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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32708/2026 del 02/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente aveva chiesto alla Corte d'appello di Venezia, quale giudice dell'esecuzione, il riconoscimento del vincolo della continuazione ex artt. 81 c.p. e 671 c.p. tra nove condanne relative a diversi reati commessi tra il 1991 e il 2007. La difesa sosteneva che gli episodi fossero riconducibili a un medesimo disegno criminoso, prospettando in particolare l'omogeneità di alcuni fatti di ricettazione di assegni o titoli di credito e richiamando anche la successiva collaborazione con l'autorità giudiziaria, iniziata nel 2018. La Corte d'appello aveva rigettato l'istanza rilevando che le condanne non riguardavano, se non in minima parte, fatti omogenei di ricettazione di assegni rubati: una riguardava l'art. 455 c.p., alcune fattispecie contravvenzionali o diverse ipotesi delittuose, una ricettazione di merce proveniente da rapina, mentre per una condanna mancava il relativo titolo nel casellario. Aveva inoltre valorizzato la distanza temporale e territoriale degli episodi e la pluralità delle fattispecie, ritenendo emergente il profilo di un soggetto stabilmente dedito alla commissione di reati. Il ricorso per cassazione deduceva, con il primo motivo, mancanza e manifesta illogicità della motivazione per l'omessa considerazione della collaborazione con la giustizia e, con il secondo motivo, violazione degli artt. 81 c.p. e 671 c.p. per un'interpretazione asseritamente formalistica della continuazione, sostenendo che la diversità dei reati e la distanza spazio-temporale non fossero decisive e censurando il mancato esame di un eventuale riconoscimento parziale del vincolo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto non decisiva la mancata specifica considerazione della collaborazione iniziata nel 2018, poiché si tratta di una circostanza successiva ai reati e intrinsecamente inidonea a dimostrare, ex post, l'esistenza di un originario e unitario disegno criminoso. Il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente generico, in quanto non si confrontava con la motivazione dell'ordinanza impugnata e si limitava a riproporre l'allegazione dell'omogeneità dei reati, già disattesa dal giudice dell'esecuzione, senza indicare o documentare gli elementi a sostegno. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 81 c.p.

    La continuazione presuppone l'unicità del disegno criminoso riferibile ai reati commessi; tale elemento non può essere ricavato da una collaborazione con la giustizia maturata successivamente ai fatti.

  • art. 671 c.p.p.

    Il giudice dell'esecuzione deve verificare in concreto l'esistenza dell'unicità del disegno criminoso tra i reati oggetto delle condanne; la mera omogeneità astratta o la successiva condotta collaborativa non sono sufficienti.

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    Il vizio di motivazione per omessa risposta alle argomentazioni difensive è deducibile quando gli elementi trascurati siano decisivi e avrebbero necessariamente potuto condurre a una decisione più favorevole.

  • art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.

    La censura di violazione di legge deve confrontarsi effettivamente con la motivazione del provvedimento e con le concrete emergenze processuali; il richiamo astratto ai principi sulla continuazione non è sufficiente.

  • art. 125, comma 3, c.p.p.

    L'obbligo di motivazione non impone una risposta analitica ad argomentazioni difensive prive di carattere decisivo.

  • art. 616, comma 1, primo periodo, c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e, in assenza di elementi che escludano la colpa, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

  • art. 455 c.p.

  • art. 650 c.p.

  • art. 641 c.p.

Massime di principio

  • La collaborazione con la giustizia iniziata dopo la commissione dei reati non costituisce, per sua natura, un elemento idoneo a dimostrare ex post l'unicità del disegno criminoso richiesta per il riconoscimento della continuazione.
  • Il vizio di motivazione per omessa risposta a un'argomentazione difensiva è configurabile solo quando l'elemento non considerato abbia carattere decisivo, nel senso che la sua valutazione avrebbe necessariamente potuto condurre a una decisione più favorevole.
  • Il motivo di ricorso per cassazione in materia di continuazione è manifestamente generico quando si limita a richiamare in astratto la non necessità dell'omogeneità o della contiguità spazio-temporale dei reati, senza confrontarsi con le ragioni concrete per le quali il giudice dell'esecuzione ha escluso l'unicità del disegno criminoso.
  • Quando il giudice dell'esecuzione abbia disatteso la premessa fattuale posta a fondamento dell'istanza di continuazione, il ricorrente deve indicare e documentare gli elementi processuali dai quali tale premessa risulterebbe fondata; la mera reiterazione dell'allegazione non integra una critica specifica alla motivazione.
  • La diversità delle fattispecie, la distanza temporale e la dislocazione territoriale dei reati non escludono astrattamente la continuazione, ma possono concorrere, insieme agli altri elementi concreti, a escludere l'originaria programmazione unitaria quando la difesa non fornisca specifici elementi dimostrativi contrari.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reatoImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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