Sentenza del 07/03/2019 n. 323 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
IMPOSTE SUI REDDITI - IRPEF - deduzione - assegno di mantenimento - riduzione deducibilità - mantenimento dei figli
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza che aveva annullato la cartella di pagamento emessa a seguito di controllo formale della dichiarazione dei redditi. Il contribuente aveva dedotto integralmente, ai fini IRPEF, euro 7.800,00 relativi a rate di mutuo pagate per l'immobile destinato ad abitazione dell'ex coniuge e delle figlie. Secondo l'Ufficio, la deduzione non spettava perché la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio prevedeva la rinuncia dell'ex moglie all'assegno di mantenimento e perché le rate del mutuo non costituivano un assegno periodico. In subordine, l'Agenzia chiedeva di limitare la deduzione al 50%, poiché nell'immobile vivevano anche le figlie, il cui mantenimento non è deducibile.
La decisione
L'appello è stato parzialmente accolto. Il giudice ha ritenuto deducibili, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera c), del TUIR, le spese sostenute per garantire all'ex coniuge la disponibilità dell'abitazione quando tali spese derivano da un provvedimento giudiziario adottato in sede di separazione. Le spese per l'alloggio sono state considerate assimilabili a un contributo di mantenimento, anche se corrisposte mediante pagamento delle rate del mutuo. Tuttavia, poiché nell'abitazione vivevano anche le figlie, la deducibilità è stata limitata al 50%, essendo la quota riferibile al mantenimento dei figli fiscalmente indeducibile. Sono state quindi dichiarate deducibili soltanto metà delle rate di mutuo. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
Art. 10, comma 1, lettera c), D.P.R. 917/1986 (TUIR)
Le somme corrisposte ai sensi dell'articolo 156 del codice civile, a seguito di separazione legale ed effettiva, scioglimento o annullamento del matrimonio o cessazione dei suoi effetti civili, nella misura risultante da provvedimento dell'autorità giudiziaria, nonché gli assegni periodici ad essi equiparati, sono deducibili dal reddito complessivo; sono esclusi gli assegni destinati al mantenimento dei figli.
La norma consente la deduzione dei contributi destinati al mantenimento dell'ex coniuge quando risultano da un provvedimento giudiziario, ma esclude la parte riferibile al mantenimento dei figli. La decisione interpreta la disposizione in senso sostanziale, ammettendo anche le spese per l'abitazione dell'ex coniuge, se imposte o previste dal provvedimento giudiziario.
Art. 156 codice civile
Contributo per il mantenimento del coniuge separato.
Le spese necessarie ad assicurare all'ex coniuge la disponibilità di un'abitazione possono avere la stessa funzione economica del contributo di mantenimento, poiché l'alloggio costituisce un'esigenza essenziale della vita.
Art. 36-ter D.P.R. 600/1973
Controllo formale delle dichiarazioni.
La disposizione disciplina il controllo formale attraverso il quale l'Amministrazione finanziaria ha recuperato a tassazione la deduzione ritenuta non spettante.
Ordinanza Corte di Cassazione n. 13029/2013
Ove l'appartamento sia a disposizione della moglie e dei figli, la detrazione è limitata alla metà.
Le spese relative all'immobile destinato all'ex coniuge e ai figli possono essere dedotte limitatamente alla quota imputabile al mantenimento dell'ex coniuge; nel caso esaminato, tale quota è stata individuata nel 50%.
Circolare Agenzia delle Entrate n. 50/E del 2002
La circolare escludeva in precedenza la deducibilità delle rate di mutuo pagate direttamente all'istituto mutuante, ritenendole diverse dall'assegno di mantenimento. Tale impostazione è stata superata o comunque ridimensionata dal più recente orientamento giurisprudenziale richiamato nella sentenza.
Circolare Agenzia delle Entrate n. 17/E del 24 aprile 2015
La circolare affermava una lettura restrittiva della deducibilità, limitandola agli assegni periodici di mantenimento ed escludendo le somme una tantum o corrisposte in sostituzione dell'assegno. La sentenza non ha seguito tale interpretazione in modo assoluto, privilegiando la funzione concreta della spesa e il contenuto del provvedimento giudiziario.
Massime di principio
- Le spese sostenute per garantire all'ex coniuge la disponibilità di un'abitazione possono essere deducibili come contributi di mantenimento anche quando consistono nel pagamento delle rate di un mutuo, purché siano previste o imposte da un provvedimento giudiziario adottato in sede di separazione o divorzio.
- La qualificazione fiscale dipende dalla funzione sostanziale della spesa e non esclusivamente dalla sua forma: il pagamento diretto alla banca può essere assimilato a un assegno di mantenimento se serve concretamente a soddisfare l'esigenza abitativa dell'ex coniuge.
- Quando l'immobile è utilizzato sia dall'ex coniuge sia dai figli, la quota riferibile ai figli non è deducibile. In assenza di una diversa quantificazione adeguatamente documentata, la deduzione può essere ridotta al 50%.
- La deduzione richiede un provvedimento dell'autorità giudiziaria e una spesa effettivamente sostenuta e documentabile; una semplice liberalità, un accordo privo di formalizzazione giudiziaria o un pagamento non collegato al mantenimento potrebbero non essere sufficienti.
- La rinuncia formale all'assegno periodico non esclude necessariamente la deducibilità di spese abitative, se il provvedimento giudiziario impone comunque tali spese e la loro funzione è quella di mantenere l'ex coniuge.
- Gli importi destinati esclusivamente al mantenimento dei figli restano fiscalmente indeducibili, anche se corrisposti insieme alle somme destinate all'ex coniuge.
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