Cassazione Civile, Ordinanza n. 01215/2023 del 17/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (difensore)
La controversia
Nel giudizio a quo il Tribunale di Roma aveva dichiarato inammissibile, perché tardiva, l’opposizione proposta dalla Procura della Repubblica avverso il decreto di liquidazione del compenso in favore del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. La Procura ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha dedotto che il provvedimento di liquidazione non le sarebbe mai stato notificato o comunicato e che, quindi, la dichiarazione di tardività era errata, anche perché mancava prova della trasmissione del fascicolo completo del provvedimento all’ufficio competente; con il secondo ha censurato il mancato rilievo dell’attestazione del direttore amministrativo dell’ufficio affari civili della Procura, secondo cui non vi sarebbe stata alcuna comunicazione, telematica o cartacea, del provvedimento da parte della cancelleria del Tribunale. La Corte ha esaminato congiuntamente le doglianze e le ha ritenute inammissibili, rilevando anzitutto il difetto di esposizione sommaria dei fatti di causa nel ricorso. In ogni caso, nel merito, ha osservato che la comunicazione del provvedimento poteva essere avvenuta anche in forma equipollente, purché idonea ad assicurare l’effettiva conoscenza del destinatario; nel caso concreto il Tribunale aveva valorizzato l’annotazione "a visto PM" del 13.9.2018, ritenendo il provvedimento entrato nella sfera di conoscibilità della Procura. Poiché l’opposizione era stata proposta solo il 1.10.2020, risultava comunque tardiva sia rispetto al termine di 30 giorni sia rispetto al termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto assorbente, quale ragione di inammissibilità, il difetto di sommaria esposizione dei fatti di causa; ha inoltre confermato, sul piano sostanziale, la correttezza della declaratoria di tardività dell’opposizione, perché il provvedimento di liquidazione risultava comunque conoscibile dalla Procura già dal 13.9.2018 e l’impugnazione era stata proposta solo il 1.10.2020, ben oltre il termine di 30 giorni e comunque oltre il termine lungo applicabile ai provvedimenti decisori non notificati o comunicati. Nulla è stato disposto sulle spese, sia per la qualità di organo propulsore dell’azione della Procura, sia per la mancata difesa dell’intimato. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato per la definizione camerale del ricorso sulla base della proposta del relatore
indicati come disciplina della comunicazione del provvedimento, suscettibile anche di forme equipollenti purché idonee a garantire effettiva conoscenza
ritenuto applicabile ai provvedimenti giurisdizionali a contenuto decisorio non notificati o comunicati, con decorrenza del termine lungo dalla pubblicazione
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
presuppone il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002
richiamato quale parametro per la quantificazione dell’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando difetti l’esposizione sommaria dei fatti di causa, requisito necessario per consentire alla Corte la comprensione della vicenda processuale e delle censure proposte.
- La comunicazione di un provvedimento di liquidazione può essere validamente effettuata anche tramite modalità equipollenti rispetto a quelle tipiche, purché sia comunque assicurata l’effettiva conoscenza del contenuto del provvedimento da parte del destinatario.
- Quando il provvedimento decisorio non risulti notificato o comunicato in modo formale, il termine lungo per l’impugnazione decorre dalla pubblicazione del provvedimento e si applica anche alle ordinanze conclusive di procedimenti sommari aventi contenuto decisorio.
- Ai fini della tempestività dell’opposizione o dell’impugnazione, la parte che contesti la decorrenza del termine deve indicare e dimostrare un momento successivo di effettiva conoscenza non imputabile, non essendo sufficienti generiche difficoltà organizzative interne dell’ufficio.
- In caso di inammissibilità del ricorso, la qualità di organo propulsore dell’attività giurisdizionale della Procura esclude la condanna alle spese di lite; resta ferma, se dovuta, l’applicazione del contributo unificato aggiuntivo.
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