Cassazione Penale, Ordinanza n. 19571/2025 del 26/05/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato contro la sentenza della Corte d'appello che lo aveva già definito in senso sfavorevole. Dalla motivazione emerge che il primo motivo mirava sostanzialmente a una rivalutazione del compendio probatorio, con doglianze di natura meramente fattuale; inoltre veniva dedotto un profilo relativo allo smarrimento del libretto degli assegni, ma tale questione risultava già esaminata in appello e il motivo è stato ritenuto generico perché reiterativo di censure già scrutinante. È stata poi prospettata la prescrizione del reato, doglianza ritenuta manifestamente infondata poiché la recidiva specifica era stata contestata e ritenuta, con conseguente non maturazione del termine prescrizionale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i motivi perché diretti a ottenere una nuova valutazione delle prove, attività preclusa al giudice di legittimità, e perché generici nella parte in cui riproponevano questioni già affrontate dalla Corte d'appello. La censura sulla prescrizione è stata considerata manifestamente infondata per la presenza di recidiva specifica contestata e ritenuta. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per una rivalutazione del merito e del compendio probatorio; le doglianze meramente fattuali sono inammissibili in sede di legittimità.
La prescrizione non era maturata, poiché la recidiva specifica contestata e ritenuta incideva sul termine di prescrizione impedendone la maturazione.
La recidiva specifica è stata contestata e ritenuta, con effetti sul regime prescrizionale richiamato dalla Corte.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentita la mera rivalutazione del materiale probatorio già apprezzato dai giudici di merito: le censure che sollecitano una diversa lettura delle prove sono inammissibili se non denunciano un vizio logicamente e giuridicamente rilevante della motivazione.
- È inammissibile il motivo di ricorso che si limiti a riproporre questioni già esaminate e decise dal giudice di appello senza confrontarsi specificamente con la relativa motivazione.
- La deduzione di prescrizione è infondata quando il reato non risulta estinto per effetto di circostanze, come la recidiva specifica, che incidono sul termine prescrizionale e che siano state contestate e ritenute in giudizio.
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