Cassazione Penale, Ordinanza n. 21689/2025 del 09/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che aveva confermato la condanna di primo grado per furto aggravato. Con l'unico motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata esclusione della recidiva contestata e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza. Sosteneva, in sostanza, che la valutazione fosse stata formulata in modo apodittico e fondata solo sull'esistenza formale dei precedenti penali.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo fosse generico e privo di specifiche ragioni di diritto e di fatto, a fronte di una motivazione di merito ritenuta esaustiva: la Corte di appello aveva valorizzato i numerosi precedenti penali, la loro relazione concreta con il fatto contestato, il grado di offensività delle condotte pregresse e il tipo di devianza desumibile da esse, escludendo così sia la possibilità di non applicare la recidiva sia quella di riconoscere le attenuanti generiche in regime di prevalenza. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La recidiva va valutata in concreto, mediante un accertamento del collegamento qualificato tra i precedenti dell'imputato e il nuovo fatto-reato, anche in termini di colpevolezza e pericolosità sociale.
Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è legittimo quando la motivazione di merito dia conto, in modo non illogico, dei precedenti e della complessiva personalità criminale dell'imputato.
Le censure di violazione di legge e vizio di motivazione devono essere specifiche e sorrette da argomentazioni non meramente generiche; altrimenti il ricorso è inammissibile.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La recidiva non può essere esclusa o confermata sulla base del solo dato formale dei precedenti penali, ma richiede una valutazione concreta del rapporto tra precedenti e fatto per cui si procede.
- Ai fini della recidiva rileva la verifica della sintomaticità dei precedenti rispetto a una più accentuata pericolosità sociale e al grado di devianza desumibile dalla storia criminale dell'imputato.
- Il diniego delle attenuanti generiche può essere sorretto dalla valorizzazione dei precedenti penali e della reiterazione criminosa, purché la motivazione dia conto del concreto apprezzamento del caso.
- Le censure in cassazione contro la valutazione di recidiva e attenuanti generiche devono indicare puntualmente gli errori di diritto o di motivazione; doglianze apodittiche o stereotipate sono inammissibili.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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