trasferiti. Se l'atto comprende veicolo, attrezzature, rapporti, avviamento e altri elementi coordinati, aumenta la possibilità che sia qualificato come cessione d'azienda; se riguarda soltanto la procedura di voltura della licenza, la qualificazione può essere esclusa.
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