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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30075/2022 del 13/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal giudizio promosso da un lavoratore per ottenere il riconoscimento integrale, ai fini degli aumenti periodici di anzianità, del periodo svolto con contratto di apprendistato presso una società ferroviaria. Il tribunale aveva dichiarato nulli, nella parte in cui escludevano dal computo l'intero apprendistato, l'art. 18, comma 11, del CCNL Attività ferroviarie del 16.4.2003 e l'art. 7 dell'accordo sindacale del 1.3.2006, accertando il diritto del lavoratore all'integrale anzianità di servizio e alle differenze retributive conseguenti. La Corte d'appello aveva confermato tale decisione, richiamando la perdurante applicabilità della L. n. 25 del 1955, art. 19 e la natura imperativa della norma, nonché l'irrilevanza della delega alla contrattazione collettiva ex D.Lgs. n. 276 del 2003. La società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) sostenendo l'inapplicabilità della disciplina della L. n. 25 del 1955 ai contratti di apprendistato professionalizzante introdotti dal D.Lgs. n. 276 del 2003, che costituirebbero fattispecie autonoma e alternativa; 2) deducendo la non estensibilità dell'art. 19 della legge del 1955 alla nuova disciplina in tema di recesso e conseguenze del rapporto; 3) lamentando la diversa portata delle espressioni "considerato utile" e "computato", e sostenendo che l'autonomia collettiva potesse modulare il rilievo dell'apprendistato ai fini dell'anzianità, come fatto dall'accordo sindacale che ne riconosceva solo una parte.

La decisione

La Corte di cassazione non è entrata nel merito delle censure perché la società ricorrente ha formalizzato rinuncia al ricorso in data 1.7.2022. La Corte ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse e ha qualificato il ricorso come inammissibile per sopravvenuta rinuncia. In assenza di accettazione della rinuncia da parte del controricorrente, ha applicato il principio della soccombenza virtuale e ha condannato la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del lavoratore.

Norme richiamate

  • L. n. 25 del 1955, art. 19

    Richiamato nei gradi di merito come norma imperativa che comporterebbe il computo del periodo di apprendistato ai fini dell'anzianità di servizio in caso di prosecuzione del rapporto.

  • D.Lgs. n. 167 del 2011, art. 7, comma 6

    Indicato dalla Corte d'appello come momento successivo di abrogazione/cessazione della disciplina previgente.

  • D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 47, comma 3

    Richiamato per affermare la perdurante applicazione della normativa previgente in attesa della regolamentazione del contratto di apprendistato.

  • D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 49

    Invocato dalla ricorrente come fonte della nuova disciplina autonoma dell'apprendistato professionalizzante e della delega alle parti sociali.

  • D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 49, comma 4, lett. c), e)

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere che la nuova disciplina del recesso sarebbe incompatibile con l'applicazione dell'art. 19 della legge del 1955.

  • D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 57

    Citate dalla ricorrente nel richiamo complessivo della disciplina del decreto legislativo sull'apprendistato.

  • art. 12 preleggi

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere un'interpretazione letterale e sistematica delle norme sull'apprendistato.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Citate per il procedimento camerale sulla base di proposta del consigliere relatore.

  • art. 91 c.p.c.

    Non citato espressamente ma implicato nella condanna alle spese secondo soccombenza virtuale.

Massime di principio

  • Quando il ricorrente rinuncia al ricorso per cassazione, la Corte dichiara l'inammissibilità per sopravvenuta rinuncia e la cessazione della materia del contendere per difetto di interesse alla decisione.
  • In caso di rinuncia non accettata dalla controparte, le spese di lite seguono la soccombenza virtuale e vengono poste a carico del rinunziante.
  • Se la decisione di merito si fonda sull'applicazione della disciplina previgente dell'apprendistato e sulla natura imperativa della norma che impone il computo del periodo formativo ai fini dell'anzianità, la tesi della contrattazione collettiva che escluda integralmente tale periodo non può prevalere, salvo diverso assetto normativo sopravvenuto.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioniSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàOnere della prova

Testo integrale

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