Cassazione Civile, Ordinanza n. 38251/2021 del 03/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dal rigetto, in primo e secondo grado, della domanda di una lavoratrice volta a ottenere dal Fondo di Garanzia gestito dall'INPS il pagamento di ultime mensilità retributive rimaste insolute a seguito dell'insolvenza del datore di lavoro poi fallito. La lavoratrice sosteneva che, ai fini del requisito temporale previsto dall'art. 2 d.lgs. 80/1992 per l'intervento del Fondo, dovesse rilevare come iniziativa utile il tentativo obbligatorio di conciliazione stragiudiziale richiesto ai sensi degli artt. 410 e 412-bis c.p.c., presentato nel 2008, e non il successivo ricorso giudiziario del 2011. Deduceva quindi violazione o falsa applicazione delle norme richiamate, anche valorizzando l'ammissione del credito allo stato passivo del fallimento. La Corte d'appello aveva invece escluso la copertura del Fondo perché l'iniziativa giudiziaria idonea a far retroagire il termine annuale non era stata tempestiva rispetto al fallimento del datore di lavoro.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso e ha confermato il rigetto della domanda. Ha affermato che, ai fini del computo a ritroso del periodo di dodici mesi previsto dall'art. 2 d.lgs. 80/1992, rileva solo un'iniziativa del lavoratore che si collochi nell'ambito dell'accertamento del passivo fallimentare oppure che si traduca in un titolo utilmente eseguibile nei confronti del datore di lavoro. Il mero tentativo obbligatorio di conciliazione stragiudiziale non è equiparabile a domanda giudiziale, perché ha natura stragiudiziale e non fa pendere un processo. Ne è seguita la condanna della ricorrente alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, ove dovuto.
Norme richiamate
La Corte interpreta il requisito temporale per l'intervento del Fondo di Garanzia nel senso che l'iniziativa del lavoratore è rilevante solo se inserita nella verifica dei crediti nel fallimento oppure se consacrata in un titolo esecutivo; non basta il solo tentativo stragiudiziale di conciliazione.
Il tentativo di conciliazione ex art. 410 c.p.c., per la sua natura stragiudiziale, non costituisce iniziativa giudiziaria idonea a rilevare ai fini del computo del termine di cui all'art. 2 d.lgs. 80/1992.
La richiesta di tentativo obbligatorio di conciliazione, pur essendo condizione di procedibilità secondo la disciplina ratione temporis, non equivale a domanda giudiziale e non fa decorrere il termine rilevante per il Fondo di Garanzia.
È richiamata quale base del Fondo di Garanzia gestito dall'INPS per il pagamento delle ultime tre mensilità nei casi di insolvenza del datore di lavoro.
È richiamato per il procedimento camerale e la possibilità di deposito di memoria.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
È richiamato in relazione al raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Ai fini dell'intervento del Fondo di Garanzia per le ultime retribuzioni insolute, il termine di riferimento si computa a ritroso solo rispetto a iniziative del lavoratore che abbiano natura giudiziale o che siano inserite nella verifica del passivo fallimentare; le iniziative meramente stragiudiziali non sono sufficienti.
- Il tentativo obbligatorio di conciliazione, anche quando imposto dalla disciplina processuale vigente ratione temporis, mantiene natura stragiudiziale e non può essere equiparato alla proposizione della domanda giudiziale, salvo limitati effetti espressamente previsti dalla legge.
- La semplice ammissione del credito al passivo o la pretesa in sede conciliativa non bastano, da sole, a sostituire l'atto idoneo richiesto dalla disciplina del Fondo, se manca la collocazione temporale utile rispetto alla procedura concorsuale.
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