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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14480/2024 del 23/05/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dalla collocazione di una lavoratrice in CIGS a zero ore nell'ambito di una procedura collegata a riorganizzazione aziendale e accordi sindacali. La lavoratrice aveva agito per contestare la legittimità della scelta datoriale, sostenendo che i criteri di selezione per l'individuazione dei lavoratori da sospendere fossero generici e non consentissero una verifica ex ante, ma soltanto una giustificazione ex post. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione ha denunciato, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e falsa applicazione dell'art. 1, commi 7 e 8, L. 223/1991 e dell'art. 5 L. 164/1975, lamentando che la Corte d'appello avesse ritenuto sufficientemente specifici i criteri di scelta pur a fronte di una motivazione che ella giudicava opinabile e fondata su valutazioni successive. La ricorrente ha insistito sulla necessità che i criteri consentano di individuare ex ante i lavoratori da sospendere e di verificare in concreto la corrispondenza della scelta ai criteri predeterminati.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondate le doglianze e, per la parte in cui tendevano a una nuova valutazione delle risultanze istruttorie, anche inammissibili perché dirette a sovvertire gli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito. La Corte ha valorizzato la ricostruzione della Corte d'appello, secondo cui la rotazione in CIG deve avvenire tra lavoratori fungibili, mentre nel caso concreto la collocazione a zero ore era stata disposta sulla base di criteri generali e coerenti con esigenze tecniche, produttive e organizzative, tenendo conto dell'infungibilità di alcune posizioni, dei costi e della riorganizzazione aziendale. È stato inoltre rilevato che la selezione risultava concordata con le organizzazioni sindacali e che, in base all'accordo aziendale richiamato, le risorse interessate erano state ex ante identificate come non utilizzabili in rotazione. Conseguentemente, la sentenza impugnata è stata confermata e la ricorrente è stata condannata alle spese, oltre agli oneri conseguenti al contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    La censura è stata formalmente ricondotta alla violazione di legge, ma la Corte ha osservato che, in realtà, mirava a sollecitare un nuovo giudizio di fatto, non consentito in cassazione.

  • art. 1, commi 7 e 8, L. 223/1991

    Richiamato come parametro della legittimità dei criteri di scelta dei lavoratori da porre in CIGS e della necessità di criteri specifici e verificabili ex ante.

  • art. 5 L. 164/1975

    Richiamato quale disciplina della cassa integrazione e della selezione dei lavoratori sospesi, letta in combinazione con la necessità di criteri coerenti con esigenze tecniche, produttive e organizzative.

  • art. 91 c.p.c.

    Applicato per porre le spese di lite a carico della parte soccombente.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002

    Richiamato per dare atto dei presupposti processuali del raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente.

Massime di principio

  • In tema di CIGS, i criteri di scelta dei lavoratori da sospendere possono ritenersi legittimi se sono predeterminati, coerenti con le esigenze tecniche, produttive e organizzative della procedura e idonei a consentire una verifica ex ante della selezione effettuata.
  • La rotazione in cassa integrazione presuppone la fungibilità delle mansioni: quando il giudice di merito accerta, con motivazione congrua, l'infungibilità di alcune posizioni lavorative, non è configurabile una rotazione indiscriminata tra tutti i dipendenti.
  • In sede di legittimità non è consentito sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito sulla fungibilità delle mansioni, sulla specificità dei criteri di scelta o sulla lettura delle prove e degli accordi sindacali, se la decisione impugnata è sorretta da motivazione logica e non illogica.
  • La presenza di un accordo sindacale che individui ex ante le posizioni non soggette a rotazione rafforza la legittimità della procedura e incide sulla verifica della specificità e controllabilità dei criteri adottati dal datore di lavoro.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causa
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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