Sentenza del 07/03/2019 n. 369 - Comm. Trib. Prov. Torino
Imposta di registro - Cessione d'azienda - Accollo dei debiti - Base imponibile Imposta di registro - Azienda - Valore - Accollo debiti aziendali - Rilevanza - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la determinazione della base imponibile dell'imposta di registro applicabile a una cessione d'azienda. Il ricorrente contestava la rilevanza, ai fini della determinazione del valore effettivo dell'azienda, dei debiti aziendali risultanti dalla contabilità e assunti dall'acquirente. La questione centrale era se tali passività potessero essere sottratte dal valore dell'azienda oppure dovessero concorrere alla base imponibile come accollo o assunzione di debiti.
La decisione
La sentenza ha affermato che il valore effettivo dell'azienda deve essere determinato secondo il criterio previsto dall'art. 51, comma 4, del D.P.R. n. 131 del 1986. L'Amministrazione può verificare non solo l'esistenza contabile delle passività, ma anche la loro inerenza all'attività dell'azienda trasferita. I debiti estranei all'attività aziendale, anche se contabilizzati e assunti dall'acquirente, non possono essere automaticamente considerati passività rilevanti per ridurre il valore dell'azienda; l'assunzione di tali debiti configura una responsabilità dell'acquirente ai sensi dell'art. 2560, comma 2, c.c., assimilabile a un accollo. In base all'art. 43, comma 2, del D.P.R. n. 131 del 1986, l'accollo concorre alla determinazione della base imponibile. Pertanto, è stata riconosciuta la legittimità della considerazione di tali debiti nella base imponibile dell'imposta di registro.
Norme richiamate
Art. 51, comma 4, del D.P.R. n. 131 del 1986
Nella cessione d'azienda, il valore effettivo deve essere determinato considerando il valore complessivo dei beni e dei diritti trasferiti, con possibilità per l'Amministrazione di verificare l'effettivo valore economico dell'azienda. La verifica può riguardare anche l'inerenza delle passività rispetto all'attività aziendale.
Art. 43, comma 2, del D.P.R. n. 131 del 1986
Le somme o gli oneri accollati dall'acquirente, compresa l'assunzione di debiti, concorrono alla determinazione della base imponibile dell'imposta di registro.
Art. 2560, comma 2, del codice civile
L'acquirente dell'azienda può rispondere dei debiti risultanti dai libri contabili obbligatori. Tale responsabilità, quando riguarda debiti estranei all'attività trasferita, è stata assimilata all'accollo ai fini della determinazione della base imponibile.
Massime di principio
- Nella cessione d'azienda, ai fini dell'imposta di registro, non è sufficiente fare riferimento al valore dichiarato nel contratto: l'Amministrazione può ricostruire il valore effettivo dell'operazione.
- I debiti aziendali possono ridurre il valore imponibile solo se risultano effettivamente inerenti all'attività dell'azienda trasferita e adeguatamente documentati.
- L'assunzione da parte dell'acquirente di debiti estranei all'attività aziendale non comporta necessariamente una riduzione della base imponibile; può invece essere qualificata come accollo e concorrere alla base imponibile.
- La contabilità dell'impresa costituisce un elemento rilevante, ma non decisivo: occorre verificare la natura, l'origine e l'inerenza dei debiti rispetto all'azienda ceduta.
- Nei contratti di cessione d'azienda è opportuno distinguere chiaramente i debiti trasferiti, la loro inerenza all'attività e gli eventuali accolli, poiché tali elementi possono incidere sull'imposta di registro.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 7 mar 2019Sentenza del 07/03/2019 n. 179 - Corte di Giustizia UE
- Sentenza · 7 mar 2019Sentenza del 07/03/2019 n. 320 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
- Sentenza · 7 mar 2019Sentenza del 07/03/2019 n. 323 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
- Sentenza · 7 mar 2019Sentenza del 07/03/2019 n. 324 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
- Sentenza · 7 mar 2019Sentenza del 07/03/2019 n. 1043 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
- Sentenza · 7 mar 2019Sentenza del 07/03/2019 n. 1055 - Comm. Trib. Prov. Milano
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →