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Sentenza

Sentenza del 07/03/2019 n. 1055 - Comm. Trib. Prov. Milano

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato l'avviso di accertamento di responsabilità notificatole in relazione a imposte IRES/IRAP che l'Agenzia riteneva dovute dalla società controllata per il periodo d'imposta 2013. L'Ufficio sosteneva che, dopo la cancellazione della società dal Registro delle Imprese, la socia fosse responsabile dei debiti tributari ai sensi dell'art. 36 del d.P.R. 602/1973 e dell'art. 2495 c.c., poiché in sede di liquidazione le era stato assegnato un credito erariale di euro 175.630,00. La pretesa fiscale derivava dalla rinuncia della socia a un proprio credito verso la società, che l'Agenzia qualificava come componente positivo di reddito imponibile. La ricorrente ha contestato sia l'esistenza di un debito fiscale già emerso al momento della liquidazione, sia la propria responsabilità, sostenendo che la rinuncia era finalizzata alla chiusura della liquidazione e non costituiva reddito imponibile.

La decisione

La Commissione tributaria ha accolto il ricorso e annullato l'atto impugnato. Ha ritenuto errata l'interpretazione dell'art. 88 TUIR sostenuta dall'Agenzia, affermando che la rinuncia del socio al credito derivante da un finanziamento, effettuata per agevolare la chiusura della liquidazione, può equivalere a un apporto a fondo perduto o in conto capitale e non costituisce una sopravvenienza attiva tassabile. Di conseguenza, non esisteva alcuna imposta derivante dalla rinuncia al credito e mancava il presupposto per far subentrare la socia nel debito tributario della società estinta. La Commissione ha inoltre precisato che la responsabilità del socio, ai sensi dell'art. 2495 c.c., può operare nei limiti delle somme effettivamente riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, ma non sulla base del solo fatto della successione nei rapporti della società. L'Agenzia è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 1.000,00 oltre IVA e accessori se dovuti.

Norme richiamate

  • Art. 88 TUIR

    Non si considerano sopravvenienze attive i versamenti in denaro o in natura a fondo perduto o in conto capitale alle società e agli Enti...

    La rinuncia del socio a un credito derivante da un finanziamento può essere qualificata come apporto a fondo perduto o in conto capitale. In tale configurazione non genera una sopravvenienza attiva imponibile per la società.

  • Art. 36, commi 1, 3 e 4, d.P.R. 602/1973

    I soci che hanno ricevuto nel corso degli ultimi due periodi d'imposta precedenti alla messa in liquidazione denaro o altri beni sociali [...] sono responsabili del pagamento delle imposte [...] nei limiti del valore dei beni stessi.

    La responsabilità del socio per i debiti tributari della società estinta è collegata ai beni o alle somme effettivamente ricevuti e opera, in linea generale, entro il relativo valore. La norma non consente di presumere automaticamente una responsabilità illimitata del socio.

  • Art. 2495 codice civile

    Dopo la cancellazione, i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione.

    Dopo la cancellazione della società, i creditori possono agire contro i soci entro il limite delle somme effettivamente riscosse in sede di liquidazione. La responsabilità non deriva soltanto dalla qualità di socio o dalla successione nei rapporti della società, ma richiede l'individuazione di quanto concretamente ricevuto.

Massime di principio

  • La rinuncia del socio a un credito verso la società, se effettuata per ripianare perdite o consentire la chiusura della liquidazione, può essere qualificata come apporto a fondo perduto o in conto capitale e non come componente positivo di reddito imponibile.
  • La responsabilità del socio di una società cancellata per debiti fiscali non è automatica né illimitata: deve essere verificato quanto il socio abbia effettivamente riscosso o ricevuto in sede di liquidazione e il limite di tale attribuzione.
  • L'Amministrazione finanziaria deve dimostrare l'esistenza del debito tributario e il fondamento della responsabilità del socio; non è sufficiente affermare che la società fosse astrattamente accertabile al momento della cancellazione.
  • L'assegnazione di un credito al socio nel bilancio finale di liquidazione può rilevare ai fini della responsabilità prevista dall'art. 2495 c.c., ma non comporta di per sé l'imponibilità della rinuncia a un diverso credito né la successione automatica in ogni debito della società.
  • Quando l'accertamento fiscale della società si fonda su una qualificazione errata di un'operazione contabile, l'annullamento del presupposto impositivo impedisce anche di fondare su quel debito una successiva responsabilità del socio o del liquidatore.

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