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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27637/2022 del 21/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia nasce da un pignoramento presso terzi dei crediti vantati da una società verso un istituto di credito, seguito da ordinanza di assegnazione che liquidava in favore della creditrice spese esecutive ritenute troppo esigue. La creditrice ha quindi proposto opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. contro il provvedimento di assegnazione, contestando la misura delle spese liquidate. Nel corso della fase sommaria il giudice dell'esecuzione ha parzialmente modificato l'ordinanza, riconoscendo un importo maggiore per i compensi del processo esecutivo e fissando il termine per il giudizio di merito. Nel giudizio di merito il Tribunale ha dichiarato inammissibili le domande della creditrice. In cassazione la ricorrente non ha svolto censure di merito utilmente esaminate, poiché la Corte ha rilevato preliminarmente l'improcedibilità del ricorso per mancato deposito della copia autentica della sentenza impugnata munita della relata di notificazione, in violazione dell'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.; inoltre il ricorso risultava notificato oltre il termine breve decorrente dalla pubblicazione della sentenza.

La decisione

La Corte ha ritenuto pregiudiziale e decisiva la mancata produzione, da parte della ricorrente, della copia autentica della sentenza impugnata con la relazione di notificazione, documento necessario ai sensi dell'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c. Ha inoltre osservato che il ricorso non era stato notificato entro sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza. Per tali ragioni ha dichiarato il ricorso improcedibile, senza esaminare i motivi di merito, e ha condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, oltre al contributo unificato დამატivo ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 617 c.p.c.

    norma posta a fondamento dell'opposizione agli atti esecutivi proposta avverso l'ordinanza di assegnazione e la liquidazione delle spese esecutive

  • art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.

    il deposito della copia autentica della sentenza impugnata, completa della relata di notificazione quando la sentenza sia stata notificata, è requisito di procedibilità del ricorso per cassazione; la sua mancanza comporta improcedibilità

  • artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c.

    disposizioni richiamate per la trattazione camerale del ricorso secondo il rito accelerato

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    in caso di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    parametro richiamato per la determinazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, quando la sentenza impugnata sia stata notificata, il ricorrente deve depositare la copia autentica del provvedimento munita della relata di notificazione; la sola copia autentica priva della relata non è sufficiente e determina l'improcedibilità.
  • La verifica della procedibilità del ricorso è preliminare rispetto all'esame dell'ammissibilità e del merito; se il requisito di cui all'art. 369 c.p.c. manca, la Corte non può esaminare le censure proposte.
  • La mancata notificazione del ricorso nel termine breve decorrente dalla notificazione della sentenza, ove rilevante, costituisce ulteriore elemento ostativo alla procedibilità dell'impugnazione.
  • Nei casi di improcedibilità dell'impugnazione, il ricorrente può essere condannato alle spese del giudizio di legittimità ed è dovuto, se ricorrono i presupposti di legge, l'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOpposizioni esecutive
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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