Cassazione Penale, Sentenza n. 19583/2024 del 16/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il difensore ha impugnato la sentenza del Tribunale di Napoli che aveva applicato la pena concordata (art. 444 c.p.p.) di 8 mesi di reclusione per reati riuniti, denunciando la violazione dell'art. 81 c.p. per avere il giudice aumentato, a titolo di continuazione, la pena detentiva anche in relazione al reato di cui all'art. 342 c.p., che è punito solo con la pena pecuniaria (multa da 1.000 a 5.000 euro). Il ricorrente sostiene che la trasformazione di una multa in una quota di pena detentiva costituisce violazione del limite qualitativo previsto dall'art. 81 terzo comma.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che non sia stata denunciata specificamente l'illegalità della pena ma solo il criterio adottato dal giudice e che, comunque, non vi sia violazione di legge. La Corte ha richiamato la giurisprudenza di legittimità secondo cui, nei concorsi di reati con sanzioni eterogenee legate da continuazione, l'aumento per il reato "satellite" può essere determinato con il criterio della pena unica progressiva per moltiplicazione, rispettando il genere della pena prevista per il reato satellite e operando il ragguaglio a pena pecuniaria (art. 135 c.p.) se necessario. Ha quindi confermato la corretta determinazione della pena e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese e di euro tremila alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma sul patteggiamento: richiamata perché la pena applicata è frutto di patteggiamento e pronuncia del Tribunale ai sensi di tale articolo
Delitto contestato in uno dei capi: norma che prevede quale sanzione la sola multa; il ricorso contestava l'aumento in termini detentivi relativo a questo reato
Circostanza aggravante indicata nell'imputazione; richiamata nel calcolo complessivo della pena
art. 585, terzo comma, cod. pen.
Norma relativa alle lesioni; citata fra i reati riuniti per i quali è stata determinata la pena
Principio della continuazione tra reati: in base a tale figura è stato calcolato l'aumento di pena
Norma contestata per uno dei capi; richiamata nell'imputazione
Disciplina del concorso di reati e dei limiti all'aumento: il ricorrente invocava una violazione del terzo comma (limite dell'aumento), mentre la Corte ha ritenuto che il criterio applicato non violi il divieto purché si rispetti il genere della pena e i limiti quantitativi
Ragguaglio delle pene: la Corte ha affermato che l'aumento della pena detentiva può essere ragguagliato a pena pecuniaria ai sensi di questa norma, rispettando il principio di legalità e il favor rei
art. 58 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274
Riferimento normativo richiamato nella giurisprudenza citata: disciplina equiparazione sanzioni per il giudice di pace e la possibilità di conversione/raffronto tra pene detentive ed equiparate
Sez. U, n. 40983 del 21/06/2018 (Giglia e altro, Rv. 273751)
Giurisprudenza delle Sezioni Unite richiamata: stabilisce il criterio della pena unica progressiva per "moltiplicazione" e il rispetto del genere di pena del reato satellite, con obbligo di ragguaglio a pena pecuniaria se necessario
Sez. 5, n. 49865 del 14/09/2018 (G.)
Giurisprudenza richiamata che conferma la possibilità di aumentare la pena detentiva del reato base in presenza di reati-satellite sanzionati con pene equiparate o pecuniarie, senza violare il principio di legalità della pena
Massime di principio
- Nelle ipotesi di continuazione tra reati con sanzioni eterogenee (pecuniarie e detentive) l'aumento per continuazione può essere calcolato con il metodo della pena unica progressiva (moltiplicazione), purché si rispetti il genere della pena del reato satellite e, se necessario, si effettui il ragguaglio a pena pecuniaria ex art. 135 c.p.
- La trasformazione apparente di una sanzione pecuniaria in una quota di pena detentiva non è di per sé illecita se, nel calcolo unitario della pena continuata, viene rispettato il principio di legalità della pena, il favor rei e i limiti quantitativi previsti dall'art. 81 c.p.
- Il limite dell'art. 81, terzo comma (che vieta un aumento superiore a quello che deriverebbe dal concorso materiale), opera come limite quantitativo e qualitativo all'aumento; ogni incremento deve dunque essere compatibile con tale criterio e con il genere di pena previsto per il reato satellite
- Per contestare efficacemente la determinazione della pena in Cassazione è necessario denunciare espressamente l'illegalità della pena e non limitarsi a critiche generiche al criterio di calcolo adottato: l'assenza di una specifica doglianza può determinare l'inammissibilità del ricorso
- È ammissibile (secondo la giurisprudenza consolidata) una determinazione in due fasi dell'aumento per continuazione: prima operare l'aumento sulla pena detentiva del reato base e poi ragguagliare l'aumento a pena pecuniaria per rispetto del genere della pena satellite
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