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Cassazione Penale, Ordinanza n. 02959/2026 del 26/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Resta ferma la condanna già pronunciata in appello per il reato contestato.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello aveva confermato la condanna dell'imputato per il delitto di cui all'art. 388 c.p. Il ricorso per cassazione censurava il giudizio di responsabilità, la valutazione delle prove, la sussistenza degli elementi costitutivi del reato, la motivazione in ordine alla documentazione acquisita in data 18.12.2024, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, il trattamento sanzionatorio e la mancata applicazione della pena pecuniaria in luogo della pena inflitta. La Suprema Corte ha ritenuto tali doglianze inammissibili perché in parte riproducevano censure già esaminate e disattese dai giudici di merito, mirando in sostanza a ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio e una diversa ricostruzione dei fatti, e in parte erano generiche e non confrontate con la motivazione della sentenza impugnata.

Norme richiamate

  • art. 388 c.p.

    È il titolo di reato oggetto della condanna confermata in appello; la decisione di legittimità non affronta nel merito la configurabilità della fattispecie, ma si limita a rilevare che i motivi di ricorso non superano il vaglio di ammissibilità.

  • art. 616 c.p.p.

    È la base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.

Massime di principio

  • In sede di legittimità sono inammissibili i motivi che si limitano a riproporre censure già esaminate e respinte nei gradi di merito, quando essi mirano solo a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e una diversa ricostruzione del fatto.
  • È inammissibile il ricorso per cassazione che non si confronti specificamente con la motivazione della sentenza impugnata e si presenti generico rispetto alle ragioni poste a base della decisione.
  • La doglianza relativa al giudizio di responsabilità, alla valutazione delle prove, alle attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio non può tradursi in una richiesta di rivalutazione del merito, estranea al giudizio di cassazione quando non vengano dedotti vizi effettivi e specifici della motivazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFavoreggiamento personale
RamiProcesso penaleReati contro l'amministrazione della giustizia
IstitutiOnere della prova

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