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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01216/2025 del 17/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (subappaltatrice)

La controversia

La controversia nasce da un subappalto del 16 marzo 2009 per la realizzazione di un pavimento in battuto alla veneziana, con successive lavorazioni di levigatura e lucidatura, nell'ambito di un appalto pubblico per un liceo di Bologna. L'impresa subappaltatrice eseguiva e consegnava la pavimentazione, ma non completava le lavorazioni finali; emetteva fattura per il corrispettivo e otteneva decreto ingiuntivo per il residuo prezzo. La società appaltatrice proponeva opposizione e domande riconvenzionali per somme asseritamente dovute per costi di sollevamento materiale, per restituzione di importi relativi a lavori non eseguiti e per il risarcimento del danno corrispondente alle penali che la stazione appaltante avrebbe applicato per il ritardo. Il tribunale revocava il decreto ingiuntivo ma rigettava le riconvenzionali. In appello, la società appaltatrice otteneva l'accoglimento parziale limitatamente al riconoscimento di un danno da ritardo liquidato equitativamente in euro 10.000. Il ricorso per cassazione censurava: 1) la motivazione della sentenza d'appello nella parte in cui avrebbe dato per provati ritardo, penali e nesso causale senza adeguato supporto probatorio; 2) la violazione degli artt. 1226 e 2697 c.c., sostenendo che la liquidazione equitativa non può supplire alla mancata prova dell'esistenza del danno e che la Corte territoriale aveva liquidato un danno non accertato e senza criteri intelligibili.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo, ritenendo che la censura si risolvesse in un confronto con le risultanze processuali e che la motivazione della sentenza d'appello, pur sintetica, esistesse e spiegasse il mancato completamento delle opere da parte della subappaltatrice e il ritardo nell'esecuzione. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che la Corte d'appello aveva liquidato equitativamente il danno in assenza di una adeguata motivazione sui parametri utilizzati e senza indicare elementi concreti (importo della penale, giorni di ritardo, proroghe, criterio di calcolo) idonei a sorreggere la quantificazione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Bologna in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La mancanza di motivazione è censurabile in cassazione solo nei limiti dell'anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante, risultante dal testo della sentenza e non dal confronto con le risultanze processuali.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il vizio motivazionale è sindacabile nei limiti dell'omesso esame o dell'anomalia motivazionale rilevante, non come riesame del merito.

  • art. 1226 c.c.

    La liquidazione equitativa del danno richiede che sia provata l'esistenza del danno e che sia impossibile o molto difficile provarne l'esatto ammontare; non può supplire alla mancata prova del danno stesso.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere di provare i fatti costitutivi del danno e la sua quantificazione grava sulla parte che ne chiede il risarcimento.

  • art. 2056 c.c.

    La valutazione del danno segue i criteri del risarcimento aquiliano e può avvalersi della liquidazione equitativa nei limiti consentiti.

  • art. 115 c.p.c.

    La liquidazione equitativa è espressione del potere valutativo del giudice di merito, ma deve essere sorretta da un percorso logico esplicitato in motivazione.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    La motivazione non può scendere sotto il minimo costituzionale; in difetto la decisione è nulla.

Massime di principio

  • La liquidazione equitativa del danno presuppone sempre l'accertamento, almeno in termini oggettivi, dell'esistenza del pregiudizio; non è uno strumento per colmare integralmente carenze probatorie sulla responsabilità o sul danno.
  • Quando il giudice liquida il danno in via equitativa deve indicare i criteri seguiti e i fattori considerati, così da rendere verificabile il percorso logico della quantificazione.
  • L'onere di provare i fatti costitutivi della domanda risarcitoria, compresi nesso causale e pregiudizio, resta a carico di chi agisce; se il danno non è adeguatamente dimostrato, la liquidazione equitativa non può sostituire la prova mancante.
  • In cassazione il vizio di motivazione non può essere dedotto come mera critica alle risultanze istruttorie: occorre un'anomalia motivazionale emergente dal testo della sentenza o una motivazione mancante al minimo costituzionale.
  • Se la sentenza d'appello riconosce un danno da ritardo o inadempimento, la motivazione deve collegare la quantificazione a elementi concreti del rapporto, come importi di penali, durata del ritardo, eventuali proroghe e parametri contrattuali.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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