Cassazione Penale, Ordinanza n. 29319/2025 del 07/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Genova aveva confermato la condanna di primo grado per furto aggravato di un ciclomotore. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione articolando due censure: primo, ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione sostenendo che la querela fosse invalida perché il bene sottratto era di proprietà di una società e la denuncia-querela non sarebbe stata presentata dal legale rappresentante o da un suo delegato, ma da un soggetto privo di poteri rappresentativi; secondo, ha contestato la configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 625, n. 7, c.p., relativa all'esposizione della cosa alla pubblica fede o per necessità/destinazione, in relazione al furto di un veicolo dotato di antifurto satellitare.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, perché per la procedibilità del furto è legittimato a proporre querela anche il titolare della detenzione qualificata della cosa, pur se non munito di poteri di rappresentanza del proprietario; nel caso concreto il querelante era responsabile di zona e city manager della società, quindi titolare della custodia dei motocicli destinati al servizio di scooter sharing. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo, richiamando l'orientamento secondo cui l'aggravante ex art. 625, comma 1, n. 7 c.p. sussiste anche quando il veicolo è munito di antifurto satellitare, poiché tale sistema consente solo la localizzazione e il recupero successivo del bene, ma non impedisce l'impossessamento. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 625, comma primo, n. 7 c.p.
L'aggravante è configurabile quando la cosa è esposta alla pubblica fede o destinata per necessità a tale condizione; ricorre anche nel caso di sottrazione di un veicolo dotato di antifurto satellitare, perché il dispositivo non impedisce la sottrazione ma solo il successivo recupero.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, in assenza di esonero, a una somma in favore della Cassa delle ammende.
È stata contestata e ritenuta sussistente l'aggravante del furto relativa all'esposizione della cosa alla pubblica fede o per necessità/destinazione.
Massime di principio
- Ai fini della procedibilità del furto, la querela può essere proposta anche dal soggetto che abbia la detenzione qualificata del bene, purché sia titolare della custodia effettiva, senza che siano indispensabili i poteri di rappresentanza del proprietario.
- Nel furto di beni aziendali o comunque affidati a un soggetto incaricato della loro gestione, la legittimazione a querelare spetta anche a chi, pur non essendo legale rappresentante, svolga funzioni che lo pongano nella disponibilità/custodia qualificata del bene.
- L'aggravante del furto ex art. 625, comma 1, n. 7 c.p. può sussistere anche per la sottrazione di un veicolo dotato di antifurto satellitare, perché la mera localizzabilità del bene non esclude l'impossessamento e non impedisce la consumazione del furto.
- Quando il ricorso per cassazione si risolve nella riproposizione di censure già superate da un consolidato orientamento di legittimità, e i motivi sono manifestamente infondati, la conseguenza è la declaratoria di inammissibilità con gli effetti economici previsti dall'art. 616 c.p.p.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 7 ago 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 29213/2025 del 07/08/2025
- ordinanza_penale · 7 ago 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 29214/2025 del 07/08/2025
- ordinanza_penale · 7 ago 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 29242/2025 del 07/08/2025
- ordinanza_penale · 7 ago 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 29243/2025 del 07/08/2025
- ordinanza_penale · 7 ago 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 29244/2025 del 07/08/2025
- ordinanza_penale · 7 ago 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 29245/2025 del 07/08/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →