Sentenza del 07/03/2019 n. 324 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
RISCOSSIONE - criteri di calcolo degli interessi - decorrenza dei termini
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la decorrenza degli interessi sul rimborso IRES derivante dalla sopravvenuta deducibilità parziale dell'IRAP, introdotta dall'art. 6 del d.l. n. 185/2008. U. S.p.A. sosteneva che gli interessi dovessero decorrere dal 20 dicembre 2005, ossia sei mesi dopo il versamento del saldo IRES 2004, richiamando l'art. 44 del d.P.R. n. 602/1973. L'Agenzia delle Entrate sosteneva invece che il pagamento fosse divenuto indebito soltanto con l'entrata in vigore della nuova disciplina e che, pertanto, gli interessi dovessero decorrere da tale momento o da quello successivamente previsto dalla normativa sui rimborsi.
La decisione
La Commissione tributaria regionale della Liguria ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e stabilito che gli interessi dovessero essere calcolati a decorrere dall'1 luglio 2009. È stato quindi escluso il decorso degli interessi dal versamento originario del 2005, poiché fino alla modifica normativa l'Erario aveva riscosso l'imposta in forza di una legge vigente e doveva considerarsi in buona fede. La richiesta di U. S.p.A. di ottenere gli interessi dal 20 dicembre 2005 è stata respinta. Le spese del grado sono state compensate. La pronuncia ha inoltre ritenuto irrilevante la proposizione di distinti appelli da parte delle Direzioni Provinciale e Regionale, essendo entrambe mere articolazioni dell'Agenzia delle Entrate.
Norme richiamate
Art. 2033 cod. civ.
Chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato.
Nel caso di pagamento divenuto indebito solo successivamente, l'ente pubblico che abbia riscosso la somma in applicazione di una legge vigente non è considerato in mala fede. Gli interessi non decorrono quindi necessariamente dalla data originaria del versamento, ma dal momento in cui il pagamento è divenuto indebito secondo la nuova disciplina.
Art. 6, d.l. 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2
Sopravvenuta deducibilità parziale dell'IRAP dall'IRES.
La norma ha costituito il presupposto per la richiesta di rimborso dell'IRES precedentemente versata, rendendo indebito il pagamento solo a partire dall'entrata in vigore della nuova disciplina.
Art. 44, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Disciplina della decorrenza degli interessi sui rimborsi.
La disposizione è stata invocata dal contribuente per sostenere che gli interessi decorressero, con il differimento previsto, dal versamento dell'imposta. La Commissione ha tuttavia ritenuto tale criterio non applicabile alla fattispecie di un pagamento divenuto indebito soltanto per effetto di una modifica normativa successiva.
Art. 44-bis, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Previsione del differimento della decorrenza al 1 luglio 2009.
La decorrenza individuata dalla Commissione è stata fissata all'1 luglio 2009, quale data rilevante secondo la disciplina speciale applicabile ai rimborsi.
Art. 28-ter, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Compensazione dei rimborsi con debiti iscritti a ruolo.
La norma ha consentito all'Amministrazione di destinare una parte del rimborso riconosciuto alla compensazione con carichi pendenti della contribuente.
Ordinanza Corte costituzionale n. 232/2012
Il richiamo alla questione della retroattività della disciplina non ha inciso sul principio generale secondo cui l'ente pubblico, applicando una legge vigente, non è in mala fede prima della modifica o dell'eliminazione della norma.
Massime di principio
- Quando un tributo è stato riscosso in applicazione di una legge vigente e solo successivamente una modifica normativa ne determina l'indebita debenza, il contribuente non può presumere che gli interessi decorrano dalla data originaria del pagamento.
- Ai fini degli interessi da rimborso occorre distinguere tra imposta originariamente non dovuta e imposta che diventa rimborsabile solo per effetto di una modifica legislativa: nel secondo caso, la decorrenza tende a coincidere con il momento in cui nasce l'indebito, eventualmente corretto dai differimenti previsti dalla normativa speciale.
- La buona fede dell'ente pubblico sussiste, in linea generale, quando esso abbia riscosso somme conformemente a una norma vigente e vincolante; la successiva dichiarazione di illegittimità, abrogazione o modifica della norma non rende automaticamente retroattiva la decorrenza degli interessi.
- Le regole generali sull'indebito oggettivo devono essere coordinate con le disposizioni speciali sui rimborsi tributari, che possono stabilire una diversa decorrenza o un differimento degli interessi.
- Le Direzioni Provinciali e Regionali dell'Agenzia delle Entrate sono normalmente articolazioni interne dell'Agenzia e non soggetti giuridici autonomi; eventuali atti processuali distinti restano imputabili all'unico ente dotato di personalità giuridica.
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