Sentenza del 07/03/2019 n. 320 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
ACCERTAMENTO - concessione di un finanziamento - acquisizione delle partecipazioni in altra società del medesimo gruppo - pagamento di interessi passivi - deduzione - contestazione - abuso del diritto - art. 10-bis l. n. 212/2000 - attuazione di una riorganizzazione societaria - configurabilità - abuso del diritto - esclusione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L’Agenzia delle Entrate contestava la deduzione, ai fini IRES, degli interessi passivi corrisposti dalla società contribuente alla controllante L.E.L. S.r.l. in relazione a un finanziamento utilizzato per acquisire il 55% delle partecipazioni della società H.C. S.r.l., appartenente al medesimo gruppo. Secondo l’Ufficio, l’operazione sarebbe stata priva di sostanza economica e finalizzata principalmente a ottenere un indebito vantaggio fiscale mediante la deduzione degli interessi e la localizzazione di componenti positivi presso la controllante estera. La contribuente sosteneva invece che l’operazione rientrasse in un più ampio programma di riorganizzazione delle società italiane del gruppo, con finalità di razionalizzazione, integrazione commerciale ed efficienza organizzativa.
La decisione
La Commissione tributaria regionale ha rigettato l’appello dell’Agenzia delle Entrate e confermato l’annullamento degli avvisi di accertamento. Pur ritenendo applicabile l’art. 10-bis dello Statuto del contribuente anche a operazioni anteriori alla sua entrata in vigore, quando l’atto impositivo sia stato notificato dopo il 10 ottobre 2015, il Collegio ha escluso nel merito l’abuso del diritto. L’Agenzia non ha dimostrato né che lo scopo fiscale fosse predominante e assorbente, né l’assenza di valide ragioni economiche, né l’effettivo conseguimento di un indebito vantaggio fiscale. Sono state ritenute plausibili le finalità di riorganizzazione e integrazione commerciale del gruppo. Le spese di giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 10-bis, legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente)
Le disposizioni [...] si applicano anche alle operazioni poste in essere in data anteriore alla loro efficacia per le quali, alla stessa data, non sia stato notificato il relativo atto impositivo.
La disciplina generale dell’abuso del diritto è stata ritenuta applicabile agli avvisi notificati il 21 novembre 2016, anche se le operazioni erano anteriori, poiché alla data di efficacia della norma non era ancora stato notificato l’atto impositivo.
Art. 96, D.P.R. n. 917/1986 (TUIR)
La deduzione degli interessi passivi effettuata secondo la disciplina fiscale vigente non costituisce di per sé abuso del diritto; occorre dimostrare che l’operazione sottostante sia artificiosa e diretta principalmente a conseguire un vantaggio fiscale indebito.
Art. 37-bis, D.P.R. n. 600/1973
La disciplina previgente dell’elusione fiscale era limitata alle operazioni tipizzate dalla norma. Secondo la sentenza, l’art. 10-bis ha successivamente ampliato e generalizzato la disciplina antiabuso.
Art. 43, comma 3, D.P.R. n. 600/1973
Non è stato violato perché gli avvisi riguardavano per la prima volta le annualità 2011 e 2012 e non integravano o modificavano un precedente accertamento relativo al 2008.
Art. 84, D.P.R. n. 917/1986 (TUIR)
La questione relativa al ricalcolo delle perdite pregresse era stata prospettata dalla contribuente, ma non ha costituito il fondamento principale della decisione, che ha escluso l’abuso del diritto.
Massime di principio
- La deduzione di interessi passivi infragruppo non è automaticamente abusiva: l’Amministrazione deve provare la natura artificiosa dell’operazione, lo scopo fiscale predominante e l’effettivo vantaggio fiscale indebito.
- Un’operazione di acquisizione societaria può essere giustificata da valide ragioni economiche anche quando coinvolge società appartenenti allo stesso gruppo, se è inserita in un progetto documentabile di riorganizzazione, integrazione commerciale o miglioramento dell’efficienza.
- L’esistenza di motivazioni economiche alternative o concorrenti al risparmio fiscale può escludere l’abuso del diritto, soprattutto quando sia coerente con altre operazioni e con la successiva evoluzione dell’attività d’impresa.
- Il trasferimento successivo di un’attività o la svalutazione della partecipazione non dimostrano automaticamente che l’acquisizione originaria fosse priva di sostanza economica; tali eventi devono essere valutati nel contesto degli obiettivi imprenditoriali complessivi.
- La disciplina dell’art. 10-bis può applicarsi a operazioni anteriori alla sua entrata in vigore se, alla data prevista dal regime transitorio, non era ancora stato notificato l’atto impositivo.
- La semplice applicazione di una disposizione fiscale, come l’art. 96 TUIR, non basta a configurare un indebito vantaggio: l’Ufficio deve dimostrare che il beneficio derivi dalla manipolazione artificiosa di schemi negoziali e non dal normale funzionamento della legge.
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