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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28682/2024 del 07/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Una società aveva impugnato dinanzi al giudice amministrativo un provvedimento prefettizio con cui le era stata negata l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, in ragione della ritenuta sussistenza di cause interdittive e di elementi sintomatici di infiltrazione mafiosa. Il TAR aveva annullato gli atti, ma il Consiglio di Stato, in appello proposto dall'Amministrazione, aveva riformato la decisione e respinto il ricorso originario, valorizzando la valutazione complessiva degli indizi secondo il criterio del 'più probabile che non'. Contro la sentenza del Consiglio di Stato la società ha proposto ricorso per cassazione ex art. 362 c.p.c. con due motivi: con il primo ha denunciato eccesso di potere giurisdizionale per avere il Consiglio di Stato, in tema di interdittiva antimafia, oltrepassato i limiti del sindacato di legittimità entrando nel merito e applicando un ragionamento probabilistico incompatibile con la giurisdizione amministrativa; con il secondo ha dedotto violazione del principio di effettività e del primato del diritto europeo, assumendo che il criterio del 'più probabile che non' avrebbe compromesso le garanzie del giusto processo riconosciute dalla CEDU e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

La decisione

La Corte di cassazione a Sezioni Unite ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che entrambe le censure muovessero da una lettura non corrispondente alla sentenza impugnata: il Consiglio di Stato non aveva esercitato un sindacato di merito, ma aveva controllato la legittimità dell'informativa prefettizia verificando che l'Amministrazione avesse operato correttamente una prognosi complessiva sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, senza frammentarne il significato. Anche la dedotta violazione del diritto europeo è stata ritenuta non autonoma, perché riproponeva la stessa censura di sconfinamento nel merito. Ne è conseguita la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite, di una somma ex art. 96 c.p.c. e dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 362 c.p.c.

    È il rimedio utilizzato per denunciare l'eccesso di potere giurisdizionale del Consiglio di Stato.

  • art. 380 bis c.p.c.

    La precedente proposta di definizione del giudizio in senso di inammissibilità è stata confermata, con conseguente condanna alle conseguenze processuali previste dalla norma.

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    La Corte ha applicato la condanna alle somme previste per la responsabilità processuale aggravata, in conseguenza della conferma della manifesta infondatezza del ricorso.

  • art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012

    È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 67 d.lgs. 159/2011

    Richiamato come base normativa delle cause di decadenza, sospensione e divieto poste a fondamento del provvedimento interdittivo.

  • art. 84, comma 4, d.lgs. 159/2011

    Richiamato nel provvedimento amministrativo per qualificare gli elementi sintomatici di tentativo di infiltrazione mafiosa.

  • art. 91, comma 6, d.lgs. 159/2011

    Richiamato nel provvedimento amministrativo quale ulteriore base della valutazione interdittiva.

  • art. 1, comma 52, l. 190/2012

    È la norma che prevede l'elenco dei fornitori e prestatori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa.

  • D.P.C.M. 18 aprile 2013

    Atto attuativo del sistema di iscrizione nell'elenco dei soggetti non soggetti a infiltrazione mafiosa.

  • art. 267 TFUE

    Invocato dalla ricorrente per sostenere la necessità di rinvio pregiudiziale, ma la Corte non ha ritenuto fondata la censura.

  • art. 6 CEDU

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno della pretesa violazione del giusto processo; la Corte ha ritenuto la doglianza assorbita nella inammissibile censura principale.

  • art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere la violazione del diritto a un ricorso effettivo; censura reputata non autonoma rispetto alla prima.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente in connessione con la pretesa violazione dei principi del giusto processo, senza esito favorevole.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione per eccesso di potere giurisdizionale, la censura è inammissibile se il ricorrente contesta non un superamento dei limiti esterni della giurisdizione, ma la valutazione di merito compiuta dal giudice amministrativo sulla legittimità dell'atto.
  • In materia di interdittive antimafia, il controllo giurisdizionale di legittimità può essere svolto su base prognostica e complessiva, verificando se l'Amministrazione abbia valutato unitariamente indizi gravi, precisi e concordanti, senza frammentarne il significato.
  • Il criterio del 'più probabile che non' può essere utilizzato, nel sindacato sulla legittimità di misure preventive antimafia, come canone di valutazione prognostica della pericolosità, e non implica di per sé uno sconfinamento nel merito se il giudice verifica la correttezza del potere discrezionale amministrativo.
  • La denuncia di violazione di norme eurounitarie o convenzionali non è autonomamente scrutinabile se ripropone la medesima contestazione già prospettata come eccesso di potere giurisdizionale, senza individuare una distinta questione di contrasto tra giudicato interno e parametri sovranazionali.
  • Quando il ricorso è manifestamente infondato e viene confermata una proposta di inammissibilità ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., possono essere applicate le conseguenze economiche previste dalla disciplina processuale, incluse le somme ex art. 96 c.p.c. e l'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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