Cassazione Penale, Sentenza n. 10293/2023 del 10/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della responsabilità per i reati di cui agli artt. 81, 495, 489 e 477 c.p., contestando in particolare: (1) l'applicazione della recidiva reiterata infraquinquennale, poiché le pregresse condanne non avrebbero potuto integrare la recidiva rispetto al fatto contestato; (2) carenze motivazionali della Corte territoriale nell'istituire un nesso tra i precedenti e il fatto attuale e nell'attribuire al ricorrente maggiore pericolosità; (3) il diniego delle circostanze attenuanti generiche, nonostante la rinuncia a due motivi di appello che avrebbe dimostrato ravvedimento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché deduce violazione di legge non impugnata in appello e richiedeva accertamenti di merito non devolvibili alla legittimità; il secondo e il terzo motivo sono stati ritenuti infondati/privati di manifesta illogicità poiché la motivazione della Corte d'appello è risultata sufficiente. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato come norma relativa alla responsabilità penale connessa a concorso di persone; la sentenza di merito era fondata sull'accertamento della responsabilità per i reati collegati
Norma richiamata in relazione al tipo di reato per il quale è stata affermata la responsabilità dell'imputato
Norma relativa a specifico reato contestato (citata fra i capi per i quali è stata confermata la condanna)
Ulteriore norma penale richiamata fra i capi di imputazione confermati in appello
Richiamato dal ricorrente in relazione alla determinazione della pena e alla recidiva; la Corte ha ritenuto che la questione relativa all'applicazione della recidiva, così come dedotta, non fosse ammissibile in cassazione perché avrebbe comportato accertamenti di merito non devolvibili
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato per i limiti di deduzione dei motivi di ricorso in cassazione rispetto ai motivi trattati in appello
art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Applicato per dichiarare inammissibile il ricorso che deduce violazione di legge non sollevata in sede di appello
art. 609, comma 2, cod. proc. pen.
Richiamato nel ragionamento sulla non estensibilità del controllo di legittimità su questioni che esulano dai limiti di deduzione in appello
Citate le pronunce di questa Corte circa l'inammissibilità dei ricorsi che, sotto il velo della illegittimità della pena, in realtà contestano l'accertamento della recidiva reiterata infraquinquennale
Applicato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e alla somma alla Cassa delle ammende a seguito dell'inammissibilità del ricorso
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137 conv. con l. 18/12/2020, n. 176
Norma richiamata per la trasmissione delle conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale ai sensi della disciplina emergenziale vigente
Massime di principio
- In Cassazione è inammissibile sollevare per la prima volta questioni di fatto o questioni miste di fatto e diritto che richiedono accertamenti di merito non devolvibili al giudice di legittimità; tali doglianze devono essere dedotte e sviluppate in appello.
- La contestazione dell'applicazione della recidiva reiterata infraquinquennale, se non adeguatamente proposta e argomentata in appello, non può essere trasformata in motivo ammissibile di ricorso per cassazione.
- Il giudice di merito non è tenuto a menzionare o analizzare tutti gli elementi favorevoli all'imputato quando respinge le circostanze attenuanti generiche; è sufficiente che la motivazione indichi gli elementi ritenuti decisivi per il diniego, purché non manifestamente illogica.
- Per ottenere un riesame in sede di legittimità di questioni relative alla legalità della pena (es. recidiva), è necessario in primo luogo che tali questioni siano state tempestivamente e specificamente dedotte nei gradi di merito previsti.
- La dichiarazione di inammissibilità comporta generalmente l'addebito delle spese processuali e può comportare il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 10 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 10088/2023 del 10/03/2023
- Sentenza penale · 10 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 10091/2023 del 10/03/2023
- Sentenza penale · 10 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 10092/2023 del 10/03/2023
- Sentenza penale · 10 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 10093/2023 del 10/03/2023
- Sentenza penale · 10 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 10094/2023 del 10/03/2023
- Sentenza penale · 10 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 10095/2023 del 10/03/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →