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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1781/2022 del 17/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in cinque motivi: 1) inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali per "remotizzazione" dell'ascolto presso locali diversi da quelli indicati nell'autorizzazione; 2) vizio di valutazione del compendio probatorio e eccessiva valorizzazione delle dichiarazioni del collaborante/testimone assistito Panarello; 3) carenza di motivazione circa la sussistenza dell'aggravante del metodo mafioso; 4) omesso riconoscimento della riduzione di pena per il rigetto della richiesta di rito abbreviato condizionato (si allega verbale dell'udienza preliminare); 5) omessa motivazione sulla quantificazione della pena, sulla recidiva e sulla applicazione/limitazione degli aumenti per circostanze ad effetto speciale (art. 63 cod. pen.).

La decisione

La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile o infondato e ha rigettato tutte le censure. In sintesi: 1) la "remotizzazione" dell'ascolto non inficia l'utilizzabilità delle intercettazioni se la registrazione è avvenuta tramite impianti della Procura (richiami giurisprudenziali delle Sezioni Unite); 2) le doglianze sulla valutazione probatoria e sull'attendibilità del testimone sono questioni di merito non sindacabili in Cassazione; 3) l'aggravante del metodo mafioso è correttamente ritenuta sussistente per la finalità intimidatoria e ritorsiva del gesto, la scelta dell'obiettivo e le modalità dell'azione; 4) il rigetto della richiesta di abbreviato condizionato è legittimo perché l'onere di allegazione della necessità e decisività della integrazione probatoria non era stato assolto ex ante, e la produzione tardiva del verbale non raddrizza la carenza; 5) le doglianze sulla quantificazione della pena e sulla recidiva sono generiche e infondate (la Corte motiva adeguatamente la determinazione della pena, che risulta nella media edittale). Conseguenze: confermata responsabilità, confermata aggravante, rigetto del ricorso, condanna al pagamento delle spese processuali e contributo alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 267 cod. proc. pen.

    artt. 267, 268 e 271 cod. proc. pen.

    norma richiamata fra le disposizioni procedurali sulle intercettazioni; la Corte distingue fra 'registrazione' (che deve avvenire con impianti della Procura) e operazioni di ascolto/verbalizzazione che possono avvenire in remoto

  • art. 268 cod. proc. pen.

    art. 268, commi 1 e 3, cod. proc. pen.

    la Corte osserva che la registrazione deve essere effettuata per mezzo di impianti della Procura (o della polizia in casi di insufficienza) e che la "remotizzazione" dell'ascolto non comporta inutilizzabilità quando la registrazione originaria è valida

  • art. 271 cod. proc. pen.

    art. 271, comma 1, cod. proc. pen.

    norma che tipizza ipotesi di patologia processuale per le intercettazioni; la Corte rileva che essa menziona l'inosservanza degli artt. 267 e 268 ma non prevede sanzione di inutilizzabilità per la sola remotizzazione dell'ascolto

  • art. 606 cod. proc. pen.

    la Corte ricorda i limiti del sindacato di legittimità: l'impugnazione in Cassazione che si traduce in una rivalutazione del merito probatorio è inammissibile; la Corte è giudice della motivazione, non del merito

  • art. 442 cod. proc. pen.

    norma sul rito abbreviato e sulla riduzione di pena connessa; la Corte ricorda l'onere di allegazione ex ante della necessità/decisività della integrazione probatoria per il rito abbreviato condizionato

  • art. 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152 (ora art. 416 bis.1 cod. pen.)

    art. 7 dl. 13 maggio 1991, n. 152 (ora art. 416 bis.1 cod. pen.)

    aggravante del "metodo mafioso": la valutazione si concentra sulle modalità e finalità intimidatorie del fatto, non sulla struttura associativa; la condotta è aggravata se evocativa della forza intimidatrice tipica dell'agire mafioso

  • art. 424 e 425 n.2 cod. pen.

    artt. 424 e 425 n. 2 cod. pen.

    norme che disciplinano il reato di danneggiamento seguito da incendio e l'eventuale concorso e partecipazione: la Corte conferma la responsabilità per tali reati a carico dell'imputato come mandante

  • art. 614, comma 4, cod. pen.

    art. 614, comma 4, cod. pen.

    violazione di domicilio aggravata: la condotta aggravata è stata ritenuta integrata dall'introduzione con violenza/forzatura e dalla destinazione intimidatoria del gesto

  • art. 63 cod. pen.

    norma sulla recidiva e sulle circostanze ad effetto speciale: la Corte osserva che non è risultato un errore nel computo della pena e che l'aumento facoltativo per recidiva non è stato applicato, peraltro la motivazione della pena è adeguata

  • art. 133 cod. pen.

    criteri di commisurazione della pena: la Corte ricorda che il giudice di merito dispone di discrezionalità e che è sufficiente una motivazione che dia conto dei criteri utilizzati, salvo spiegazioni più dettagliate se la pena è molto superiore alla media

Massime di principio

  • La "remotizzazione" dell'ascolto non rende inutilizzabili le intercettazioni se la registrazione è stata effettuata tramite impianti della Procura: conta il luogo della registrazione, non necessariamente quello dell'ascolto o della verbalizzazione
  • In Cassazione non è ammesso un sindacato sulla valutazione del merito probatorio: le censure che chiedono una diversa valutazione delle prove sono inammissibili se non lamentano vizi specifici della motivazione
  • Per l'aggravante del "metodo mafioso" rilevano le modalità e la finalità intimidatoria del fatto (scelta dell'obiettivo, carattere ritorsivo, effetto intimidatorio), non l'appartenenza ad un'associazione criminale
  • La richiesta di rito abbreviato condizionato richiede, al momento della domanda, una allegazione circostanziata della necessità e decisività della prova richiesta: l'onere va assolto ex ante e non può essere sanato con produzioni tardive
  • Le censure sulla quantificazione della pena richiedono specificità: è sufficiente una motivazione di merito che dia conto dei criteri dell'art. 133 c.p.; la Cassazione interviene solo in presenza di illogicità, contraddittorietà o arbitrio manifesto

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