Cassazione Penale, Sentenza n. 8609/2024 del 27/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Roma che ha respinto il reclamo avverso il decreto ministeriale che disponeva la sottoposizione al regime detentivo speciale previsto dall'art. 41-bis. Il ricorrente contestava la violazione di legge (art. 125 cod. proc. pen. richiamato), la violazione e falsa interpretazione dell'art. 41-bis in relazione a vari articoli costituzionali (artt. 2, 3, 24, 25, 27, 111 Cost.) e all'art. 6 CEDU, nonché difetto assoluto di motivazione. In sostanza si lamentava che il provvedimento si sarebbe basato su fatti molto risalenti nel tempo, su elementi d'indagine non coerenti con le risultanze dibattimentali, e su dichiarazioni di collaboratori contrastanti o travisate, senza indicare le ragioni spettanti e gli elementi eccezionali di ordine e sicurezza necessari per applicare il 41-bis.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto il motivo generico e aspecifico, non idoneo a confutare i concreti elementi indicati nel decreto e nell'ordinanza impugnata: il consistente curriculum criminale del Macrì, le informazioni fornite dalla D.D.A. e dalla P.N.N.A. (operazione "Rinascita-Scott"), le intercettazioni e le dichiarazioni di collaboratori che collegano il ricorrente alla 'ndrina Ranisi e alla leadership familiare (figlio a vertice), elementi che giustificano la sussistenza di gravi motivi di ordine e sicurezza e la attuale pericolosità sociale. La Corte ha altresì ritenuto che l'ordinanza fosse corredato da motivazione effettiva e adeguata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende per colpa nella proposizione dell'impugnazione.
Norme richiamate
art. 41-bis, legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.)
Norma applicata per giustificare il regime detentivo differenziato sulla base di ragioni di ordine e sicurezza pubblica e attuale pericolosità sociale; la sentenza conferma che informazioni investigative, dichiarazioni di collaboratori e precedenti possono legittimare la misura purché motivati congruamente.
art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. (motivi di cassazione)
Predicato procedurale: il ricorso è stato presentato sulla base di questo motivo di impugnazione; la Corte lo ha valutato come generico e aspecifico, non idoneo a superare l'atto impugnato.
Richiamato dal ricorrente come norma collegata alla motivazione/valutazione delle prove; la Corte ha ritenuto che la motivazione del provvedimento impugnato fosse sufficiente e non viziata.
Artt. 2, 3, 24, 25, 27, 111 Cost. e art. 6 CEDU
Richiami costituzionali e convenzionali sollevati dal ricorrente in relazione a diritti fondamentali e garanzie processuali; la Corte non ha ritenuto fondati i rilievi perché non specificati e non diretti a confutare gli elementi probatori e informativi ritenuti rilevanti.
Giurisprudenza citata: Sez. 1, n. 37351 del 06/05/2014 (Rv. 260805 - 01)
Principio richiamato: in materia di 41-bis non è sufficiente che la difesa lamentI omissioni argomentative se i dati assunti a fondamento della decisione sono sufficienti e non intrinsecamente fittizi.
Corte Cost., n. 186 del 2000
Richiamata in relazione alla possibilità di sanzionare il ricorrente (Cassa delle ammende) per profili di colpa connessi a impugnazioni infondate.
Massime di principio
- Per impugnare con successo una misura 41-bis occorre contestare in modo specifico e motivato i singoli elementi posti a fondamento del provvedimento (informative, dichiarazioni di collaboratori, intercettazioni), non limitandosi a obiezioni generiche sulla anteriorità dei fatti.
- La presenza di precedenti penali, relazioni investigative, dichiarazioni di collaboratori e collegamenti familiari con la struttura mafiosa possono legittimare la sottoposizione al regime 41-bis se la decisione espone congruamente il nesso tra tali elementi e l'attuale pericolosità.
- Le risultanze istruttorie e le informazioni investigative, anche se non confluite in sentenze definitive, possono essere valutate per fini preventivi se adeguatamente motivate e riferite a rischi concreti per ordine e sicurezza pubblica.
- Chi impugna deve indicare in modo puntuale le ragioni per cui le fonti informative sono inattendibili o irregolari; mere affermazioni di contraddizione tra collaboratori o riferimenti temporali remoti sono spesso insufficienti.
- Ricorsi manifestamente generici o infondati possono comportare non solo il rigetto ma anche la condanna alle spese e sanzioni economiche (Cassa delle ammende) se emerge colpa nella proposizione dell'impugnazione.
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