Cassazione Penale, Ordinanza n. 24313/2026 del 02/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte d'Appello che aveva confermato la condanna di primo grado per furto in abitazione, deducendo tre censure. Con il primo motivo ha denunciato violazione di legge per avere la Corte qualificato il camper nel quale era avvenuto il furto come luogo di privata dimora, sostenendo che tale qualificazione fosse errata. Con il secondo motivo ha lamentato la mancata declaratoria di prescrizione del reato, assumendo che, esclusa la privata dimora, il fatto avrebbe dovuto essere riqualificato in furto semplice ex art. 624 c.p. Con il terzo motivo ha censurato il diniego delle circostanze attenuanti generiche e il riconoscimento della recidiva, deducendo violazione di legge e difetto di motivazione sulla dosimetria della pena.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, affermando che il camper, per la sua naturale destinazione all'uso abitativo quale "casa mobile", può integrare un luogo di privata dimora quando sia destinato non occasionalmente allo svolgimento di attività della vita privata. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito dall'inammissibilità del primo. Il terzo motivo è stato ritenuto non consentito in sede di legittimità e comunque manifestamente infondato, poiché la graduazione della pena e la valutazione delle attenuanti e della recidiva rientrano nella discrezionalità del giudice di merito, adeguatamente motivata nel caso concreto. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 624 c.p.
Richiamato come possibile fattispecie residuale, nel caso di esclusione della qualificazione del fatto come furto in abitazione, ai fini della dedotta prescrizione.
art. 132 c.p.
Richiamato insieme all'art. 133 c.p. come parametro della discrezionalità del giudice di merito nella determinazione della pena.
art. 133 c.p.
Indicato come criterio per la graduazione della pena e per la valutazione degli aumenti e diminuzioni connessi a circostanze aggravanti e attenuanti.
Massime di principio
- Ai fini del furto in abitazione, un camper può integrare il concetto di privata dimora quando sia destinato non occasionalmente allo svolgimento di attività della vita privata, in ragione della sua naturale destinazione abitativa quale "casa mobile".
- La qualificazione del luogo come privata dimora non dipende dalla sua immobilità, ma dalla concreta destinazione funzionale ad attività della vita privata.
- Se il primo motivo di ricorso è dichiarato inammissibile o manifestamente infondato, il motivo con cui si deduce una conseguente prescrizione del reato resta assorbito.
- La valutazione del diniego delle attenuanti generiche, del riconoscimento della recidiva e della dosimetria della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e in cassazione è censurabile solo nei limiti del vizio di legge o della mancanza assoluta di motivazione.
- Una motivazione che richiami in modo congruo gli elementi ritenuti decisivi o rilevanti è sufficiente a sorreggere il trattamento sanzionatorio e il giudizio sulle circostanze.
Come è indicizzato
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