Cassazione Penale, Ordinanza n. 07904/2026 del 27/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto avverso la sentenza della Corte d'appello di Messina che aveva deciso in relazione al reato di evasione. Il ricorrente lamentava, in sostanza, vizi della motivazione della decisione di secondo grado sia quanto alla valutazione dell'elemento psicologico del reato sia quanto al diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. La Corte di cassazione rileva però che i motivi sono formulati in termini del tutto generici e non si confrontano con la motivazione impugnata, né spiegano in che modo essa sarebbe affetta da evidenti illogicità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché i motivi erano affetti da assoluta genericità rispetto alla motivazione della Corte d'appello, la quale aveva già congruamente argomentato sull'elemento psicologico del reato di evasione e sull'esclusione della non punibilità ex art. 131-bis c.p. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La Corte richiama la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, osservando che la sentenza di appello ne aveva motivato l'esclusione e che il ricorso non ne censurava utilmente la ratio.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando i motivi sono assertivi o generici e non si confrontano specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- Per contestare il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto occorre dedurre puntualmente gli specifici vizi logici o giuridici della motivazione, non essendo sufficiente una critica apodittica.
- Se la declaratoria di inammissibilità dipende da difetti intrinseci del ricorso, consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma stabilita in favore della Cassa delle ammende.
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