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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11343/2026 del 26/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Roma che ha rigettato: (i) la richiesta di revoca dell'ordine di esecuzione emesso dal PM in data 01/03/2023 relativo alla sentenza di condanna per rapina; (ii) in subordine, la rideterminazione della pena con riconoscimento dell'attenuante del fatto di lieve entità alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 86/2024. Il ricorrente contestava tre profili: 1) nullità per vizio di composizione del collegio (presenza del giudice onorario di pace) e conseguente incapacità del giudice; 2) errata affermazione che il primo ordine di esecuzione fosse stato "assorbito" nel successivo ordine del 24/04/2025 in modo da sanare vizi di notificazione; 3) illegittima esclusione da parte del giudice dell'esecuzione della possibilità di riconoscere l'attenuante del fatto di lieve entità e, in ogni caso, errata valutazione dei presupposti di tale attenuante (con particolare riferimento al concorso di persone e all'uso di bottiglie di vetro).

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto infondato che l'art. 12 d.lgs. 116/2017 impedisca la partecipazione del giudice onorario di pace in seno al giudice dell'esecuzione: la norma parla di "collegi giudicanti" e di procedimenti "in cui si procede per i reati" (testuale), sì da escludere l'esecuzione; la giurisprudenza citata non estende il divieto all'esecuzione. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto che l'emissione e la regolare notificazione del secondo ordine di esecuzione abbia instaurato validamente il processo esecutivo, rendendo priva di effetti l'omissione precedente. Sul terzo motivo la Corte ha confermato che il giudice dell'esecuzione può valutare, alla luce della sentenza costituzionale n. 86/2024, la sussistenza dell'attenuante del fatto di lieve entità quando il trattamento sanzionatorio non sia esaurito, ma deve muovere dall'accertamento già compiuto dal giudice della cognizione; nel caso di specie il giudice dell'appello aveva già motivatamente escluso la lieve entità tenendo conto del concorso di persone, della partecipazione non marginale del ricorrente e dell'uso minaccioso di bottiglie di vetro, e pertanto la richiesta di rideterminazione della pena è stata correttamente respinta. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116, art. 12

    "il giudice onorario di pace non può essere destinato, ... per il settore penale, a comporre i collegi del tribunale del riesame ovvero qualora si proceda per i reati indicati nell'art. 407, comma 2, lett. a), del codice di procedura penale"

    La Corte interpreta la norma come riferita ai "collegi giudicanti" nei procedimenti di cognizione (e al riesame), escludendo perciò che il divieto si estenda automaticamente alla fase esecutiva; dunque la presenza del giudice onorario in un giudice dell'esecuzione non costituisce di per sé violazione della disposizione.

  • codice di procedura penale, art. 178, comma 1; art. 179; art. 33

    Richiamati dal ricorrente in tema di nullità per incapacità del giudice: la Corte valuta che, benché tali norme sanzionino l'incapacità/nullità, l'applicazione del divieto richiede che la norma incompatibile sia effettivamente riferibile alla fase in cui si è verificata la presunta violazione (qui, la fase di esecuzione non è ricompresa nel divieto di art. 12 d.lgs. 116/2017).

  • codice di procedura penale, art. 665

    Richiede che il giudice che ha deliberato sia competente a conoscere dell'esecuzione; il ricorrente sosteneva che ciò comportasse l'applicazione del divieto di cui all'art. 12 anche in esecuzione, tesi però non accolta dalla Corte.

  • codice penale, art. 628

    Articolo relativo al delitto di rapina; la Corte richiama la modifica interpretativa derivante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 86/2024 che ha esteso la possibilità di diminuire la pena quando il fatto risulti di lieve entità.

  • Sentenza Corte costituzionale n. 86/2024

    "nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata è diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità"

    La Corte di cassazione conferma che l'effetto della pronuncia costituzionale è valutabile in sede di esecuzione: il condannato può chiedere la rideterminazione della pena se il trattamento non è stato esaurito, ma il giudice dell'esecuzione deve partire dagli accertamenti di merito già compiuti.

  • Cassazione, Sez. 2, n. 9943 del 25/02/2025 (Motti)

    Giurisprudenza richiamata secondo cui il divieto dell'art. 12 d.lgs. 116/2017 riguarda i collegi che giudicano i reati indicati e non si estenderebbe automaticamente alla fase esecutiva; utilizzata dalla Corte per motivare il rigetto del primo motivo.

  • Cassazione, Sez. U, n. 42858 del 29/05/2014 (P.m. in proc. Gatto)

    Principio secondo cui, dopo dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma incidentale sulla commisurazione della pena, il giudice dell'esecuzione deve rideterminare la pena se non è esaurita, avendo poteri di accertamento e valutazione nei limiti imposti dagli accertamenti di cognizione.

  • Cassazione, Sez. 1, n. 9599 del 13/02/2025 (Veseli) e Sez. 2, n. 47610 del 22/10/2024 (L.)

    Precedenti richiamati a supporto del principio che il giudice dell'esecuzione può valutare la lieve entità solo muovendo dagli accertamenti di cognizione e che la lieve entità si valuta nel suo complesso sulla base di natura, mezzi, modalità, circostanze e danno/pericolo.

Massime di principio

  • La disposizione che vieta la partecipazione del giudice onorario di pace ai "collegi giudicanti" per determinati reati si riferisce ai collegi di cognizione e di riesame; non è automaticamente estensibile alla fase esecutiva: contestare la composizione del giudice dell'esecuzione per quel motivo richiede un'interpretazione molto circostanziata della norma.
  • Un ordine di esecuzione successivo regolarmente emesso e notificato instaura e legittima il processo esecutivo anche se un precedente ordine era viziato o non correttamente notificato; il vizio originario resta privo di effetti quando il nuovo titolo si sostituisce e viene correttamente notificato.
  • Dopo una pronuncia di illegittimità costituzionale che incide sulla commisurazione della pena (es. art. 628 nella parte relativa alla lieve entità), il condannato può chiedere al giudice dell'esecuzione la rideterminazione della pena se l'esecuzione non è esaurita; tuttavia il giudice dell'esecuzione deve partire dagli accertamenti di merito già compiuti e non può rivedere liberamente fatti e responsabilità che sono stati definitivamente accertati.
  • La riconoscibilità dell'attenuante del fatto di lieve entità si determina con una valutazione complessiva: non bastano elementi isolati (modesto profitto, breve durata, assenza di lesioni) se modalità o mezzi usati (concorso di più persone, strumenti minacciosi) e le circostanze rendono il fatto grave; dunque la mera presenza di bottiglie come oggetto da minaccia può ostare al riconoscimento della lieve entità se il contesto mostra rilevante pericolosità.
  • Nelle impugnazioni processuali è cruciale documentare con precisione sia le violazioni formali (es. notifica al difensore di fiducia vs. difensore d'ufficio) sia gli elementi fattuali nuovi o reinterpretati necessari per ottenere una rideterminazione della pena in sede esecutiva.

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