Cassazione Civile, Ordinanza n. 14099/2023 del 22/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
La società ha impugnato un avviso di accertamento con cui l'Ufficio le contestava, per un periodo d'imposta, l'infedele dichiarazione e maggiori ritenute non effettuate sulle provvigioni corrisposte ad agenti/promotori operanti per conto della società. In primo grado il ricorso è stato respinto; in appello la società ha sostenuto, tra l'altro, che l'Ufficio aveva calcolato le ritenute sull'intero ammontare delle provvigioni senza distinguere l'epoca di maturazione/versamento delle singole somme, così includendo anche importi imputabili al mese di dicembre 2008 per i quali le ritenute sarebbero state dovute nel mese successivo, quindi in un diverso periodo d'imposta. Ha inoltre dedotto che la C.T.R. avesse erroneamente ritenuto nuova la censura ex art. 57 d.lgs. 546/1992 e che vi fosse una indebita duplicazione dell'imposta per effetto dell'addebito al sostituto d'imposta. Con il ricorso per cassazione ha articolato tre motivi: violazione dell'art. 57 d.lgs. 546/1992 e dell'art. 25-bis, comma 4, d.p.r. 600/1973; violazione dell'art. 12, comma 5, d.lgs. 472/1997 in tema di cumulo giuridico delle sanzioni; violazione dell'art. 67 d.p.r. 600/1973 per asserita doppia imposizione.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo che la censura sulla corretta determinazione temporale delle ritenute non fosse nuova in appello ma una specificazione del tema già dedotto in primo grado, quindi non soggetta al divieto dell'art. 57 d.lgs. 546/1992. Ha dichiarato assorbito il secondo motivo, perché la quantificazione delle sanzioni dipende dalla rideterminazione dell'imponibile e dell'ammontare delle ritenute omesse, rimessa al giudice di rinvio. Ha invece rigettato il terzo motivo, affermando che tra sostituto e sostituito opera un rapporto di solidarietà in relazione all'obbligazione tributaria, rapporto che viene meno solo nell'ipotesi non ricorrente in causa in cui il sostituto abbia effettuato le ritenute omettendo poi di versarle. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia tributaria di II grado del Lazio, anche per le spese.
Norme richiamate
richiamato come base dell'infedele dichiarazione contestata nell'avviso di accertamento.
art. 25-bis, comma 2, d.p.r. n. 600/1973
richiamato dalla CTR per ritenere corretta la percentuale del 50% applicata per la determinazione della ritenuta.
art. 25-bis, comma 4, d.p.r. n. 600/1973
la Corte ha ritenuto che la questione della corretta imputazione temporale delle provvigioni e delle ritenute fosse già compresa nel thema decidendum di primo grado, sicché la sua riproposizione in appello non integrava domanda nuova.
il divieto di domande nuove in appello non opera quando la censura in secondo grado costituisce mera specificazione di una questione già introdotta in primo grado.
art. 12, comma 5, d.lgs. n. 472/1997
norma invocata sul cumulo giuridico delle sanzioni; il relativo motivo è stato assorbito per necessità di nuova determinazione dell'imponibile e delle sanzioni in sede di rinvio.
richiamato dalla ricorrente per sostenere la duplicazione dell'imposta; la Corte ha però escluso la duplicazione in ragione della solidarietà tra sostituto e sostituito.
Massime di principio
- Nel processo tributario di appello, non integra domanda nuova la censura che, pur articolata con maggiore precisione giuridica, resti saldamente ancorata agli stessi fatti costitutivi e allo stesso nucleo di contestazione dedotti in primo grado.
- Il divieto di domande nuove in appello opera solo quando il gravame introduce un diverso tema di indagine fondato su fatti e presupposti non prospettati prima; non opera invece per una mera specificazione o puntualizzazione della pretesa già controversa.
- In materia di sostituzione tributaria, la contestazione della debenza delle ritenute non comporta automaticamente una duplicazione d'imposta, poiché l'obbligazione fiscale può gravare solidalmente su sostituto e sostituito, salve le ipotesi in cui il sostituto abbia effettuato la ritenuta e omesso poi il versamento.
- Quando la corretta quantificazione delle sanzioni dipende dalla rideterminazione dell'imponibile o dell'ammontare dell'omissione fiscale, l'esame del motivo sulle sanzioni può risultare assorbito e demandato al giudice di rinvio.
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