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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10293/2023 del 10/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma della responsabilità per i reati di cui agli artt. 81, 495, 489 e 477 c.p., contestando in particolare: (1) l'applicazione della recidiva reiterata infraquinquennale, poiché le pregresse condanne non avrebbero potuto integrare la recidiva rispetto al fatto contestato; (2) carenze motivazionali della Corte territoriale nell'istituire un nesso tra i precedenti e il fatto attuale e nell'attribuire al ricorrente maggiore pericolosità; (3) il diniego delle circostanze attenuanti generiche, nonostante la rinuncia a due motivi di appello che avrebbe dimostrato ravvedimento.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché deduce violazione di legge non impugnata in appello e richiedeva accertamenti di merito non devolvibili alla legittimità; il secondo e il terzo motivo sono stati ritenuti infondati/privati di manifesta illogicità poiché la motivazione della Corte d'appello è risultata sufficiente. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 81 cod. pen.

    Richiamato come norma relativa alla responsabilità penale connessa a concorso di persone; la sentenza di merito era fondata sull'accertamento della responsabilità per i reati collegati

  • art. 495 cod. pen.

    Norma richiamata in relazione al tipo di reato per il quale è stata affermata la responsabilità dell'imputato

  • art. 489 cod. pen.

    Norma relativa a specifico reato contestato (citata fra i capi per i quali è stata confermata la condanna)

  • art. 477 cod. pen.

    Ulteriore norma penale richiamata fra i capi di imputazione confermati in appello

  • art. 99 cod. pen.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla determinazione della pena e alla recidiva; la Corte ha ritenuto che la questione relativa all'applicazione della recidiva, così come dedotta, non fosse ammissibile in cassazione perché avrebbe comportato accertamenti di merito non devolvibili

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato per i limiti di deduzione dei motivi di ricorso in cassazione rispetto ai motivi trattati in appello

  • art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

    Applicato per dichiarare inammissibile il ricorso che deduce violazione di legge non sollevata in sede di appello

  • art. 609, comma 2, cod. proc. pen.

    Richiamato nel ragionamento sulla non estensibilità del controllo di legittimità su questioni che esulano dai limiti di deduzione in appello

  • art. 599-bis cod. proc. pen.

    Citate le pronunce di questa Corte circa l'inammissibilità dei ricorsi che, sotto il velo della illegittimità della pena, in realtà contestano l'accertamento della recidiva reiterata infraquinquennale

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e alla somma alla Cassa delle ammende a seguito dell'inammissibilità del ricorso

  • art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137 conv. con l. 18/12/2020, n. 176

    Norma richiamata per la trasmissione delle conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale ai sensi della disciplina emergenziale vigente

Massime di principio

  • In Cassazione è inammissibile sollevare per la prima volta questioni di fatto o questioni miste di fatto e diritto che richiedono accertamenti di merito non devolvibili al giudice di legittimità; tali doglianze devono essere dedotte e sviluppate in appello.
  • La contestazione dell'applicazione della recidiva reiterata infraquinquennale, se non adeguatamente proposta e argomentata in appello, non può essere trasformata in motivo ammissibile di ricorso per cassazione.
  • Il giudice di merito non è tenuto a menzionare o analizzare tutti gli elementi favorevoli all'imputato quando respinge le circostanze attenuanti generiche; è sufficiente che la motivazione indichi gli elementi ritenuti decisivi per il diniego, purché non manifestamente illogica.
  • Per ottenere un riesame in sede di legittimità di questioni relative alla legalità della pena (es. recidiva), è necessario in primo luogo che tali questioni siano state tempestivamente e specificamente dedotte nei gradi di merito previsti.
  • La dichiarazione di inammissibilità comporta generalmente l'addebito delle spese processuali e può comportare il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

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